Trib. Pavia, sentenza 03/12/2024, n. 459

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pavia, sentenza 03/12/2024, n. 459
Giurisdizione : Trib. Pavia
Numero : 459
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 3410/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3410/2024 R.G. promossa da
Cod. Fis , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. GARGHENTINI FRANCESCO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Lodi, Corso Giuseppe Mazzini n. 76/D;

e da
Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. RAPALLINI ELEONORA, con domicilio in Settimo Milanese, Via
Panzeri n. 12/B;

i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano, in data 23/05/2014, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano alla Parte I, n. 638, dell'anno
2014;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e comunque nel rispetto delle leggi nazionali, senza interferire nelle rispettive vite private, ciascuno libero di stabilire la residenza, domicilio o dimora ove meglio creda.

2. Il sig. si impegna, in qualità di solo formale intestatario della casa coniugale, che viene Pt_2 riconosciuta sostanzialmente di proprietà di entrambi i coniugi, a porre in vendita - a seguito della sottoscrizione e deposito del presente ricorso - la stessa non ammobiliata, al prezzo di €
260.000,00, con possibilità di ribasso sino al massimo ad € 235.000,00 (da considerarsi quest'ultimo quale prezzo minimo di vendita).




3. A) In caso di vendita della casa coniugale, la sig.ra avrà pertanto diritto alla Pt_1 corresponsione da parte del sig. di una somma corrispondente all'83% dell'importo Pt_2 risultante dalla seguente operazione: prezzo di vendita meno residuo mutuo ed eventuali spese di estinzione del medesimo, meno eventuali spese agenzia immobiliare. B) Il sig. provvederà Pt_2
a corrispondere alla sig.ra a titolo di acconto sul predetto importo, l'83% dell'importo Pt_1 da lui percepito a titolo di acconto e/o caparra al momento dell'incasso degli stessi e a versare il saldo, come meglio specificato al precedente punto A) della presente condizione al momento dell'incasso dell'intero importo della compravendita. C) Con il ricevimento delle precedenti percentuali di introito dalla vendita dell'immobile coniugale, i coniugi non avranno più nulla a che pretendere reciprocamente relativamente a quanto da loro versato al momento dell'acquisto del medesimo immobile, come meglio specificato in premessa (cfr. punto D.) nonché relativamente a ogni ulteriore eventuale somma versata a qualunque titolo e connessa all'immobile in oggetto.

4. Il sig. dichiara sin d'ora che non avrà nulla a che pretendere dalla sig.ra in Pt_2 Pt_1 merito ad eventuali riliquidazioni delle imposte causate dalla vendita dell'immobile coniugale ove le stesse siano legate alla perdita dei benefici fiscali per l'acquisto prima casa. In caso di riliquidazioni, il sig. si farà comunque carico in via esclusiva di tali oneri di spesa. Pt_2

5. Il sig. continuerà ad abitare la casa coniugale. La sig.ra potrà continuare ad Pt_2 Pt_1 abitare la casa coniugale fino alla data del rogito, corrispondendo la metà della rata del mutuo
e del prestito (docc. 4 e 5).

6. Il sig. rinuncia a
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