Trib. Lodi, sentenza 17/10/2024, n. 433

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lodi, sentenza 17/10/2024, n. 433
Giurisdizione : Trib. Lodi
Numero : 433
Data del deposito : 17 ottobre 2024

Testo completo


TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DI UDIENZA svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo TEAMS ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c. N.R.G. 28/2024 e causa riunita N.R.G. 43/2024 Oggi 17 ottobre 2024, alle ore 09:18 innanzi al Dott. Francesco Manfredi, all'udienza svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo Teams ai sensi degli artt. 35 commi 2 e 11 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, 127 terzo comma, 127 bis c.p.c., 196 duodecies disp. att. c.p.c., Sono presenti: È collegato da remoto per EN ON, SP PO, l'avv. PERDICHIZZI GIANLUCA, la cui identità è verificata dal giudice sulla base della sua dichiarazione/per conoscenza personale. È collegato da remoto tramite indirizzo mail per INPS - DIREZIONE PROVINCIALE LODI l'avv. GRASSO SIMON in sostituzione dell'avv. TARZIA MARIO ROBERTO, giusta delega scritta che deposita, la cui identità è verificata dal giudice sulla base della dichiarazione/per conoscenza personale. Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. Il Giudice richiama l'art. 196duodecies disp. att. c.p.c. Il Giudice, ritenute le cause riunite mature per la decisione,

p.q.m

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invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute le cause riunite riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento delle domande. Eccepisce la decadenza di Inps dalla opposizione mediante proposizione di domande riconvenzionali su profili del quantum debeatur. Fa presene che dalla documentazione di Inps emergerebbe che per il ricorrente ON - il modello Unicarpe - la pensione fosse a calcolo e abbassata al tetto AGO calcolato al ribasso. In questo modo, con un imponibile maggiore, la pensione a calcolo non doveva essere decurtata. Fa presente che per ON emerge dai documenti la fondatezza della domanda. Per LL, incrociando i dati dei modelli UniCarpe e Hydraweb, verrebbe fuori che la pensione sarebbe stata erroneamente calcolata. Il modello Unicarpe di LL sarebbe poi incompleto ma emergerebbe che l'imponibile sarebbe stato dimezzato, con riferimento al modello Hydraweb. Parte resistente discute le cause riunite riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto delle domande. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice Dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28/2024 e causa riunita r.g. n. 43/2024, promossa da: EN ON (C.F. [...]) e PO SP ([...]), rappresentati e difesi dall'Avv. PERDICHIZZI GIANLUCA, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente

