Trib. Spoleto, sentenza 03/01/2025, n. 7
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 1660/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Trabalza Presidente dott.ssa Martina Marini Giudice Rel. dott. Alberto Cappellini Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato telematicamente in data 13.08.2021, rimessa al Collegio alla udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.09.2024 svoltasi secondo le forme della trattazione scritta ex art.127 ter cpc, previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc, discussa nella Camera di Consiglio del 27.12.2024, promossa
DA
, nato a [...] in data [...], (c.f.: ), ed Parte_1 CodiceFiscale_1 ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Bacchi ed elettivamente domiciliato in Foligno, alla Via G. Garibaldi n. 18, presso il difensore;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
IN , nata a [...] il [...] e residente in [...] (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Bortone ed C.F._2
elettivamente domiciliata in Lecce alla Via Protonobilissimi n. 8, presso il difensore;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Spoleto ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI: come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.09.2024, svoltasi secondo le forme di cui all'art. 127 ter cpc, da intendersi integralmente richiamate e ritrascritte;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Parte_2
in Campi IN (LE) il 30.09.2017, trascritto nei registi dello stato civile del Comune di Campi
IN al n. 29, anno 2017, P.2, Serie A;
la coppia si è sin da subito trasferita a Foligno, ove vivono anche i parenti della ;
Pt_2 dall'unione matrimoniale è nato in data [...];
Per_1
Con ricorso depositato il 13.08.2021, il a chiesto la separazione personale ex art. 151, Pt_1
comma 1 cc con addebito alla moglie, la quale si era allontanata dalla casa familiare per tornare a vivere dai propri genitori in Campi IN portando con sé il piccolo di cui ha chiesto l'affido Per_1
condiviso, con prevalente collocazione presso la madre nella casa familiare di proprietà del Pt_1
che le sarebbe quindi stata assegnata e previsione a carico del padre di un assegno mensile per il mantenimento del minore di Euro 150,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva del 27.10.2021, si è costituita aderendo alla Parte_2 domanda di separazione, ma chiedendo il rigetto dell'addebito giustificando il proprio allontanamento dalla casa familiare con comportamenti minacciosi e maltrattanti del marito, affetto da depressione;
ha poi chiesto l'affido condiviso di da collocarsi prevalentemente presso di sé in Campi Per_1
IN e che venisse disposto un assegno a carico del padre per il mantenimento del figlio di Euro
250,00 mensili e per il proprio mantenimento sempre di Euro 250,00 oltre al 70% delle spese straordinarie, con previsione di un calendario di visite del padre confacente all'interesse del minore.
All'udienza del 6.12.2021, il Presidente, sentite le parti comparse personalmente, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e assunto i provvedimenti temporanei e urgenti disponendo: l'affido condiviso
pagina 2 di 13
del minore ad entrambi i genitori con prevalente collocamento presso la madre in Campi Per_1
IN (LE);
ampi diritti di visita del padre compatibili con la distanza geografica;
un assegno per il mantenimento del figlio a carico del padre di Euro 210,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Ha poi contestualmente nominato il Giudice istruttore ed assegnato termine per deposito di memorie integrative.
L'ordinanza presidenziale è stata trasmessa al PM in sede che ha apposto il visto in data
25.01.2022;
Depositate le memorie integrative, all'udienza del 10.03.2022 davanti al Giudice Istruttore, svoltasi con trattazione scritta, è stato disposto un rinvio per trattative;
atteso l'esito negativo delle stesse, sono stati quindi concessi i termini perentori ex art. 183 comma 6 cpc per il deposito di memorie istruttorie.
La causa è stata quindi istruita documentalmente e tramite indagine delegata ai Servizi Sociali.
La , nelle more, ha presentato istanza ex art. 709, ultimo comma, cpc, diretta ad Pt_2
ottenere la modifica dei provvedimenti presidenziali in punto di mantenimento della moglie, ritenuta tuttavia inammissibile dal G.I. per le ragioni esposte nell'ordinanza del 23.10.2022.
All'esito degli incombenti istruttori sopra indicati, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.10.2023, svoltasi con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, e poi rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (rispettivamente giunti a scadenza in data 5.12.2023 e
27.12.2023).
Il Pubblico Ministero ha trasmesso le proprie conclusioni in data 27.10.2023.
