Trib. Milano, sentenza 02/04/2024, n. 1674

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 02/04/2024, n. 1674
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 1674
Data del deposito : 2 aprile 2024

Testo completo

R.G. 11965/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. G M, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 11 dicembre 2023 da
, elettivamente domiciliato in Parte_1
Milano, Via Manara, 15, presso lo studio dell'Avv. L L, che lo rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro DA in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, convenuto contumace OGGETTO: differenze retributive i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1
1) previe le declaratorie del caso, accertarsi e dichiararsi la giusta causa di dimissioni, il diritto di credito del ricorrente e l'inadempimento della convenuta ai suoi obblighi legali e contrattuali per le causali e gli importi di cui alla narrativa;
e per l'effetto:
2) condannarsi la società Parte_2 in persona del suo legale rappresentante sig.
[...] CP_1 nonché in via solidale il sig. siccome solidalmente ed CP_1 illimitatamente responsabile ex art. 2313 c.c., al pagamento in favore del ricorrente degli importi maturati alla data di cessazione del rapporto per le causali di cui in narrativa per la complessiva somma lorda di € 7.715,56 ovvero quella diversa che risulterà accertata oltre rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze di pagamento alla domanda giudiziale ed oltre agli interessi previsti per le transazioni
1
commerciali ex art. 1284 c.c., come modificato dal DL 132/2014 convertito nella Legge 162/2014, dalla domanda giudiziale al saldo;
3) con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre rimborso forfetario spese ed oltre
I.V.A. e C.P.A. 2%, da distrarsi in favore dello scrivente difensore anticipatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 11 dicembre 2023,
[...]
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione Parte_1 di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di DA Controparte_1
[...]
Rilevava il ricorrente di essere stato assunto dalla impresa convenuta quale addetto alla panificazione, con inquadramento nel liv. A4 del Ccnl Panifici artigiani ed orario a tempo pieno dal 3 ottobre 2018 al 20 dicembre 2022 data delle dimissioni. La prestazione lavorativa del ricorrente si era protratta sino al mese di maggio 2021. Dal mese di giugno 2021 l'attività era stata sospesa a causa della chiusura dell'esercizio conseguente all'emergenza sanitaria, con intervento integrativo del Fondo di assistenza bilaterale. Per le retribuzioni percepite per i mesi da gennaio a maggio 2021, il ricorrente aveva ricevuto solo i listini paga relativi ai mesi da gennaio a marzo 2021 oltre alla certificazione unica. Nel mese di maggio 2021 aveva Parte_1 ricevuto una contestazione per non essersi presentato al lavoro il 25 maggio 2021 senza giustificare l'assenza. Il ricorrente si era giustificato per iscritto. Nulla il ricorrente aveva percepito per la 13° mensilità 2021 dovuta in relazione ai primi 5 mesi lavorati. Lo stato di emergenza sanitaria era cessato il 31 marzo 2022 senza che il ricorrente venisse richiamato al lavoro. Con missiva pec del 12 dicembre 2022, il ricorrente si era messo a disposizione per la ripresa del lavoro senza essere richiamato. Il 20 dicembre 2022 si era quindi dimesso per giusta causa.
A seguito della cessazione del rapporto nulla il ricorrente ha percepito per ratei di fine rapporto (ferie, ex festività, e permessi maturati e non goduti) nonché per Tfr, cui deve aggiungersi l'indennità sostitutiva del preavviso essendo le dimissioni dovute a giusta causa. Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte. Nessuno si costituiva per DA
[...] he veniva dichiarata contumace. Controparte_1
All'udienza del 29 marzo 2024, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di è fondato e va Parte_1 accolto. I dati rilevanti ai fini della decisione risultano per via documentale. Il ricorrente è assunto da Parte_2 quale addetto alla panificazione, inquadramento nel liv. A4
[...] del Ccnl Panifici orario a tempo pieno, dal 3 ottobre 2018 (doc. 2 fasc. Org_1 ric.).
si dimette il 21 dicembre 2022 per Parte_1 Parte_1 giusta causa (doc. 3 fasc. ric.).
2. Come è noto, la fattispecie che dà luogo al dovere di adempiere è costituita dal contratto (o meglio dalla fonte negoziale o legale del credito) e dalle circostanze che rendono la prestazione liquida ed esigibile (ad esempio, la scadenza del termine). Provando tale fattispecie, il creditore (qui il lavoratore) ha diritto di ottenere una sentenza di condanna. L'adempimento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, deve essere provato dal debitore (qui il datore), tant'è che da taluno si è parlato, una volta scaduto il termine, di presunzione di persistenza del diritto (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533;
conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674;
Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615¸ Cass. civ., sez. I, 3 luglio 2009, n. 15677).
3. A seguito della cessazione del rapporto, Parte_1 riferisce di non avere percepito i ratei di fine rapporto (ferie, ex
[...] festività, e permessi maturati e non goduti) nonché il Tfr e l'indennità sostitutiva del preavviso, essendo le dimissioni dovute a giusta causa (mancato pagamento della retribuzione). Avendo la società convenuta disertato il giudizio, essa non ha fatto constare fatti impeditivi od estintivi rispetto alla pretesa di parte ricorrente. Pertanto, sulla base delle buste paga prodotte (docc. da 5 a 7 fasc. ric. e specificamente il cedolino di marzo 2021: doc. 5 fasc. ric.) che indicano le ferie e credito, le ex festività e i r.o.l., nonché una retribuzione base di € 1.449,91 (con un importo orario di € 8,38098), le somme così come indicate in ricorso paiono corrette: 13ma del 2021 (€ 1.449,91:12*5) € 604,15 Ferie (ore 164,75: € 8,38098*164,75) € 1380,77 Ex festività (ore 3,666: € 8,38098*3,666) € 30,72 Permessi (ore 18,666: € 8,38098*18,666) € 156,44 Indennità di preavviso ex art. 56 del Ccnl (15gg = ore 80*8,38098)
€ 670,48
3
TFR (doc. 11 fasc. ric.: CU 2023) € 4.873,00 Per un totale complessivo lordo di € 7.715,56. La condanna coinvolge anche il socio illimitatamente responsabile, ex art. 2313
c.c., (doc. 1 fasc. ric.). CP_1
4. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 3.500,00, oltre oneri di legge.
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