Trib. Brescia, sentenza 02/01/2025, n. 3

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 02/01/2025, n. 3
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 3
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 8530/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sampaolesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8530/2021 promossa da:
RA RE ZA, con il patrocinio degli avvocati LUCA TURINELLI e CRISTINA
ZA, elettivamente domiciliata in Storo (TN), via Garibaldi n. 170 presso il loro studio
ATTRICE contro
RI MO S.N.C. DI ZA L. E RO D., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. EL IG, con il patrocinio degli avvocati MATTEO
MASIELLO e ALESSANDRO STEFANA, elettivamente domiciliata in Brescia (BS), via Diaz n. 9 presso il suo studio
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Brescia
(BS), via Santa Caterina n. 6
CONVENUTI
con la chiamata in causa di
GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avvocato FEDERICA DALAN, elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), via Lanza n.
40/44
NE STADTISCHE VERSICHERUNG AG VIENNA INSURANCE GROUP,
Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Paolo
Masci, con il patrocinio dell'avvocato ANGELO PARIANI, elettivamente domiciliato in Milano (MI), via C. Hajech 10 presso il suo studio
TERZI CHIAMATI
* * *
Trattenuta in decisione all'udienza del 6 giugno 2024, sulle seguenti pagina 1 di 22 CONCLUSIONI
Per parte attrice
Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare. Nel merito: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della MA RA S.n.c. Di AZ L. E IG D. e del Ministero dell'Istruzione in ordine alla causazione del sinistro descritto in narrativa e per l'effetto condannarli, per quanto di ragione ed in solido tra loro, al pagamento del risarcimento in favore della sig.na
UZ AR EA di tutti i danni subiti e subendi, a causa del sinistro in questione, come di seguito:
- Euro 198.878,97, per il danno non patrimoniale, già detratta la capitalizzazione del danno biologico riconosciuto dall'INAIL come dettagliatamente riportato in atti;
ovvero la diversa maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio, occorrendo anche in via equitativa;

- Euro 727.740,43 per il danno patrimoniale subito, già detratta la capitalizzazione del danno patrimoniale riconosciuto dall'INAIL come dettagliatamente riportato in narrativa;
ovvero la diversa maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio, occorrendo anche in via equitativa;

- Euro 8.963,69 per le spese e i danni materiali subiti, o la diversa maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio, occorrendo anche in via equitativa;

il tutto oltre rivalutazione dalla data del sinistro alla data della liquidazione e interessi legali sul capitale via via rivalutato annualmente.
Con favore di diritti, onorari e spese, anche generali, oltre IVA e C.N.P.A. come per legge.
In via istruttoria:
I) Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale dei legali rappresentanti della MA
RA S.n.c. e per testi sui seguenti capitoli...”.
Per MA RA S.n.c.
in via principale respingere le domande di Parte Attrice perché infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata qualora fosse accertata e dichiarata la civile responsabilità della società

RI MO NC DI ZA L. E RO D. determinare il grado della colpa in capo alla medesima e l'eventuale corresponsabilità della medesima Sig. ra AR EA UZ, nonché del Ministero dell'Istruzione, conseguentemente determinare l'ammontare di quanto effettivamente dovuto dalla società RI MO NC DI ZA L. E RO D. in favore della
Signora AR EA UZ, al netto di tutto quanto dovuto al medesimo dall'INAIL e condannare la compagnia di assicurazioni Groupama Assicurazioni Spa, P.IVA 00885741009, c.f.:
00411140585 (impresa appartenente al Gruppo Groupama iscritto nell'Albo dei Gruppo Assicurativi al n. G0056 – Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n.
1.00023 – Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. – Unico
Socio – Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg), in persona del suo legale rappresentante pro tempore a tenere manlevata e garantita la società RI MO NC DI ZA L. E
RO D. da ogni esborso per capitale, rivalutazione, interessi e spese, anche legali e/o
pagina 2 di 22 risarcimento e spesa che la stessa fosse condannata a pagare e a corrispondere direttamente all'infortunata gli importi liquidati”.
Per il Ministero dell'Istruzione
“In via principale, respingere la domanda risarcitoria avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione perché inammissibile ed infondata per le ragioni esposte in narrativa;
in via subordinata, nella denegata ipotesi fosse riconosciuta una qualsivoglia forma di responsabilità del Ministero dell'Istruzione, determinare (e quindi ripartire) il grado di effettiva responsabilità imputabile ad essa senza vincolo di solidarietà, tenendo altresì conto della condotta colposa dell'attrice e della MA convenuta, liquidando il danno secondo criteri oggettivi e in misura minore rispetto a quella indicata dall'attrice, scomputando esclusivamente dalla somma eventualmente dovuta dal Ministero dell'Istruzione quanto ad essa già versato dall'INAIL, condannando la

