Trib. Modena, sentenza 02/12/2024, n. 627

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 02/12/2024, n. 627
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 627
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice Rel.
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 476/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARTINI MARISA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MANNARINO ANTONIO, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del
matrimonio depositata in data 08/02/2024 dai coniugi predetti;

- vista la sentenza non definitiva di separazione;

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- considerato che con separata ordinanza è stata disposta la sostituzione dell'udienza con
lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del
provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito
dall'art.127 cpc;

- dato atto che ha depositato entro il termine assegnato dichiarazione Parte_1
sottoscritta nella quale ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di
confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;

- rilevato che non ha depositato entro il termine assegnato la suddetta Controparte_1
dichiarazione a causa di un infortunio all'avambraccio destro che non gli ha permesso di
sottoscrivere tempestivamente la dichiarazione di rinuncia alla conciliazione;

- considerato che il predetto ha provveduto a tale adempimento in data 26/11/2024,
confermando la volontà di addivenire alla pronuncia di divorzio alle condizioni
concordate;

- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898
, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di
comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella
presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 20/03/2024 sentenza di separazione
consensuale n. 115/2024, pubblicata in data 29/03/2024, passata in giudicato;

- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi
possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa
dalle parti di non volersi riconciliare;

- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;

- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
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1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto liberi di fissare la loro
residenza ove riterranno più opportuno, impegnandosi, sin da ora, a comunicarsi
eventuali variazioni e prestandosi reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o
carta di identità validi per l'espatrio a scopo turistico e/o professionale;

2. La figlia MA essendo maggiorenne potrà vedere il padre ogni qualvolta lo
desideri mettendosi direttamente d'accordo con lui e ciò anche durante le festività
di Natale, Pasqua e nel periodo estivo.
3. In considerazione delle rispettive capacità
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