Trib. Genova, sentenza 11/04/2024, n. 1230
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Testo completo
RG. N. 3699/2023 SE AM + ALTRI / MINISTERO DELL'INTERNO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova, Undicesima Sezione Stranieri
In persona del Giudice Onorario Avv. Giorgia Scuras, all'udienza resa ex art. 127 ter c.p.c., il giorno 9.4.24 (con termine per il deposito di note al medesimo giorno), ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento RG. n. 3699 / 2023, proposto con ricorso dai Signori
AS AM nato in [...] in data [...];
VE AM nata in [...] in data [...];
FR AM nato in [...] il [...];
MA AN nata in [...] in data [...];
AR OS AN nata in [...] in data [...];
AR IA AM nata in Argentina il [...], in [...] proprio ed insieme al sig. RT GU - in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto dei figli minori: CI GU, nato in [...] il [...] e RI GU, nato in [...] il [...];
SO AN nata in Argentina il [...], in [...] proprio ed insieme al sig. IA AQ RO VE – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto del figlio minore KI RO VE, nato in [...] il [...];
tutti rappresentati ed assistiti dall'Avv. Antonella Castellone con studio in Villaricca (NA), al Viale della Vittoria I traversa 2, giuste procure alle liti (p.e.c. antonellacastellone@avvocatinapoli.legalmail.it),
RICORRENTI
nei confronti di
MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore, rappresentato, difeso e domiciliato ex Lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO non intervenuto avente ad oggetto:
“riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis”
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Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 aprile 2024 (ex art. 281 sexies c.p.c., (ultimo comma) come indicato in verbale),
A) FASE PROCESSUALE
1. Col ricorso introduttivo del presente giudizio, ex art. 281 decies C.P.C., i nominati ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Ministero dell'Interno per veder accertato lo status di cittadini italiani iure sanguinis, precisando di esser discendenti diretti di un cittadino italiano: il Signor TI AR, nato a [...] (classe 1845) e divenuto italiano con la costituzione del Regno d'Italia nel 1861.
2. Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato preliminarmente eccependo “il difetto d'interesse ad agire in giudizio, per non avere i ricorrenti (nemmeno dedotto di avere) preliminarmente instato in via amministrativa per il riconoscimento della cittadinanza.”
Nel merito rimette “la valutazione della probanza della documentazione ex adverso depositata a sostegno delle deduzioni svolte”.
Così infine conclude: “Previa verifica dell'ammissibilità della domanda, valutare, previa occorrendo disposizione d'ufficio dell'istruttoria amministrativa pretermessa, la fondatezza della domanda. In ogni caso, con compensazione delle spese di lite”. 3. In vista dell'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno depositato note.
Preso atto del deposito delle note con cui le parti richiamano le conclusioni rese negli atti introduttivi (senza mai chiedere la discussione in presenza), che nulla hanno obiettato in merito alla trattazione scritta della medesima (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tenuto conto dell'oggetto del contendere, del rito applicabile e del domicilio della difesa del ricorrente), considerato che è stato espressamente richiesto che la causa venisse trattenuta in decisione, ci si è riservati richiamando l'art. 281 sexies c.p.c., (ultimo comma).
B) GLI ATTI INTRODUTTIVI
1. Col ricorso introduttivo i ricorrenti chiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis (per ramo femminile) in quanto dichiarano di esser discendenti – in linea diretta – di un cittadino italiano: il Signor TI AR, nato a [...] (classe 1845) e divenuto italiano con la costituzione del Regno d'Italia nel 1861.
L'uomo, trasferitosi in Argentina, nel 1874 si coniugava con una cittadina italiana e la coppia generava: AR AT AR (classe 1892, nel certificato di nascita è indicata la cittadinanza italiana di entrambi i genitori).
La giovane a propria volta si sposava con il cittadino straniero NT AM e nel 1929 nasceva il loro figlio IC US AM.
Quest'ultimo diveniva padre di:
a) AM VE (1958) e
b) AM SE (1964)
Quanto ad a)
La donna coniugatasi con il Sig. Canzani, generava 3 figlie:
a1) AN MA
a2) AN SO (madre di RO VE KI)
a3) AN AR OS quanto a b)
Diveniva padre di due