Trib. Biella, sentenza 10/12/2024, n. 287

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Biella, sentenza 10/12/2024, n. 287
Giurisdizione : Trib. Biella
Numero : 287
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
La dott. Margherita Cerizza in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 201 / 2024 promossa da:
, con il patrocinio degli avv. Maurizio Riommi, Parte_1 C.F._1
Francesca Cacopardo e Daniele Verduchi, con elezione di domicilio in Arona, via 2 giugno 1945;
contro
, , non costituito;
Controparte_1 P.IVA_1
Oggetto: risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato
Conclusioni: come in atti sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
In fatto:
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. , esponeva di aver prestato attività di docenza Parte_1 presso il ministero resistente, in forza di contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale e scadenza al 31 agosto stipulati a copertura di posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto e/o in forza di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine delle attività didattiche e scadenza al 30 giugno stipulati a copertura di posti vacanti e disponibili nell'organico di fatto. Ritenendo di aver subito un danno in conseguenza dell'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato, chiedeva un risarcimento quantificato ai sensi della l. 183/2010 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, con vittoria di spese.
Il ministero non si costituiva nel presente procedimento.
All'udienza del 10 dicembre 2024, la giudice, rilevata la regolarità della notifica del ricorso, dichiarava la contumacia del ministero resistente;
quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, si ritirava in camera di consiglio.
In diritto:
La parte ricorrente afferma che il ministero resistente, utilizzando ripetutamente lo strumento del contratto a tempo determinato a fronte dell'esigenza di avvalersi in modo stabile della sua prestazione professionale, ha posto in essere un uso distorto di tale strumento negoziale, in violazione della clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal
CES e recepito dalla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 sul lavoro a tempo determinato
1999/70/CE del 28 giugno 1999, che, “al fine di prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”, impone agli Stati membri di
introdurre, “in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi […] misure relative a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti
.”;
mantenendo la parte ricorrente in un'ingiustificata condizione di perdurante precarietà, il ministero resistente le ha arrecato un danno che merita di essere compensato.
Occorre pertanto stabilire a) se il ministero resistente abbia posto in essere un'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato nei confronti della parte ricorrente e b) se quest'ultima abbia subito un danno in conseguenza di tale abusiva reiterazione e come tale danno debba essere risarcito.
Con riferimento alla prima questione, si rammenta che, ai sensi dell'art. 4 della l. 124/1999
(Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), “

1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.

2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi