Trib. Matera, sentenza 17/06/2024, n. 316

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Matera, sentenza 17/06/2024, n. 316
Giurisdizione : Trib. Matera
Numero : 316
Data del deposito : 17 giugno 2024

Testo completo

Tribunale Ordinario di Matera – sez. lavoro
R.G. n. 818/2022 – Giudice dott.ssa A Q
VERBALE DI UDIENZA DEL 15/06/2024
La presente udienza viene tenuta nelle forme previste dall'art. 127ter c.p.c.. Entrambe le parti hanno depositato note scritte d'udienza, insistendo nelle difese già assunte nei propri scritti difensivi e chiedendo che la causa fosse decisa.
Il Giudice decide la causa come da sentenza che segue.
R.G. n. 818/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA
Sezione Civile – Giudice Del Lavoro
Il Tribunale di Matera in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa A
Q, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 15/06/2024, ha pronunciato, ai sensi 429 comma 1 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella presente controversia tra
(c.f.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
N Z (c.f.: ), G R (c.f.: ), C.F._2 C.F._3
W M (c.f.: ) e (c.f.: ), con C.F._4 CP_1 C.F._5 domicilio eletto presso lo studio professionale di quest'ultimi in Monreale (PA), via Roma n. 48;
ricorrente
e
1

(c.f.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417bis c.p.c. dal Dirigente dell'
[...]
, Controparte_3 con domicilio eletto presso UST Matera, via Lucana n. 194, giusta autorizzazione dell'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Potenza del 09/09/2022 – affare legale 1082/2022;
resistente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 27/08/2022, adiva il Tribunale di Matera Parte_1
per l'accertamento del diritto ad usufruire del bonus annuale di euro 500,00 a titolo di contributo per le attività di aggiornamento e formazione del personale docente introdotto dall'art. 1 Legge n.
107/2015
, relativamente agli a.s. 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, con condanna del al versamento in suo favore della somma di euro 2.500,00, Controparte_2 oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, mediante accredito sulla Carta
Elettronica per l'aggiornamento e la formazione prevista dal succitato art. 1, eventualmente anche
a titolo di risarcimento del danno in forma specifica.
All'uopo rappresentava: a) di essere un'insegnante assunto a tempo indeterminato dall'01/09/2020, con decorrenza economica dall'anno successivo, alle dipendenze del per Controparte_2 la classe di concorso AC 56 - strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado clarinetto, attualmente in servizio presso la scuola di primo grado “A. Ilvento” di Grassano (MT);
b) di aver prestato alle dipendenze del medesimo attività lavorativa dipendente a tempo CP_2 determinato in forza di una pluralità di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche e precisamente: nell'a.s. 2016-2017 dal 14/10/2016 al 30/06/2017 per n. 6 ore settimanali presso la scuola di primo grado “Giovanni XXIII” di Rotondella e dal 17/10/2016 al 30/06/2017 per n. 12 ore settimanali presso la scuola di primo grado “L. Lomonaco” di Montalbano Jonico (MT); nell'a.s.
2017-2018 dal 30/09/2017 al 30/06/2018 per n. 18 ore presso la scuola di primo grado “S. Andrea
Avellino” di Tursi (MT);
nell'a.s. 2018-2019 dall'01/10/2018 al 30/06/2019 per n. 18 ore settimanali presso la scuola di primo grado “Fabrizio De André” di Scanzano Jonico; nell'a.s. 2019-
2020 dal 21/09/2019 al 30/06/2020 per n. 6 ore settimanali presso la scuola di primo grado “E.
Gianturco” di Stigliano (MT)e dal 23/09/2019 al 30/06/2020 per n. 12 ore settimanali presso la scuola di primo grado - scuola secondaria di primo grado di nell'a.s. 2020-2021 dal CP_3
2
05/10/2020 al 23/12/2020 per n. 18 settimanali e dal 07/01/2021 al 12/06/2021 per n. 18 ore settimanali presso la scuola di primo grado “Pitagora” di Bernalda (MT).
Evidenziava che, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e la valorizzazione delle competenze professionali, il legislatore aveva istituito, ai sensi dell'art. 1 comma 121 Legge n.
107/2015
, nel rispetto del limite di spesa previsto dal successivo comma 123, la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado dell'importo nominale di euro 500,00 annuo, demandando i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo alla regolamentazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

