Trib. Monza, sentenza 11/02/2025, n. 284
TRIB Monza
Sentenza
11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 4915/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4915/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Cologno Monzese, rappresentato e difeso, in virtù di mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Alessandra PROVENZANO, C.F. , nonché elettivamente domiciliato presso lo studio in C.F._2
Milano (MI) alla via Settala n. 6, (e-mail Email_1
Email_2
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Maria
Gabriella Tamborini [codice fiscale: ] del Foro di Monza in virtù di procura C.F._4 allegata ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 123/2001, ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Cologno Monzese, viale Lombardia 34 , la quale dichiara di voler ricevere le notifiche con PEC:
ovvero al numero di fax 0227300580 Email_3
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6
All'udienza del 5.2.2025 le parti hanno concordato quanto segue, insistendo nella pronuncia di divorzio: 1) Fermo l'affidamento condiviso e il collocamento prevalente presso la madre dei figli minori, il padre potrà tenerli a week end alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, durante le vacanze presso la madre o il centro estivo. Il padre potrà tenerli martedì e giovedì con pernottamento quando il week end è di competenza della madre, quando il week end è di competenza del padre la madre li terrà con pernottamento di martedì e giovedì.
Al termine del weekend di competenza, il genitore che non li ha tenuti, li terrà il lunedì.
Nei giorni di spettanza, il genitore dovrà occuparsi di tutti gli impegni dei figli, anche sportivi e delle visite mediche. Durante le vacanze natalizie, la madre li terrà la Vigilia e il padre il giorno di Natale, quindi ciascun li terrà una settimana fino al 31.12 oppure dal 1.1. al 6.1 da concordare Durante le vacanze di Pasqua, ciascun genitore li terrà il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo ad anni alterni in via alternata di anno in anno nonchè i tre giorni precedenti o quelli successivi.
Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenerli tre settimane di cui due consecutive, da concordare entro il 30.4. Le due settimane consecutive verranno godute da entrambi i genitori nel mese di agosto.
I ponti verranno alternati tra i genitori eventualmente uniti al week end di competenza.
Ciascun genitore festeggerà con i figli il suo compleanno, la feste della mamma e del papà.
Il compleanno dei figli sarà festeggiato da figli ad anni alterni con ciascun genitore. Sono salvi diversi accordi tra i genitori.
In merito alle ulteriori e diverse condizioni hanno precisato le seguenti conclusioni:
Parte_1 CONFERMARE l'assegnazione della casa ex coniugale sita in Cologno Monzese, Via delle Ginestre, 21, con tutti gli arredi alla madre;
Controparte_1 PORRE a carico di l'obbligo di corrispondere alla madre la Parte_1 Controparte_1 somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo mensile per il mantenimento indiretto dei figli. Tale somma dovrà essere corrisposta con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Milano;
F) Assegno unico al 50% fra i genitori;
G) In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite
per Controparte_1 Disporre l'assegnazione della casa coniugale di Cologno Monzese, via delle Ginestre 21, alla madre;
Porre a carico del padre un assegno di contributo al mantenimento della prole di € 900,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istati, oltre al 50% delle spese straordinarie come previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale;
assegno unico a favore della resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. pagina 2 di 6
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza in data 20.9.2022.
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 della L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II.
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