Trib. Vicenza, sentenza 09/12/2024, n. 2035

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vicenza, sentenza 09/12/2024, n. 2035
Giurisdizione : Trib. Vicenza
Numero : 2035
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 5939/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica ex art. 50 ter c.p.c., nella persona del Giudice dott.
Davide Ciutto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5939/2023 R.G. promossa con atto di citazione
d'appello notificato il 23.11.2023
da
MARCO ZULIANI, in proprio
APPELLANTE
contro
BC DI VERONA E VICENZA., in persona del legale rappresentante pro tempore
APPELLATA
OGGETTO: appello – risarcimento dei danni.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Si chiede, in conclusione, che il Tribunale riformi la sentenza impugnata, accertando la responsabilità di BC, condannandola al risarcimento dei danni subiti per l'importo quantificato in € 607,57, o in quello diverso inferiore quantificato, secondo equità, dal Giudice,con rifusione delle spese e dei compensi legali;
solo in subordine si chiede la compensazione delle spese e dei compensi legali del procedimento di 1° e 2° grado, con condanna, in ogni caso,di BC a pagare all'appellante l'importo di € 757,28 (doc. 2, doc. 3, appello) pagato in esecuzione della sentenza con riserva di ripetizione.”


pagina 1 di 8 Per parte appellata:
“Rigettare ogni eccezione, domanda e motivo di appello proposti da Avv. AR Zuliani – appellante in proprio - volti alla riforma della sentenza N. 284/2023 emessa dal Giudice di Pace di Vicenza;

e per l'effetto, confermare la sentenza suddetta N. 284/2023 emessa dal Giudice di Pace di
Vicenza in ogni sua parte;
con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio”


RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. AR Zuliani conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Vicenza BC di Verona e Vicenza - Credito Cooperativo – Società
Cooperativa (già Banca San Giorgio Quinto Valle Agno Credito Cooperativo), chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 607,57, quale risarcimento dei danni.
In particolare, esponeva di aver notificato in data 16.9.2019 atto di precetto per € 5.850,47 a
DA Fidenzo, chiedendo informazioni, ex art 492 bis cpc all'Agenzia delle Entrate e che quest'ultima gli aveva comunicato che costui intratteneva dei rapporti bancari con BC di
Verona e Vicenza Credito Cooperativo – Società Cooperativa sia come delegato o procuratore che quale titolare effettivo delle cassette di sicurezza. Deduceva, quindi, di aver notificato atto di pignoramento presso terzi, acquisendo dichiarazione negativa dalla banca, e di aver quindi richiesto spiegazioni alla stessa con particolare riferimento alle cassette di sicurezza, ricevendo quale risposta “che il creditore ha l'onere di ricorrere al Presidente del Tribunale ex art. 513
c.p.c” A fronte della predetta risposta, l'attore rilevava che poiché la stessa faceva intendere che vi fossero dei rapporti di deposito di sicurezza, aveva iscritto la causa a ruolo, sostenendo la spesa di € 166,00, chiedendo al G.E. di autorizzare l'apertura delle cassette di sicurezza. Concessa
l'autorizzazione, la banca convenuta faceva presente che le cassette non erano intestate a DA
ZI, circostanza confermata anche a seguito di accesso tramite Ufficiale Giudiziario.
L'attore concludeva, contestando l'operato della banca, rilevando che le informazioni lui inviate
“non erano corrette”, tanto da indurlo in errore, richiedendo, quindi, la condanna dell'istituto bancario al pagamento della somma di € 607,57, a titolo di risarcimento danni.
La BC di Verona e Vicenza si costituiva in giudizio, contestando in fatto e diritto la domanda attorea, sostenendo, in particolare, che la vertenza aveva avuto origine dall'errata interpretazione
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soggettiva compiuta dall'attore in merito alle comunicazioni a cui la banca è tenuta in base alle disposizioni normative di settore, rilevando un difetto di conoscenza da parte dell'avv. Zuliani dei
c.d. “codici di ruolo” che vengono utilizzati per indicare le figure associate al rapporto, la cui definizione di “titolare effettivo” è ricavabile dall'art. 20 del D.lgs. n. 231/2007 e concludendo, quindi, per il rigetto delle pretese attoree.
1.1. Istruita documentalmente la causa, il Giudice di Pace pronunciava la sentenza n. 284/2023, depositata il 03.07.2023, cui faceva seguito, per mancata trascrizione di tre righe a fondo pagina, dell'ordinanza n. cron 4973/2023 del 30.09.2023 del predetto Ufficio di correzione di errore materiale, rigettando la domanda dell'attore AR Zuliani e condannandolo al rimborso, in favore della convenuta, delle spese di lite, quantificate in € 519,00 oltre accessori come per legge.
Il Giudice escludeva che nel caso in esame la Banca convenuta avesse violato gli obblighi informativi, oltre che quelli di buona fede, di informazione e correttezza, rilevando che l'errato convincimento del professionista, con riferimento alla comunicazione inerente le cassette di sicurezza, avesse determinato l'ulteriore attività, sulla base di una valutazione professionale della convenienza processuale.
2. Avverso la sentenza proponeva appello l'attore, esplicando i seguenti motivi.
Con il primo (“violazione dell'art. 113 II comma cpc”) deduceva che il Giudice di Pace aveva emesso sentenza, non secondo equità, ma secondo diritto, in quanto nella motivazione si rinvenivano riferimenti ai principi di diritto e alle sentenze della Suprema Corte.
Con il secondo (“violazione degli art. 112 CPC e/o art.132, “° comma, n.4 CPC motivazione insufficiente, incompleta, incongrua e illogica”) rilevava che il Giudice di
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