contro

INPS - DIREZIONE PROVINCIALE LODI
(C.F. 80078750587), rappresentato e difeso dall'Avv. TARZIA MARIO ROBERTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorsi ex art. 442 c.p.c., EN ON e PO SP, hanno adito il Tribunale di
Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con INPS - DIREZIONE PROVINCIALE
LODI per l'accertamento del diritto di ognuno alla riliquidazione del trattamento pensionistico e la condanna dell'Istituto a ricalcolare il tetto a) ex art. 3, comma 2 del D.lgs. 562/1996 ricomprendendo nella retribuzione imponibile di computo tutte le voci previste in AGO per tutto il periodo di riferimento ovvero l'intera vita lavorativa di entrambi i pensionati istanti alle dipendenze di ENEL S.p.a., nonché a riliquidare la pensione dei ricorrenti con applicazione del meccanismo bifasico di parametrazione tra trattamento corrispostoli, da un lato, e tetto maggiore o “più favorevole” correttamente individuato e la condanna, in via generica, a corrispondere le differenze di trattamento spettanti.
I ricorrenti in entrambi i ricorsi hanno esposto: - della normativa introdotta dal d.lgs. n. 562/96, riportando il tenore degli artt. 1 comma 1, 2 commi 1 e 3, 3 comma 2;
- dell'errore commesso da Inps nella liquidazione del trattamento pensionistico, consistente nell'aver preso a riferimento la base imponibile del Fondo Elettrici sino al 31.12.1996 e nell'aver preso a riferimento l'imponibile c.d. AGO a decorrere dal 01.01.1997 (art. 1, comma 1;
art. 2 comma 3 del d.lgs. n. 562/96;
art. 1 commi 6 e 12 lett. a), l. 335/1995);
- del fatto che, in aderenza al tenore letterale dell'art. 3 comma 2 lett. a) (c.d. Tetto AGO) del d.lgs. n. 562/96, occorrerebbe utilizzare unicamente l'imponibile c.d. AGO per tutta la vita lavorativa del pensionato dipendente di Enel
s.p.a., compreso il periodo anteriore a 31.12.1996, durante il quale i contributi sarebbero stati versati al Fondo 1
Elettrici;
- dell'utilizzo di una base imponibile inferiore (ovvero l'imponibile del Fondo Elettrici sino al
31.12.1996, anziché l'imponibile c.d. AGO), che determinerebbe un abbassamento della base imponibile retributiva, dunque un abbassamento della soglia di cui all'art. 3 comma 2 lett. a) cit.;
- della conseguenza negativa incidente sul quantum della pensione goduta, dacché, in ultima analisi, i ricorrenti subirebbero una indebita decurtazione;
- della domanda amministrativa proposta;
- della sussistenza dell'interesse ad agire;
- dell'ammissibilità di una domanda di accertamento con domanda di condanna generica dell'Istituto;
- della domanda giudiziale, il cui fatto costitutivo sarebbe l'errato calcolo del tetto conseguenza della presunta violazione di legge commessa dall'Istituto, mentre il diritto fatto valere sarebbe l'accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, fondata sulla parametrazione tra il trattamento pensionistico goduto e la soglia correttamente computata;
a tale domanda, chiarisce parte ricorrente, accederebbe una domanda di condanna generica al pagamento delle differenze sui ratei pensionistici dovuti a seguito della riliquidazione (che, precisa parte ricorrente, all'esito del ricalcolo potrebbero anche non spettare);
- della eccezione di decadenza riferita ai ratei di prestazione;
- dei modelli di liquidazione e degli importi maggiori di pensione laddove Inps avesse fatto applicazione dell'imponibile c.d. AGO anche per il periodo anteriore al 1.01.1997;
- del riparto dei carichi probatori. Hanno concluso come sopra riassuntivamente riportato.
Si è ritualmente costituito in giudizio in entrambi i giudizi riuniti INPS - DIREZIONE PROVINCIALE
LODI, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire di entrambi
i ricorrenti ex art. 100 c.p.c., in quanto non sussisterebbe, per non essere prospettato, il concreto vantaggio che otterrebbero dalla emissione di una pronuncia giurisdizionale;
ha richiamato a sostegno della tesi un precedente favorevole del Tribunale di Milano (sentenza n. 620/2023);
ha eccepito l'inammissibilità dei ricorsi giudiziali per intervenuta decadenza triennale ex art. 47 del d.p.r. n. 639/1970, stante l'omessa proposizione di domanda giudiziale dalla data di titolarità della pensione (aprile 1999;
gennaio 2010) in presenza del deposito dei ricorsi dopo che erano decorsi circa venti anni;
ha eccepito la decadenza triennale rispetto ai singoli ratei pregressi ove eventualmente spettanti, computati anteriormente al triennio decorrente
a ritroso dalla data di proposizione – secondo la tesi proposta- delle domande giudiziali;
nel merito, ha contestato le avverse pretese, ritenendo che l'Istituto si sia conformato, nella liquidazione del trattamento pensionistico, a quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 562/1996 e che dunque il trattamento sia stato erogato nella misura di legge, facendo utilizzo della base di calcolo rappresentata dalla retribuzione pensionabile prevista e prescritta dalla normativa primaria ed evidenziando la non pertinenza del richiamo operato dal ricorrente all'art. 12 comma 1 della L. n. 153/1969, che regolerebbe la retribuzione imponibile nella A.G.O., in una accezione, secondo Inps, di portata più ristretta. Al riguardo, Inps ha sottolineato che i ricorrenti non avrebbero puntualmente dedotto gli elementi, che a suo dire sarebbero stati “pretermessi” nel calcolo, computando i quali si dovrebbe pervenire agli importi dovuti;
in sostanza, secondo Inps, i ricorrenti non avrebbero puntualmente dedotto le componenti del rispettivo trattamento che dovrebbero essere prese
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in considerazione ai fini del calcolo;
ha ravvisato che determinati importi previsti da disposizioni speciali sarebbero stati esclusi dalla retribuzione imponibile e che, pertanto, non potrebbero andare a costituire la prestazione previdenziale;
ha comunque censurato il fatto che i ricorrenti non avrebbero dimostrato che applicando la quota A) pretesa il risultato potrebbe essere in concreto più favorevole.
Ha contestato le avverse pretese in quanto infondate, concludendo per il rigetto integrale delle domande.
Alla causa iscritta a r.g. 28/2024 è stata riunita la causa iscritta a r.g. 43/2024 per identità di questioni di fatto di diritto.
Per comodità espositiva, si rimanda agli atti introduttivi del giudizio r.g. 43/2024, iscritto a ruolo per secondo,
a fronte dell'identità di questioni e delle identiche conclusioni formulate. Inps ha sollevato identiche eccezioni
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