Compagnia Assicuratrice NE SC Versicherung AG – Vienna Insurance Group a tenere manlevata e garantita l'Amministrazione scolastica da ogni esborso per capitale, rivalutazione, interessi e spese, anche legali e/o risarcimento e spesa che la stessa fosse condannata a pagare e a corrispondere direttamente all'infortunata gli importi liquidati”.
Per Groupama Assicurazioni S.p.a.
In via principale. Rigettarsi le domande di AR EA UZ nei confronti di MA RA
e/o comunque la domanda di garanzia formulata da MA RA nei confronti di Groupama.
Spese di lite rifuse.
In via subordinata. Per l'ipotesi di ritenuta parziale o totale fondatezza ed accoglibilità delle domande svolte da AR EA UZ nei confronti di MA RA e delle domande svolte da quest'ultima nei confronti di Groupama:
-accertati i titoli e gradi di responsabilità del Ministero dell'Istruzione e di MA RA, nonché la responsabilità di AR EA UZ anche ex art. 1227 cc,
-accertata la natura e la reale entità dei danni patiti da AR EA UZ;

-accertati termini e limiti tutti di operatività della polizza Groupama (con particolare riferimento all'esclusione dei danni di natura patrimoniale), limitarsi la condanna di MA RA in conformità alle risultanze di causa, con esclusione di ogni vincolo di solidarietà e con eliminazione di ogni esagerazione e/o voce e/o somma non spettante, e, comunque e di conseguenza, limitarsi la condanna di Groupama nei termini e nei limiti di polizza, con esclusivo riferimento a quanto legato alla responsabilità propria di MA RA con esclusione di ogni vincolo di solidarietà con le altre parti di causa. Spese di lite compensate o eventuale condanna rapportata agli esiti di causa.
In via istruttoria - fermi gli onori probatori, nella sola denegata ipotesi in cui il Giudice non dovesse ritenere sussistente solo in capo all'attore l'onere di provare il quantum del preteso danno patrimoniale al netto di quanto la signora UZ percepisce per la propria attività lavorativa (in aggiunta alla componente patrimoniale della rendita Inail), si chiede che il Giudice ordini all'attrice ex art. 210 cpc, la produzione del contratto di assunzione del lavoro di centralinista e di portinaia e copia delle buste paga percepite dal mese di febbraio 2023 ad oggi”.
Per Wiener Stadtische Versicherung AG Vienna Insurance Group pagina 3 di 22
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
Nel merito in via principale: Per tutti i motivi meglio illustrati in atti, respingere le domande formulate da parte attrice nei confronti del convenuto Ministero dell'Istruzione, in quanto inammissibili e comunque in quanto le stesse infondate in fatto ed in diritto.
In via subordinata: Nella mera e denegata eventualità in cui non fosse accolta la domanda posta in via principale, determinare (e quindi ripartire) il grado di effettiva responsabilità imputabile in capo al convenuto Ministero senza vincolo di solidarietà, tenendo altresì conto della condotta colposa dell'attrice e della MA RA s.n.c convenuta, liquidando il danno secondo criteri oggettivi ed in misura minore rispetto a quella indicata dall'attrice.
Sempre in subordine: Limitare la condanna di Wiener Stadtishce Versicherung AG Vienna Insurance
Group ai sensi delle condizioni tutte di polizza, limitatamente alla quota di responsabilità addebitabile alla convenuta Amministrazione scolastica, senza vincolo solidale con le altre parti convenute entro il massimale garantito.
In via istruttoria: Si insiste nell'ordine di esibizione ex art. 213 c.p.c. all'INAIL della documentazione aggiornata in merito agli importi riconosciuti dal predetto Ente all'attrice.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. oltre 15% come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15 luglio 2021, AR EA UZ conveniva in giudizio la società MA RA S.n.c. e il Ministero dell'Istruzione - invocandone, rispettivamente, le qualità di datore di lavoro nell'ambito del percorso di alternanza scuola-lavoro seguito dall'attrice e di soggetto a cui sarebbero direttamente riferibili gli atti posti in essere dal personale dell'istituto scolastico promotore del relativo progetto - al fine di sentirli condannare, in via tra loro solidale, al risarcimento di tutti i danni subiti, complessivamente quantificati nell'importo di € 632.582,85, ovvero nella
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