Trib. Roma, sentenza 02/10/2024, n. 9662

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 02/10/2024, n. 9662
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 9662
Data del deposito : 2 ottobre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa Anna Baroncini in data 2.10.2024 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 16715/2023 R.G. cont. vertente

TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Nyranne Moshi, Ivan Assael e Parte_4
Daniela Palmieri del Foro di Milano, domiciliati ex lege presso la Cancelleria del Tribunale in Roma, Viale Giulio Cesare n°54, in virtù di procure in atti
RICORRENTI
E

già Controparte_1 Controparte_2
P.Iva , con sede legale in Roma, Viale Liegi n. 41, in persona del dott. P.IVA_1 [...]
nella sua qualità di Amministratore Delegato, giusti i poteri conferiti dal Controparte_3
Consiglio di Amministrazione, rappresentata e difesa dagli avv. Raffaele De Luca Tamajo,
Francesco Bartolotta, Federica Paternò e Maria Carmela Lampariello, elettivamente domi- ciliata presso lo studio legale FF De Luca Tamajo in Roma, via della Conciliazione,
n. 10, giusta procura in atti
RESISTENTE oggetto: retribuzione periodo feriale MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 22.5.2023, i ricorrenti in epigrafe adivano il Tribunale in fun- zione di giudice del lavoro chiedendo la fissazione dell'udienza di discussione della causa così promossa avverso , causa avente ad ogget- Parte_5
to:

1. l' accertamento e la declaratoria di la nullità e/o inapplicabilità e comunque la disappli- cazione rispettivamente:
a. per il comandante gli artt. 8 e 21 del CCAL CAI- sez. dirigenti, nella Parte_2 parte in cui non prevede che l'indennità di volo integrativa sia corrisposta nella retribuzione delle quattro settimane di ferie;

b. per gli assistenti di volo , , e Parte_1 Parte_3 Parte_6
[.
gli artt. 8, 3° comma, 23, 3° comma, e 25 CCAL CAI - Sez. Assistenti di volo nella parte in cui non prevedono che l'indennità di volo integrativa sia corrisposta nella retribuzione delle quattro settimane di ferie;

2. la condanna di in persona del rappresentante legale pro Controparte_4
tempore al pagamento in favore di:
a. dell'importo di euro 18.211,89 Parte_1
b. dell'importo di euro 28.683,93;
Parte_2
c. dell'importo di euro 5.934,22;
Parte_3
d. dell'importo di euro 11.525,42;
Parte_4
o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive dovuti nei giorni di ferie fruiti nel periodo oggetto della domanda per un massimo di quattro settimane di fe- rie per ogni anno di lavoro effettivo presso , oltre rivalutazione monetaria e inte- Pt_5
ressi dalla singola scadenza al saldo;

3. con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Deducevano i ricorrenti a sostegno della pretesa azionata:
a. di aver prestato servizio per la convenuta fino al confe- CP_1 Controparte_1
rimento del rapporto ad a decorrere dal gennaio 2015, e successiva assunzio- Org_1
ne in , per cui ancora lavorano, ad eccezione del ;
Org_2 Pt_1
2
b. che il trattamento economico del periodo feriale era erroneamente calcolato tenendo conto solo di stipendio fisso e indennità di volo minima garantita anziché uniformarlo alla retribuzione giornaliera media percepita nei dodici mesi precedenti con riferimento sia alle componenti fisse, sia alle componenti variabili, quali in specie l'indennità dio volo integrati- va;

c. che le clausole della contrattazione collettiva volte ad escludere dalla base di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie l'indennità di volo integrativa, all'epoca vigenti contra- stano con la normativa Europea.
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza si costituiva in giu- Parte_5
dizio:

1. eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva;

2. eccependo la prescrizione delle avverse pretese, ai sensi dell'art. 937 cod. nav., ovvero
e in subordine, ai sensi dell'art. 2948 cod. civ.;

3. contestando la fondatezza nel merito del ricorso, di cui chiedeva il rigetto con vittoria delle spese di lite;

4. in subordine chiedendo - ove non ritenuta possibile un'interpretazione costituzionalmen- te conforme degli artt. 10 D.Lgs. n. 66 del 2003 e 4 D.Lgs. 185 del 2005 - chiedeva di ri- mettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10
D.Lgs. n. 66 del 2003 e 4 D.Lgs. 185 del 2005, attuativi rispettivamente della Direttiva
2003/88/CE e della Direttiva 2000/79/CE, ove interpretati nel senso ch'essi includerebbero
l'indennità di volo oraria integrativa nel computo della retribuzione delle ferie annuali, non- ché dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, nella parte in cui impone di applicare la
Direttiva 2003/88/CE e la Direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di
Giustizia con la sentenza 15 settembre 2011, e altri c. , causa Per_1 Organizzazione_3
C-155/10, per contrasto con gli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost.;

5. in ulteriore subordine, chiedendo di rimettere, ex art. 267 TFUE, alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale di interpretazione sull'art.7 della Direttiva 2003/88/CE e sull'art.3 della Direttiva 2000/79/CE, con riferimento alla specificità della disciplina italiana rilevante ed al quesito “se tali disposizioni ostino a una disciplina nazionale che consente all'autonomia contrattuale collettiva di prevedere per i lavoratori il pagamento di indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, escludendole al
3
contempo dalla retribuzione ordinaria e, di conseguenza, non computandole nella retribu- zione dei giorni di ferie annuali”.
Non reputandosi necessaria e non essendo richiesta attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali in atti, all'odierna udienza, esaurita la discussione, previo deposito di note conclusionali autorizzate, il giudice decideva come da dispositivo in calce di cui ve- niva data lettura.
In via preliminare

1. deve essere dichiarata l'infondata l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa di in quanto, per consolidata giurisprudenza di Parte_5 merito e di legittimità, “..attengono al merito del giudizio e non alla vera e propria “legitima- tio ad causam”, le questioni relative alla titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in causa, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Invero, la legittimazione ad agire e a contraddire individua i soggetti che devono essere presenti nel giudizio affinché il giudice possa pronunciare una sentenza di merito. Si tratta, secondo l'univoco insegnamento di giurisprudenza e dottrina, di una condizione dell'azione Cass..2326/2004 e 11321/2007), che attiene all'ipotetica accoglibilità della domanda, e si risolve semplicemente nell'accertare se, secondo la prospettazione
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