Trib. Prato, sentenza 19/02/2024, n. 142
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Testo completo
R.G. 2504 /2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 2504 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2020 e trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 7 dicembre 2023, vertente tra
AG NC (c.f. [...]), con il patrocinio dell'Avv. FAUSTO
MALUCCHI e dell'Avv. ELENA BALDI, elettivamente domiciliato in Pistoia, via delle Pappe, n.
12;
PARTE ATTRICE contro
UB SP SR (c.f. 10376700968), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MARIO MANCUSI, elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Credito al consumo.
Conclusioni
Per parte attrice: "Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, rigettata ogni contraria e diversa eccezione e deduzione, dato atto di quanto esposto in narrativa, dichiarare nel merito per le causali di cui in premessa nullo e privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 848/2020 opposto perché illegittimo e, conseguentemente, revocarlo rigettando le domande ivi rassegnate, in particolare la richiesta di provvisoria esecuzione dello stesso ai sensi e per effetto dell'art. 642, 2 co. c.p.c. stante la falsità della firma ivi apposta sulla documentazione de quo. Con vittoria di spese e compensi professionali. Con riserva di ogni e più ampia richiesta istruttoria, in particolare di indicare testi e con riserva di ulteriori istanze, deduzioni, produzioni e mezzi istruttori anche in relazione alle necessità di causa ed al comportamento processuale avversario”;
Per parte convenuta: “Voglia l'ill.mo Tribunale di Prato, contrariis rejectis così provvedere: In via preliminare: 1)
– concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 848/2020, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta (la documentazione ex adverso depositata appare inidonea a provare quanto sostenuto nell'atto di opposizione), né
1
di pronta soluzione;
In via principale, nel merito: 2) – rigettare integralmente l'opposizione per cui si procede e tutte le
domande ivi formulate, perché infondate, oltre che non provate per tutte le ragioni meglio dedotte in narrativa e per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 848/2020 emesso dal Tribunale di Prato;
In via subordinata: 3) – rigettare
l'avversa opposizione ed accertare e dichiarare che il sig. AG FR è debitore, nei confronti della società Rubicon
SP s.r.l. della somma di € 22.764,64 oltre interessi legali dall'1/1/2019 sino al soddisfo o comunque della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannarlo al relativo pagamento;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, FR AG ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 848/2020 del 14 luglio 2020, con cui questo Ufficio gli aveva ingiunto di corrispondere a
UB SP S.R.L. la somma di euro 22.764,64 a titolo di rimborso del finanziamento del 15 settembre
2008 erogato da PLUSVALORE S.P.A., chiedendone la revoca
A fondamento del ricorso monitorio, la ricorrente, in qualità di cessionaria del credito vantato da
PLUSVALORE S.P.A., aveva allegato che: il finanziamento riguardava la somma di euro 10.200,00 da corrispondere in 48 rate di euro 251,50, per un totale di euro 12.072,00;
a causa del mancato pagamento delle rate e in forza delle clausole 18 e 19 delle condizioni generali, il AG era decaduto dal beneficio del termine;
l'importo dovuto, comprensivo di interessi moratori, ammontava, dunque, ad euro 22.764,64.
A fondamento dell'odierna opposizione, il AG ha eccepito che le somme ingiunte non potevano considerarsi dovute a fronte dell'annullabilità del contratto di compravendita e dell'inadempimento della concessionaria, allegando che: nel settembre 2008 aveva acquistato presso l'autofficina TO
S.A.S. di Quarrata un'autovettura RENAULT MODUS 1200 DYNAMIC, non disponibile immediatamente, contro la restituzione della propria auto usata e un prezzo di euro 15.150,00, corrispondendo immediatamente ad TO la somma di euro 4.950,00 e il residuo mediante la stipula di un finanziamento con la società PLUSVALORE S.P.A., da rimborsare mediante 48 rate mensili da euro 251,50;
nel novembre 2008, recatosi presso la sede della TO S.A.S. per accordarsi in ordine al ritiro dell'auto acquistata, era venuto a conoscenza del fallimento della concessionaria, dichiarato il 27 novembre 2008, e del sequestro giudiziario della struttura e di tutti i beni ivi presenti;
la vicenda era sfociata in un processo penale – nell'ambito del quale il AG aveva assunto le vesti di una delle persone offese – nei confronti di uno dei due titolari della concessionaria (essendo l'altro deceduto a seguito di suicidio) per bancarotta fraudolenta, truffa, falso, appropriazione indebita e altre varie violazioni in materia di legge fallimentare, conclusosi con sentenza di patteggiamento.
Si è costituita la parte opposta, chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio, nonché il rigetto dell'opposizione, con accertamento del debito dell'opponente nei propri confronti,
e, a sostegno della propria difesa, ha allegato che il credito trovava giustificazione nel contratto di finanziamento che il AG aveva riconosciuto di aver sottoscritto, senza provvedere alla restituzione delle somme erogate a causa del mancato adempimento e del dolo del concessionario convenzionato, circostanze non opponibile al finanziatore.
2
All'udienza del 6 aprile 2021 parte opponente ha rilevato che la cessione del credito a PLUSVALORE non era mai stata notificata al debitore;
parte opposta, dal canto proprio, ha insistito nella richiesta di concessione della provvisoria esecuzione al provvedimento monitorio. Il Giudice, con provvedimento reso a scioglimento della riserva assunta in tale occasione, ha disposto lo svolgimento del tentativo di mediazione.
Conclusasi la mediazione senza successo, sono state depositate le memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e la causa è stata istruita mediante i documenti depositati dalle parti.
Il 15 maggio 2023 si è costituito il nuovo difensore di FR AG e all'udienza del 14 giugno 2023 il
Giudice ha assegnato alle parti termini per il deposito ex art. 101, c.p.c. di memorie contenenti osservazioni circa la validità della clausola 17 del contratto di finanziamento.
Con note depositate in vista dell'udienza cartolare del 7 dicembre 2023, le parti hanno rassegnato le conclusioni come in epigrafe e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
******
1. Sul credito azionato in sede monitoria.
Col ricorso monitorio, UB SP, quale cessionaria di PLUSVALORE, ha fatto valere nei confronti di
FR AG il credito fondato sul contratto di finanziamento sottoscritto il 15 settembre 2008.
Parte opponente ha preliminarmente eccepito l'inopponibilità della cessione al debitore ceduto, in difetto della notifica prevista dall'art. 1264 c.c.
È doveroso premettere sul punto che la notificazione e l'accettazione della cessione da parte del debitore ceduto, previste dalla norma in questione, non incidono sul profilo del trasferimento del diritto di credito, ma solo sul diverso piano dell'efficacia della cessione nei confronti del debitore. È opinione prevalente, poi, che alla notificazione della cessione si deve attribuire natura di dichiarazione di scienza, recettizia e a forma libera, sulla base dell'argomento che la conoscenza da parte del debitore dell'avvenuta cessione è considerata equivalente alla notificazione (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22280 del 02/11/2010, Rv. 614335 – 01, conforme
a Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13954 del 16/06/2006, Rv. 590583 - 01 : “La natura consensuale del contratto comporta che il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo, mentre l'efficacia e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore (in quanto alla semplice conoscenza della cessione da parte di costui si ricollega l'unica conseguenza della non liberatorietà del pagamento effettuato al cedente) conseguono alla notificazione o all'accettazione della cessione al contraente ceduto”). Pertanto, la notificazione può consistere in qualunque atto idoneo a porre il debitore a conoscenza del fatto della cessione e metterlo di conseguenza nello stato soggettivo che impedisce il pagamento liberatorio al cedente (cfr. Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12734 del 13/05/2021, Rv. 661432 –
01;
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9761 del 10/05/2005, Rv. 581309 - 01);
la notificazione può essere, perciò, contenuta anche nell'atto di citazione con cui il cessionario convenga in giudizio il ceduto per l'adempimento dell'obbligazione e può essere fatta anche successivamente, nel corso del giudizio (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 20143 del 18/10/2005, Rv. 584566 – 01: “La notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella
3 consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, senza che risulti prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio.
Pertanto, la notificazione della cessione può essere effettuata anche mediante comunicazione scritta - eventualmente mediante citazione in giudizio - con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio”).
