Trib. Pisa, sentenza 24/01/2025, n. 39
TRIB Pisa
Sentenza
24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 2661/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ELEONORA POLIDORI Presidente, relatore dott. TERESA GUERRIERI Giudice
dott. STEFANA CURADI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2661 / 2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. NUNZIATA ILARIA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. NUNZIATA Controparte_1 C.F._2
ILARIA
Entrambi domiciliati in Grosseto, Via Rep. Dominicana n.102 presso lo studio del difensore
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in località Montelupo Fiorentino (FI), il 29.05.2021, dalla cui unione è nato, a Empoli (FI) l'8.10.2019, . Persona_1
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario del figlio concordate tra loro parti, posto che risultano essere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ELEONORA POLIDORI Presidente, relatore dott. TERESA GUERRIERI Giudice
dott. STEFANA CURADI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2661 / 2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. NUNZIATA ILARIA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. NUNZIATA Controparte_1 C.F._2
ILARIA
Entrambi domiciliati in Grosseto, Via Rep. Dominicana n.102 presso lo studio del difensore
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in località Montelupo Fiorentino (FI), il 29.05.2021, dalla cui unione è nato, a Empoli (FI) l'8.10.2019, . Persona_1
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario del figlio concordate tra loro parti, posto che risultano essere
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