Trib. Lamezia Terme, sentenza 09/02/2024, n. 114
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme - sezione unica civile - in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 199 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017 trattenuta in decisione all'udienza del 13.12.2022, vertente
TRA
PE AN (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in Catanzaro alla
Piazza Le Pera n.9, presso lo studio dell'avv. Maria Rotundo, da cui è rappresentato e difeso in forza di mandato in atti;
Opponente
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (già EQUITALIA SERVIZI DI
RISCOSSIONE S.P.A.) (C.F./P.I. 13756881002), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), via Fosse Ardeatine n. 25, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Borrello, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Gallo giusta procura alle liti in atti;
Opposta
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 13.12.2022, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato AN PE conveniva in giudizio Equitalia Servizi di Riscossione affinché venisse accertata la nullità e l'illegittimità della intimazione di pagamento n.
030 2016 90042608 80000, notificata in data 19.01.2017, riferita alle seguenti cartelle di pagamento:
1) n. 030 2011 10011548745000, per sanzioni afferenti asserite violazioni del DL 12/02 e del D.lgs.
608/9, emessa dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Catanzaro, per l'importo di euro 23.128,26;
2) n. 030 2011 0020039544000, relativa a sanzioni amministrative di cui al D.L. 507/90 emessa dalla
Prefettura di Catanzaro, per l'importo di euro 29.671,59.
A fondamento dell'opposizione deduceva che ciascuna delle indicate cartelle di pagamento era oggetto di autonomo giudizio pendente dinnanzi l'intestato Tribunale, nello specifico: - la n. 030 2011
1
0020039544000 era stata impugnata per la mancata notifica del verbale contenente gli estremi della violazione da parte della Prefettura di Catanzaro e dell'ordinanza ingiunzione nell'ambito del giudizio
n. 2429/2011 R.G., la cui efficacia esecutiva era stata sospesa con ordinanza del 21.06.2012;
- la n.
030 2011 10011548745000 era stata impugnata nell'ambito del giudizio n. 1436/2011 R.G. per mancata notifica del verbale ispettivo e della ordinanza ingiunzione.
Pertanto, chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento impugnata, la declaratoria di nullità/inefficacia della stessa, con condanna dell'Equitalia Servizi di
Riscossione al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 co. 1 c.p.c., nonché alle spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Si costituiva in giudizio Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. (poi Agenzia delle Entrate –
Riscossione S.p.A.) che contestava la fondatezza dell'opposizione, rilevando, nello specifico che: - per la cartella di pagamento n. 030 2011 10011548745000 alcuna sospensione era stata adottata dall'intestato Tribunale, per cui l'attività dell'Agente di Riscossione era valida ed efficace;
- per la n.
030 2011 0020039544000 erano in corso le verifiche per accertare la sospensione dell'efficacia esecutiva nell'ambio del procedimento n. 2429/2011 R.G.
Concludeva, chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità della richiesta di annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata;
nel merito, il rigetto di tutte le richieste formulate dall'opponente, ivi compresa la richiesta di sospensione e la richiesta di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c..Con vittoria di spese ed onorari.
Nell'ambito del procedimento cautelare n. 199 sub. 1/2017 R.G., il G.I. adito, instaurato il contraddittorio tra le parti, con ordinanza del 19.06.2017, sospendeva l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 106 2016 90042608 80000, ricorrendone i “gravi motivi”, sia in ordine al “fumus” che “al periculum in mora”.
Espletati gli incombenti di rito, all'udienza cartolare del 13.12.2022, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la domanda deve essere qualificata giuridicamente quale opposizione all'esecuzione, tenuto conto delle deduzioni volte a far valere l'inesistenza di valido titolo esecutivo, quale fatto estintivo della pretesa creditoria diretto a contestare il diritto di procedere ad esecuzione.
In rito, l'orientamento interpretativo oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità, "in relazione alla cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili le seguenti azioni: 1) l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 legge n. 689 del 1981, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza - ingiunzione o del verbale di
2 accertamento, onde consentire
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