Nel caso di specie, considerato che la notificazione della cessione può considerarsi perfezionata anche con la notifica del decreto ingiuntivo, è
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 2504 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2020 e trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 7 dicembre 2023, vertente tra
AG NC (c.f. [...]), con il patrocinio dell'Avv. FAUSTO
MALUCCHI e dell'Avv. ELENA BALDI, elettivamente domiciliato in Pistoia, via delle Pappe, n.
12;
PARTE ATTRICE contro
UB SP SR (c.f. 10376700968), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MARIO MANCUSI, elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Credito al consumo.
Conclusioni
Per parte attrice: "Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, rigettata ogni contraria e diversa eccezione e deduzione, dato atto di quanto esposto in narrativa, dichiarare nel merito per le causali di cui in premessa nullo e privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 848/2020 opposto perché illegittimo e, conseguentemente, revocarlo rigettando le domande ivi rassegnate, in particolare la richiesta di provvisoria esecuzione dello stesso ai sensi e per effetto dell'art. 642, 2 co. c.p.c. stante la falsità della firma ivi apposta sulla documentazione de quo. Con vittoria di spese e compensi professionali. Con riserva di ogni e più ampia richiesta istruttoria, in particolare di indicare testi e con riserva di ulteriori istanze, deduzioni, produzioni e mezzi istruttori anche in relazione alle necessità di causa ed al comportamento processuale avversario”;
Per parte convenuta: “Voglia l'ill.mo Tribunale di Prato, contrariis rejectis così provvedere: In via preliminare: 1)
– concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 848/2020, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta (la documentazione ex adverso depositata appare inidonea a provare quanto sostenuto nell'atto di opposizione), né
1
di pronta soluzione;
In via principale, nel merito: 2) – rigettare integralmente l'opposizione per cui si procede e tutte le
domande ivi formulate, perché infondate, oltre che non provate per tutte le ragioni meglio dedotte in narrativa e per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 848/2020 emesso dal Tribunale di Prato;
In via subordinata: 3) – rigettare
l'avversa opposizione ed accertare e dichiarare che il sig. AG FR è debitore, nei confronti della società Rubicon
SP s.r.l. della somma di € 22.764,64 oltre interessi legali dall'1/1/2019 sino al soddisfo o comunque della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannarlo al relativo pagamento;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, FR AG ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 848/2020 del 14 luglio 2020, con cui questo Ufficio gli aveva ingiunto di corrispondere a
UB SP S.R.L. la somma di euro 22.764,64 a titolo di rimborso del finanziamento del 15 settembre
2008 erogato da PLUSVALORE S.P.A., chiedendone la revoca
A fondamento del ricorso monitorio, la ricorrente, in qualità di cessionaria del credito vantato da
PLUSVALORE S.P.A., aveva allegato che: il finanziamento riguardava la somma di euro 10.200,00 da corrispondere in 48 rate di euro 251,50, per un totale di euro 12.072,00;
a causa del mancato pagamento delle rate e in forza delle clausole 18 e 19 delle condizioni generali, il AG era decaduto dal beneficio del termine;
l'importo dovuto, comprensivo di interessi moratori, ammontava, dunque, ad euro 22.764,64.
A fondamento dell'odierna opposizione, il AG ha eccepito che le somme ingiunte non potevano considerarsi dovute a fronte dell'annullabilità del contratto di compravendita e dell'inadempimento della concessionaria, allegando che: nel settembre 2008 aveva acquistato presso l'autofficina TO
S.A.S. di Quarrata un'autovettura RENAULT MODUS 1200 DYNAMIC, non disponibile immediatamente, contro la restituzione della propria auto usata e un prezzo di euro 15.150,00, corrispondendo immediatamente ad TO la somma di euro 4.950,00 e il residuo mediante la stipula di un finanziamento con la società PLUSVALORE S.P.A., da rimborsare mediante 48 rate mensili da euro 251,50;
nel novembre 2008, recatosi presso la sede della TO S.A.S. per accordarsi in ordine al ritiro dell'auto acquistata, era venuto a conoscenza del fallimento della concessionaria, dichiarato il 27 novembre 2008, e del sequestro giudiziario della struttura e di tutti i beni ivi presenti;
la vicenda era sfociata in un processo penale – nell'ambito del quale il AG aveva assunto le vesti di una delle persone offese – nei confronti di uno dei due titolari della concessionaria (essendo l'altro deceduto a seguito di suicidio) per bancarotta fraudolenta, truffa, falso, appropriazione indebita e altre varie violazioni in materia di legge fallimentare, conclusosi con sentenza di patteggiamento.
