Trib. Udine, sentenza 11/06/2024, n. 201

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Udine, sentenza 11/06/2024, n. 201
Giurisdizione : Trib. Udine
Numero : 201
Data del deposito : 11 giugno 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI UDINE
All'udienza dd. 11.06.24, nella causa di cui al n. 153/23 R.G., avanti al giudice del lavoro dott.ssa
Alessia Bisceglia, sono comparsi l'avv. Daniele Maugeri per parte ricorrente EM AR, presente di persona, e l'avv. Luca Iero per parte resistente INPS.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. Daniele Maugeri conclude come in ricorso e da note conclusive.
L'avv. Luca Iero si riporta alla memoria di costituzione e risposta.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dandone lettura.
IL GIUDICE
dott.ssa Alessia Bisceglia


REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 153/23
Promossa da:
AR NT (C.F. [...]) nato a [...] l'[...], residente a [...], rappresentato e difeso, ai fini del presente procedimento, dall'Avv.
Daniele Maugeri
- parte ricorrente -
CONTRO
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C. F. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, 24, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Iero e dall'avv. Giovanni Maria Maggio e dall'avv. Paolo
Bonetti,
- parte resistente -

OGGETTO: ricorso avverso provvedimento di liquidazione provvisoria della pensione n. 33053671
Cat. VOART (decorrenza: 01.05.2022) - ricorso avverso respinta domanda di pensione di anzianità
o anticipata in cumulo presentata in data 19.01.2023 (domanda n. 2197951500006)
sulle seguenti conclusioni di parte

AR NT:
1) nel merito e in via principale accertare e dichiarare, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, che il sig. AR NT ha diritto al godimento della pensione di anzianità/anticipata in regime di cumulo, a tal fine dichiarando suscettibile di rettifica e quindi utilmente avanzata quale domanda di pensione in regime di cumulo (sussistendone già all'epoca tutti i relativi presupposti, sia anagrafici che contributivi) la domanda di pensione di anzianità/anticipata alla Gestione Artigiani presentata dal ricorrente in data 07.03.2022 (che ha dato luogo alla liquidazione della pensione n. 33053671 Cat.
VOART), con conseguente costituzione in suo favore di una pensione di anzianità/anticipata in regime di cumulo, e conseguente condanna dell'INPS al pagamento in favore del ricorrente del relativo trattamento di quiescenza con decorrenza dal mese di maggio 2022 od altra diversa data, anche successiva, che verrà ritenuta di ragione e giustizia, con maggiorazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, come per legge;
2) sempre nel merito, in via subordinata accertare e dichiarare, per tutte le ragioni sopra esposte, l'illegittimità del provvedimento di rigetto INPS della domanda di pensione di anzianità/anticipata in cumulo presentata dal sig. AR NT in data
19.01.2023 (domanda n. 2197951500006) e, per l'effetto, condannare l'INPS al pagamento in favore dell'odierno ricorrente della pensione di anzianità/anticipata in regime di cumulo, con decorrenza dal mese di febbraio 2023, o da altra diversa data, precedente o successiva, che verrà riconosciuta di ragione e giustizia, con maggiorazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, come per legge. In ogni caso, con vittoria delle spese e competenze di lite da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE:
rigettare il ricorso in quanto infondato. Spese e compensi di lite rifusi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 06.03.23 EM AR conveniva in giudizio INPS per ottenere
l'accoglimento delle conclusioni sopra epigrafate.
Allegava, in particolare, il ricorrente: di aver presentato in data 07.03.2022 all'INPS di Udine domanda di pensione anticipata/anzianità alla
Gestione Artigiani (domanda n. 2197919700021);

che tale domanda era stata accolta, con decorrenza dal mese di maggio 2022 e liquidazione in via provvisoria di un rateo mensile lordo pari ad € 1.408,62, come da provvedimento INPS del
06.06.2022 costitutivo della pensione n. 33053671 Cat. VOART in favore dell'odierno ricorrente;

che, in seguito a verifica circa la posizione previdenziale complessiva di EM AR siccome registrata nel suo estratto conto contributivo, era emerso che - stante i versamenti di considerevole importo dallo stesso effettuati nel
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