Trib. Catania, sentenza 12/02/2025, n. 1040

TRIB Catania
Sentenza
12 febbraio 2025
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TRIB Catania
Sentenza
12 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 12/02/2025, n. 1040
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 1040
Data del deposito : 12 febbraio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17737/2018 R.G., avente per oggetto:
“risarcimento danni”;
TRA
TT GI, c.f. [...], rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Salvà, giusta procura in atti;

PARTE ATTRICE
CONTRO
ES GI AO c.f. [...],
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Castro, giusta procura in atti;

PARTE CONVENUTA
all'udienza del 03 dicembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 09.11.2018,
EP TT ha convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale
EP PI CH, al fine di chiederne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti a seguito dei reati di cui agli artt. 582 c.p. e 612 c.p., commessi dal convenuto in data 29.05.2011.


Ha evidenziato che, per tali fatti, nell'ambito del relativo giudizio penale celebrato dinanzi al Giudice di Pace di Biancavilla, è stata emessa, in data 27.06.2013, sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 582 e 612 c.p., alla pena di euro 700,00 di multa oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in sede civile. Tale sentenza è stata appellata e confermata integralmente dal Tribunale di Catania con sentenza n. 119/2014, ed è diventata irrevocabile in data 19.04.2015.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa depositata in data
04.02.2019, si è costituto EP PI CH, il quale ha contestato l'ammontare del danno biologico in considerazione della documentazione medica prodotta, nonché la stessa esistenza del danno non patrimoniale e dello stesso danno patrimoniale mancando qualunque prova. In ogni caso, si è dichiarato disponibile a risarcire il danno in misura congrua e commisurata ai danni effettivamente patiti dall'attore, inizialmente nella misura di € 5.000,00 (comparsa di costituzione) e successivamente nella misura di € 7.000,00 (verbale udienza del 17.05.2019)
Conclusa la fase istruttoria, durante la quale sono stati sentiti i testimoni indicati da parte attrice e da parte convenuta, ed espletata la consulenza tecnica di ufficio, all'udienza del 03 dicembre 2024,
precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini ridotti per il deposito di comparse conclusionale e memorie di replica.
Nel merito, la domanda promossa dall'attore è parzialmente fondata nei termini appresso indicati.
È pacifico come, in materia di rapporti tra giudizi civile e penale, la sentenza di condanna al risarcimento del danno in favore della parte
civile, ha efficacia vincolante, in ordine all'affermata responsabilità
dell'imputato, con la conseguenza che, nel successivo giudizio civile risarcitorio, il giudice è deputato unicamente all'accertamento dell'esistenza ed entità in concreto di un pregiudizio risarcibile. Infatti,
secondo la giurisprudenza pacifica della S.C. «La condanna generica
al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur
presupponendo il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno
alla parte civile, non esige alcun accertamento sull'esistenza concreta
del danno risarcibile, ma postula solo l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza del nesso
causale tra questo e il danno, rimanendo pienamente salva nel giudizio
di liquidazione del quantum la possibilità di esclusione dell'esistenza di
danno eziologicamente connesso con un reato, inglobando dunque
detto giudizio anche l'an; e da ciò discende l'assenza di alcun vincolo
di giudicato come conseguenza della condanna generica» (Cass.
n.16026/2016).
Orbene, nella specie si evince dagli atti del giudizio che la sentenza n. 17/2013 emessa dal Giudice di Pace di Biancavilla, in data
13.06.2013, e confermata integralmente in appello con sentenza n.
119/2014 emessa dal Tribunale di Catania in data 04.12.2014, è
divenuta irrevocabile in data 19.04.2015, come da attestazione apposta in calce alla stessa in data 16.09.2016.
Questa sentenza fa stato in questo giudizio sull'esistenza del fatto di reato e sulla condanna dell'imputato al risarcimento dei danni, il cui accertamento dell'esistenza e dell'entità degli stessi è demandato a questo giudice civile.
Fatta questa necessaria premessa, bisogna ora verificare la sussistenza, o meno, dei danni.
Innanzitutto, dalla sentenza penale risulta che il CH
aggrediva il TT scagliandogli un puntello di ferro e colpendolo e, poi, lo minacciava gridandogli “io i cristiani mi mangio”.
Di talché, può dirsi che le condotte minacciose e lesive risultano,
quanto meno in astratto, suscettibili di integrare i presupposti per il risarcimento dell'invocato danno.
In relazione alla tipologia dei danni subiti, sicuramente sussiste un danno biologico;
infatti, dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata, le cui conclusioni precise e puntuali su ogni argomento trattato vanno pienamente condivise, è emerso che “La lesione riportata dall'attore, ossia la ferita lacero contusa, risulta compatibile con le modalità del sinistro riportate in atti e riferite dall'attore, ed appare in atto guarita con postumi, consistenti in “Esito cicatriziale lineare di cm 3, compreso in un'area di avvallamento cutaneo di cm 4
x 1 in sede frontale”, comportante un danno biologico permanente oggi stabilizzato e valutabile nella misura del 3% (tre per cento). La
metodologia adottata per la valutazione percentuale del danno
biologico è ispirata ai barèmes medico-legali di uso comune, con particolare riferimento alla “Tabella
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