Trib. Perugia, sentenza 20/12/2024, n. 506

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Perugia, sentenza 20/12/2024, n. 506
Giurisdizione : Trib. Perugia
Numero : 506
Data del deposito : 20 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA reiterazione di contratti a tempo determinato per
In nome del Popolo italiano insegnamento della religione cattolica
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile
n. 410/2023 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
NG IA (avv.ti Francesco Cerotto, Melissa Cogliandro, Walter Miceli,
Fabio Ganci)
- ricorrente –
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e del MERITO (avv.ra dello Stato)
- resistente - ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del 20.12.2024,
la seguente
SENTENZA
1. OL IL si è rivolta a questo Tribunale, con ricorso depositato in data
11.4.2023, per sentire dichiarare l'illegittimità della condotta abusiva posta in essere dal
Ministero dell'Istruzione e del Merito per essere stata assunta quale insegnante di
religione cattolica mediante la reiterazione di contratti a termine, con conseguente
condanna dello stesso al risarcimento del danno nella misura di 12 mensilità
dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita o nella diversa somma che sarà
ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Ha premesso
di avere prestato servizio alle dipendenze del Ministero resistente in qualità di docente
di religione cattolica assunta in virtù di una serie di contratti in successione, a partire
dall'a.s. 1999/2000 sino all'a.s. 2020/2021, stipulati per la copertura dell'intero anno


scolastico con il meccanismo del rinnovo automatico e, in ogni caso, in assenza di
ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente, dolendosi del fatto che
l'ultimo concorso bandito dal Ministero per l'assunzione a tempo indeterminato degli
insegnanti di religione cattolica sia stato indetto nel 2004. Ha affermato di prestare
ancora servizio alle dipendenze del resistente con ulteriore analogo contratto a termine
per l'a.s. 2022/23. Ha dedotto che le descritte modalità di impiego violano la clausola n.
5 della direttiva CE 70/1999 sul rapporto di lavoro a termine come interpretata dalla
giurisprudenza della CGUE e dal S.C. oltre che le fonti interne e in particolare i
requisiti di temporaneità ed eccezionalità indicati dall'art. 36 del d.lgs. 165/2001,
sottolineando che ai docenti di religione è stata negata per circa vent'anni l'opportunità
di accesso al ruolo previo superamento di concorso per titoli ed esame indetto su base
regionale con frequenza triennale e che sono stati, finanche, esclusi dalla procedura di
stabilizzazione automatica prevista per i colleghi di altre discipline dalla legge n.
107/2015.
2. Costituitosi con memoria del 10.5.2024, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha
chiesto un rinvio della trattazione della controversia in considerazione del fatto che era
ormai in corso di svolgimento la procedura selettiva straordinaria bandita con D.M. n.
9/2024 indetta al fine di stabilizzare gli insegnanti di religione precari con almeno 36
mesi di insegnamento. Ha eccepito la parziale prescrizione del diritto vantato con
riferimento ai periodi di insegnamento antecedenti al 23.2.2019 (e cioè all'arco
temporale anteriore al quinquennio dalla notifica del ricorso avvenuta in data
23.2.2024) e nel merito si è rimesso alla determinazione equitativa del Giudice.
3. La causa è stata discussa all'udienza del 20.12.2024 previo scambio di note difensive,
per mezzo delle quali la difesa della ricorrente ha sottolineato, richiamando
l'orientamento sul punto della Suprema Corte, che la procedura selettiva straordinaria
bandita offra “una semplice chance di assunzione” e “non la certezza della stabilizzazione” in
considerazione, particolarmente, del numero esiguo di posti banditi specialmente in
Umbria, e che, in caso di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato, il
termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno c.d. comunitario spettante
al lavoratore è decennale e decorre dall'ultimo di tali contratti, stante la natura unitaria
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del predetto diritto. Inoltre, modificando le conclusioni precedentemente rassegnate, la
difesa della OL ha chiesto che il Ministero venga condannato a risarcirle il
danno nella misura di 16 mensilità della retribuzione globale di fatto alla luce della
novella normativa dell'art. 12 del Decreto-Legge 16 settembre 2024, n. 131, recante
“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da
procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”.
Diversamente, l'Avvocatura dello Stato, nelle note difensive ha sostenuto l'idoneità
della blanda procedura selettiva indetta a sanare la posizione della ricorrente, in
considerazione delle “serie ed indiscutibili chances di immissione in ruolo”, insistendo
affinché si tenga conto del percorso di stabilizzazione perlomeno ai fini della
quantificazione del danno unitamente alla continuatività dei rapporti di lavoro dei
docenti precari.
4. Secondo l'art. 10, comma 4-bis del d.lgs. n. 368/2001 (introdotto dal d.l. 70/2011), poi
sostituito dell'art. 29, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 81/2015 la stipula dei contratti di
lavoro a tempo determinato per il conferimento delle supplenze del personale docente,
è esclusa dal campo di applicazione della disciplina generale interna. L'art. 36 del d.lgs.
n. 165/2001
ha limitato, in generale, la possibilità delle P.A. di stipulare rapporti
contrattuali a tempo determinato alla sussistenza di esigenze temporanee o eccezionali
con previsione, in caso di violazione delle disposizioni imperative di assunzione o di
impiego, del diritto dei lavoratori al risarcimento del danno. La legge n. 186/2003,
recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e
delle scuole di ogni ordine e grado, all'art. 3 prevede che “L'accesso ai ruoli […] avviene,
previo superamento di concorsi per titoli ed esami, […] indetti su base regionale con frequenza
triennale, dal Ministero dell'Istruzione, Università e della ricerca”, sicché l'amministrazione
deve indire con frequenza triennale pubblici concorsi per l'accesso ai ruoli degli
insegnanti di religione, dai quali attingere, durante il periodo di validità delle
graduatorie concorsuali, il personale necessario a ricoprire i posti previsti dalle
dotazioni organiche pari al 70% del totale ed ha la possibilità di fare ricorso ai contratti
a tempo determinato per conferire gli incarichi relativi ai posti non coperti dai docenti
assunti a tempo indeterminato.
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Con sentenza pronunciata il 13.1.2022 nella causa C-282/19, la CGUE ha stabilito che
La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999,
che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa
all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere
interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli
insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico
dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione
di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun'altra misura effettiva
nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, e, dall'altro, che
la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un'autorità ecclesiastica al fine di
consentire a tali insegnanti di impartire l'insegnamento della religione cattolica non
costituisce una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di tale
accordo quadro, nella misura in cui tale titolo di idoneità è rilasciato una sola volta, e non
prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo
determinato.”
Il S.C., con la sentenza n. 18698/2022 della Sezione lavoro emessa tenendo conto del
pronunciamento della CGUE, ha rimarcato la specialità (rispetto ad una regolazione
già di per sé speciale come quella del personale scolastico nel quadro del rapporto di
pubblico impiego) dei rapporti di lavoro degli insegnanti di religione cattolica,
affermando che: “…Tale rinnovo è qui in realtà conseguenza logica della considerevole quota
di fabbisogno (30 %) che è lasciata alle assunzioni non di ruolo, essendo evidente che dilatazioni
e contrazioni annue ben difficilmente possono raggiungere quelle misure percentuali, sicché è
normale che vi sia spazio per una regola di quel tipo ed anzi è presumibile che l'ipotesi
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