Con sentenza parziale n. 123/2024 depositata in data 26.01.2024, pubblicata il 29.01.2024 e passata in giudicato il 31.07.2024, è stata dichiarata la separazione tra le parti in causa e, con separata ordinanza di rimessione sul ruolo, il Collegio ha disposto che la causa dovesse proseguire necessitando di un ulteriore approfondimento istruttorio incidente sulle questioni inerenti l'addebito della separazione alla moglie e l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore . Ha quindi richiesto il Per_1
deposito di copia degli atti relativi ai procedimenti penali a carico di entrambe le parti pendenti innanzi al Tribunale di Spoleto ed incaricato i Sociali del Comune di Campi IN di trasmettere una
Relazione di aggiornamento sulla condizione del minore ed i Servizi Sociali del Comune di Foligno
pagina 3 di 13
(competenti per territorio in relazione alla residenza paterna) affinché svolgessero una indagine sul nucleo familiare in relazione ai periodi di permanenza del minore presso il DESIDERI.
Acquisite le Relazioni dei Servizi Sociali e la documentazione integrativa sopra indicata, la causa
è stata nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11.09.2024, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, all'esito della quale è stata rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (rispettivamente giunti a scadenza in data 11.11.2024 e 2.12.2024).
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede per le conclusioni.
Considerato in diritto
L'eccezione preliminare svolta dal Pt_1
Va anzitutto disattesa l'eccezione preliminare di tardività avanzata dal Ricorrente con riguardo al deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 4.10.2023.
Dall'esame degli atti di causa, emerge invero che il Giudice Istruttore, con provvedimento del
25.09.2023, ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni, con termine
“…perentorio sino al 4 ottobre 2023 per il deposito delle note”.
Ora, come noto, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ultimo comma, “Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti”.
Contrariamente a quanto dedotto dal a mente della normativa richiamata, le parti Pt_1 possono tempestivamente depositare note dattiloscritte entro il giorno dell'udienza – sostituita dallo scambio di note – sino alle ore 23,59.
Quindi, avendo la ingrosso depositato le proprie note sostitutive in data 4.10.23,alle ore 10:50 e, poi, alle ore 17:25, le stesse sono certamente tempestive.
La domanda di separazione
Preliminarmente, quanto all'an della pronuncia di separazione, si evidenzia che sul punto già è intervenuta sentenza parziale di questo Tribunale e che, pertanto, non è possibile analizzare la medesima domanda avendo questo Collegio esaurito il suo potere decisionale in merito.
pagina 4 di 13 L'addebito della separazione alla moglie
Quanto alla richiesta di addebito della separazione al marito avanzata dal ritiene il Pt_1
Tribunale si sia rivelata infondata alla luce delle considerazioni che seguono.
Si osserva anzitutto in diritto come la separazione sia addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151 comma II cod. civ.), abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo, o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Il coniuge che richiede l'addebito a carico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Trabalza Presidente dott.ssa Martina Marini Giudice Rel. dott. Alberto Cappellini Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato telematicamente in data 13.08.2021, rimessa al Collegio alla udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.09.2024 svoltasi secondo le forme della trattazione scritta ex art.127 ter cpc, previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc, discussa nella Camera di Consiglio del 27.12.2024, promossa
DA
, nato a [...] in data [...], (c.f.: ), ed Parte_1 CodiceFiscale_1 ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Bacchi ed elettivamente domiciliato in Foligno, alla Via G. Garibaldi n. 18, presso il difensore;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
IN , nata a [...] il [...] e residente in [...] (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Bortone ed C.F._2
elettivamente domiciliata in Lecce alla Via Protonobilissimi n. 8, presso il difensore;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Spoleto ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI: come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.09.2024, svoltasi secondo le forme di cui all'art. 127 ter cpc, da intendersi integralmente richiamate e ritrascritte;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Parte_2
in Campi IN (LE) il 30.09.2017, trascritto nei registi dello stato civile del Comune di Campi
IN al n. 29, anno 2017, P.2, Serie A;
la coppia si è sin da subito trasferita a Foligno, ove vivono anche i parenti della ;
Pt_2 dall'unione matrimoniale è nato in data [...];
Per_1
Con ricorso depositato il 13.08.2021, il a chiesto la separazione personale ex art. 151, Pt_1
comma 1 cc con addebito alla moglie, la quale si era allontanata dalla casa familiare per tornare a vivere dai propri genitori in Campi IN portando con sé il piccolo di cui ha chiesto l'affido Per_1
condiviso, con prevalente collocazione presso la madre nella casa familiare di proprietà del Pt_1
che le sarebbe quindi stata assegnata e previsione a carico del padre di un assegno mensile per il mantenimento del minore di Euro 150,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva del 27.10.2021, si è costituita aderendo alla Parte_2 domanda di separazione, ma chiedendo il rigetto dell'addebito giustificando il proprio allontanamento dalla casa familiare con comportamenti minacciosi e maltrattanti del marito, affetto da depressione;
ha poi chiesto l'affido condiviso di da collocarsi prevalentemente presso di sé in Campi Per_1
IN e che venisse disposto un assegno a carico del padre per il mantenimento del figlio di Euro
250,00 mensili e per il proprio mantenimento sempre di Euro 250,00 oltre al 70% delle spese straordinarie, con previsione di un calendario di visite del padre confacente all'interesse del minore.