Si è costituita la parte opposta, chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio, nonché il rigetto dell'opposizione, con accertamento del debito dell'opponente nei propri confronti,
e, a sostegno della propria difesa, ha allegato che il credito trovava giustificazione nel contratto di finanziamento che il AG aveva riconosciuto di aver sottoscritto, senza provvedere alla restituzione delle somme erogate a causa del mancato adempimento e del dolo del concessionario convenzionato, circostanze non opponibile al finanziatore.
2
All'udienza del 6 aprile 2021 parte opponente ha rilevato che la cessione del credito a PLUSVALORE non era mai stata notificata al debitore;
parte opposta, dal canto proprio, ha insistito nella richiesta di concessione della provvisoria esecuzione al provvedimento monitorio. Il Giudice, con provvedimento reso a scioglimento della riserva assunta in tale occasione, ha disposto lo svolgimento del tentativo di mediazione.
Conclusasi la mediazione senza successo, sono state depositate le memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e la causa è stata istruita mediante i documenti depositati dalle parti.
Il 15 maggio 2023 si è costituito il nuovo difensore di FR AG e all'udienza del 14 giugno 2023 il
Giudice ha assegnato alle parti termini per il deposito ex art. 101, c.p.c. di memorie contenenti osservazioni circa la validità della clausola 17 del contratto di finanziamento.
Con note depositate in vista dell'udienza cartolare del 7 dicembre 2023, le parti hanno rassegnato le conclusioni come in epigrafe e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
******
1. Sul credito azionato in sede monitoria.
Col ricorso monitorio, UB SP, quale cessionaria di PLUSVALORE, ha fatto valere nei confronti di
FR AG il credito fondato sul contratto di finanziamento sottoscritto il 15 settembre 2008.
Parte opponente ha preliminarmente eccepito l'inopponibilità della cessione al debitore ceduto, in difetto della notifica prevista dall'art. 1264 c.c.
È doveroso premettere sul punto che la notificazione e l'accettazione della cessione da parte del debitore ceduto, previste dalla norma in questione, non incidono sul profilo del trasferimento del diritto di credito, ma solo sul diverso piano dell'efficacia della cessione nei confronti del debitore. È opinione prevalente, poi, che alla notificazione della cessione si deve attribuire natura di dichiarazione di scienza, recettizia e a forma libera, sulla base dell'argomento che la conoscenza da parte del debitore dell'avvenuta cessione è considerata equivalente alla notificazione (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22280 del 02/11/2010, Rv. 614335 – 01, conforme
a Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13954 del 16/06/2006, Rv. 590583 - 01 : “La natura consensuale del contratto comporta che il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo, mentre l'efficacia e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore (in quanto alla semplice conoscenza della cessione da parte di costui si ricollega l'unica conseguenza della non liberatorietà del pagamento effettuato al cedente) conseguono alla notificazione o all'accettazione della cessione al contraente ceduto”). Pertanto, la notificazione può consistere in qualunque atto idoneo a porre il debitore a conoscenza del fatto della cessione e metterlo di conseguenza nello stato soggettivo che impedisce il pagamento liberatorio al cedente (cfr. Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12734 del 13/05/2021, Rv. 661432 –
01;
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9761 del 10/05/2005, Rv. 581309 - 01);
la notificazione può essere, perciò, contenuta anche nell'atto di citazione con cui il cessionario convenga in giudizio il ceduto per l'adempimento dell'obbligazione e può essere fatta anche successivamente, nel corso del giudizio (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 20143 del 18/10/2005, Rv. 584566 – 01: “La notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella
3 consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, senza che risulti prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio.
Pertanto, la notificazione della cessione può essere effettuata anche mediante comunicazione scritta - eventualmente mediante citazione in giudizio - con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio”).
Nel caso di specie, considerato che la notificazione della cessione può considerarsi perfezionata anche con la notifica del decreto ingiuntivo, è
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