a detta revisione era stata data una prima attuazione con DPCM n. 32313 del 23/09/2015, che, tuttavia, all'art. 2 aveva riconosciuto il beneficio solo in favore dei docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione
e prova;
con successivo DPCM del 28/11/2016, il Governo aveva confermato la misura di sostegno ut supra, specificando, altresì, che beneficiari della stessa erano anche i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute ai sensi dell'art. 514 d.lgs. n. 297/1994 e i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, nonché i docenti impiegati nelle scuole all'estero e nelle scuole militari;
risultavano, invece indebitamente esclusi gli insegnanti precari, con una evidente ingiustificata disparità di trattamento, atteso che gli artt. 63 e 64 CCNL del
29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguevano affatto tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. Una simile distinzione d'altro canto sarebbe stata in contrasto con: a) l'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva comunitaria 1999/70, che nelle clausole 4 e 6 vietava qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, ivi compreso l'aspetto formativo, e imponeva ai datori di lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato “a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale";
b) l'art.
14 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, secondo cui "ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua";
c) l'art. 21, par. 2, del Trattato per il
Funzionamento dell'Unione Europea, per cui la parità di trattamento nell'accesso alla formazione professionale vietava ogni misura atta ad ostacolare l'esercizio del diritto alla formazione;
d) i principi generali del diritto U.E. di uguaglianza e parità di trattamento e di non discriminazione in materia di impiego e dei diritti fondamentali consacrati negli artt. 14,20 e 21 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea.
3
Riferiva, quindi, che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, aveva annullato il DPCM del
2015, sottolineando come una interpretazione costituzionalmente orientata della Legge n.
107/2015 imponesse di riconoscere il bonus anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà della loro esclusione ai precetti costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e agli artt. 29, 63 e 64 CCNL del 29/11/2007 e successive modificazione, secondo cui l'obbligo formativo gravava indifferentemente su tutti i docenti;
inoltre, la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nella causa C-450/2021, aveva statuito che la clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18/03/1999, doveva essere interpretata nel senso che ostava a una normativa nazionale che avesse riservato al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non anche al Controparte_2 personale docente a tempo determinato, il beneficio di un vantaggio finanziario quale quello oggetto di contestazione, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che avrebbe potuto essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.
II. Il si costituiva in giudizio per il tramite dell' CP_2 [...]
, chiedendo l'integrale rigetto dell'avversa Controparte_3 domanda. In primis, eccepiva: l'inammissibilità del ricorso, per difetto di evocazione in giudizio dell'Istituto Scolastico competente il cui dirigente era il datore di lavoro del docente. Detto istituto era dotato di autonomia scolastica e di personalità giuridica ed era “investito di effetti, atti e disapplicazioni proprie delle sfere di esso”;
la prescrizione quinquennale del diritto di credito con riferimento agli a.s. 2016-2017 e 2017-2018. Nel merito, sosteneva l'infondatezza della pretesa, in quanto: la disciplina legislativa contestata rientrava nella riserva legislativa e la circostanza di destinare il bonus della carta elettronica ai soli docenti di ruolo era frutto di una chiara scelta politica come tale insindacabile dal giudice del lavoro;
il legislatore, coerentemente con i principi di finanza pubblica sanciti dall'art. 81 Cost., aveva deciso di investire tali risorse esclusivamente sui docenti
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assunti a tempo indeterminato al fine di salvaguardare le finanze pubbliche;
detto bonus, poi, non aveva nulla a che fare con la retribuzione lavorativa e le decisioni Della Corte di giustizia dell'unione europea non avevano diretta applicabilità nell'ambito del nostro ordinamento giuridico, dovendo essere attuate dal legislatore anche in
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