All'udienza del 6.12.2021, il Presidente, sentite le parti comparse personalmente, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e assunto i provvedimenti temporanei e urgenti disponendo: l'affido condiviso
pagina 2 di 13
del minore ad entrambi i genitori con prevalente collocamento presso la madre in Campi Per_1
IN (LE);
ampi diritti di visita del padre compatibili con la distanza geografica;
un assegno per il mantenimento del figlio a carico del padre di Euro 210,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Ha poi contestualmente nominato il Giudice istruttore ed assegnato termine per deposito di memorie integrative.
L'ordinanza presidenziale è stata trasmessa al PM in sede che ha apposto il visto in data
25.01.2022;
Depositate le memorie integrative, all'udienza del 10.03.2022 davanti al Giudice Istruttore, svoltasi con trattazione scritta, è stato disposto un rinvio per trattative;
atteso l'esito negativo delle stesse, sono stati quindi concessi i termini perentori ex art. 183 comma 6 cpc per il deposito di memorie istruttorie.
La causa è stata quindi istruita documentalmente e tramite indagine delegata ai Servizi Sociali.
La , nelle more, ha presentato istanza ex art. 709, ultimo comma, cpc, diretta ad Pt_2
ottenere la modifica dei provvedimenti presidenziali in punto di mantenimento della moglie, ritenuta tuttavia inammissibile dal G.I. per le ragioni esposte nell'ordinanza del 23.10.2022.
All'esito degli incombenti istruttori sopra indicati, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.10.2023, svoltasi con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, e poi rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (rispettivamente giunti a scadenza in data 5.12.2023 e
27.12.2023).
Il Pubblico Ministero ha trasmesso le proprie conclusioni in data 27.10.2023.
Con sentenza parziale n. 123/2024 depositata in data 26.01.2024, pubblicata il 29.01.2024 e passata in giudicato il 31.07.2024, è stata dichiarata la separazione tra le parti in causa e, con separata ordinanza di rimessione sul ruolo, il Collegio ha disposto che la causa dovesse proseguire necessitando di un ulteriore approfondimento istruttorio incidente sulle questioni inerenti l'addebito della separazione alla moglie e l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore . Ha quindi richiesto il Per_1
deposito di copia degli atti relativi ai procedimenti penali a carico di entrambe le parti pendenti innanzi al Tribunale di Spoleto ed incaricato i Sociali del Comune di Campi IN di trasmettere una
Relazione di aggiornamento sulla condizione del minore ed i Servizi Sociali del Comune di Foligno
pagina 3 di 13
(competenti per territorio in relazione alla residenza paterna) affinché svolgessero una indagine sul nucleo familiare in relazione ai periodi di permanenza del minore presso il DESIDERI.
Acquisite le Relazioni dei Servizi Sociali e la documentazione integrativa sopra indicata, la causa
è stata nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11.09.2024, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, all'esito della quale è stata rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (rispettivamente giunti a scadenza in data 11.11.2024 e 2.12.2024).
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede per le conclusioni.
Considerato in diritto
L'eccezione preliminare svolta dal Pt_1
Va anzitutto disattesa l'eccezione preliminare di tardività avanzata dal Ricorrente con riguardo al deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 4.10.2023.
Dall'esame degli atti di causa, emerge invero che il Giudice Istruttore, con provvedimento del
25.09.2023, ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni, con termine
“…perentorio sino al 4 ottobre 2023 per il deposito delle note”.
Ora, come noto, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ultimo comma, “Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti”.
Contrariamente a quanto dedotto dal a mente della normativa richiamata, le parti Pt_1 possono tempestivamente depositare note dattiloscritte entro il giorno dell'udienza – sostituita dallo scambio di note – sino alle ore 23,59.
Quindi, avendo la ingrosso depositato le proprie note sostitutive in data 4.10.23,alle ore 10:50 e, poi, alle ore 17:25, le stesse sono certamente tempestive.
La domanda di separazione
Preliminarmente, quanto all'an della pronuncia di separazione, si evidenzia che sul punto già è intervenuta sentenza parziale di questo Tribunale e che, pertanto, non è possibile analizzare la medesima domanda avendo questo Collegio esaurito il suo potere decisionale in merito.
pagina 4 di 13 L'addebito della separazione alla moglie
Quanto alla richiesta di addebito della separazione al marito avanzata dal ritiene il Pt_1
Tribunale si sia rivelata infondata alla luce delle considerazioni che seguono.
Si osserva anzitutto in diritto come la separazione sia addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151 comma II cod. civ.), abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo, o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Il coniuge che richiede l'addebito a carico
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi