Trib. Reggio Emilia, sentenza 05/02/2024, n. 174

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Emilia, sentenza 05/02/2024, n. 174
Giurisdizione : Trib. Reggio Emilia
Numero : 174
Data del deposito : 5 febbraio 2024

Testo completo

N. R.G. 2693/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. F P Presidente dott. D D Giudice Relatore dott. S R Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2693/2023 promossa da:

, con il patrocinio dell'avv. BEVILACQUA BENEDETTO;
Parte_1
RICORRENTE
contro
, con il patrocinio degli avv.ti BENEDINI FRANCESCO e Controparte_1
CERVETTI MILENA;
RESISTENTE

PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA INTERVENTORE EX LEGE

CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 30/01/2024, cui si rimanda.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. depositato in data 03/07/2023, Parte_1
- premesso che le condizioni di affidamento e di mantenimento della figlia minore
[...]
, nata il [...] dalla relazione more uxorio con Persona_1 CP_1
, fossero regolate dal decreto di questo Tribunale reso su accordo delle parti in
[...] data 28/07/2018 – chiedeva una modifica delle condizioni previste in quest'ultimo decreto, sia in punto di diritti di visita della figlia, sia sulle questioni economiche delle spese relative a scuola privata e campo estivo e dell'assegno di mantenimento della minore, fissato nel predetto decreto in € 450,00, di cui il ricorrente domandava una riduzione ad € 250,00 mensili, fermo pagina 1 di 11
restando, così come era già previsto nel precitato decreto, il riconoscimento in favore della dell'intero assegno unico (all'epoca assegni familiari). CP_1
A fondamento della domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento, il ricorrente deduceva:
- che a decorrere da giugno 2020 egli si fosse trasferito stabilmente a Bologna con la sua nuova compagna , da cui era nato in data [...] il figlio Controparte_2
;
Per_2
- che la sede dell'azienda presso cui egli all'epoca lavorava, la si trovava a CP_3
Bentivoglio (BO), mentre ora lavorava stabilmente a tempo indeterminato come programmatore software presso la di Pianoro (BO), con Organizzazione_1 stipendio percepito pari a circa € 1.900,00 mensili;

- che le sue spese di viaggio fossero aumentate, ed i suoi redditi fossero di contro diminuiti, atteso che la sua ultima dichiarazione dei redditi, quella per l'anno di imposta 2022, riportava un reddito complessivo annuo di € 33.302,00, mentre all'epoca dell'accordo di cui al decreto del luglio 2018 le sue dichiarazioni dei redditi riportavano redditi complessivi annui più alti, pari, rispettivamente, ad € 39.956,00 (anno di imposta 2017) e ad € 46.965,00 (anno di imposta 2018);

- che a Bologna aveva acquistato casa (quella ove attualmente abitava con la nuova compagna) ed aveva stipulato in data 27 gennaio 2020 un contratto di mutuo la cui rata mensile ammontava ad € 600,00;

- che per la ristrutturazione dell'appartamento di Bologna aveva stipulato, in data 10 febbraio 2022, un contratto di finanziamento con rata mensile di € 345,10 fino ad agosto 2026. Deduceva inoltre che la figlia a partire da settembre 2022, avesse cominciato a Per_1 frequentare la scuola primaria presso l di Reggio Emilia (scuola Organizzazione_2 privata), con orario scolastico dalle ore 7:30 alle ore 18:00 e retta mensile di circa € 400,00, e che egli avesse sì prestato il consenso all'iscrizione scolastica ed alla relativa spesa da sostenere pro quota, pari ad € 200,00 mensili per ciascuno dei due genitori, ma a condizione di una congrua riduzione dell'assegno di mantenimento;
chiedeva pertanto che venisse sostanzialmente “defalcata la nuova spesa dall'assegno di mantenimento originario”, con conseguente richiesta di riduzione dell'assegno da € 450,00 ad € 250,00.
Con memoria difensiva di costituzione depositata in data 11/10/2023, si costituiva in giudizio la resistente , la quale si opponeva alla domanda di riduzione Controparte_1 dell'assegno di mantenimento, chiedendo la conferma dell'assegno mensile di € 450,00 previsto nel decreto del 28/07/2018. Quanto alle spese straordinarie, chiedeva venissero suddivise al 50%, con le seguenti specificazioni riguardanti la scuola ed i campi estivi: per quanto riguarda la scuola, avendo il padre, anche per il corrente anno scolastico 2023/2024, autorizzato l'iscrizione della figlia alla scuola privata egli sarebbe stato conseguentemente tenuto Per_1 Organizzazione_3 al versamento della propria quota di retta;
per quanto riguarda invece i campi estivi, chiedeva dirsi tenuto il signor al versamento del 50% della retta settimanale prevista per la Pt_1 frequentazione dei campi estivi. Quanto ai diritti di visita paterni, la resistente concludeva per i week end alternati (due fine settimana al mese), e non invece tre fine settimana come richiesto da controparte, e per quanto
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riguarda le vacanze estive, quattro settimane anche non consecutive (due nel mese di luglio e due nel mese di agosto).
Seguivano le memorie difensive di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. Alla prima udienza di comparizione del 14/11/2023, veniva esperito il tentativo di conciliazione. Le parti raggiungevano un accordo nei seguenti termini in ordine all'orario di rientro della bambina nei week end di spettanza del padre: il padre avrebbe riportato la bambina a scuola il lunedì mattina, salva l'ipotesi di riportare la minore a casa della madre la domenica sera entro le ore 22:00, ma in questo caso con obbligo del padre di preavvisare la madre entro le ore 12:00 della domenica. Sui restanti aspetti della controversia, falliva il tentativo di conciliazione. I procuratori delle parti chiedevano congiuntamente un rinvio di circa due mesi, al fine di tentare di raggiungere un accordo.
Alla successiva udienza del 30/01/2024, le parti concludevano chiedendo concordemente una modifica del decreto del 28/7/2018 come da seguenti punti condivisi:
- permanenza continuativa di nelle vacanze natalizie dal 23 dicembre al 30 Per_1 dicembre fino alle ore 12 con il padre e successivamente fino al 6 gennaio con l'altro genitore, e viceversa ad anni alterni;

- permanenza continuativa di per l'intero periodo delle vacanze pasquali con Per_1 ciascuno dei genitori ad anni alterni;

- permanenza di nelle festività diverse da quelle menzionate (25 aprile, 1° Per_1 maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) e nei ponti con ciascun genitore ad anni alterni se ricadenti durante la settimana (da intendersi da lunedì a giovedì) ovvero presso quel genitore che l'avesse avuta già con sé qualora ricadenti durante il week end;
possibilità per il padre di prendere la figlia nel caso delle festività di competenza la sera prima all'uscita di scuola;

- festeggiamento del compleanno di con ciascun genitore ad anni alterni;
Per_1
- ampio diritto di visita del padre alla figlia durante la settimana anche con prelevamento da scuola, previo congruo preavviso alla madre e compatibilmente con gli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia;

- permanenza di a casa del padre, qualora per lui possibile, nel momento in cui la Per_1 madre fosse stata fuori casa la notte per lavoro. Sui restanti aspetti della controversia, la resistente in sede di precisazione delle conclusioni acconsentiva ad una riduzione dell'assegno di mantenimento da € 450,00 ad € 350,00;
così precisava quindi le conclusioni sulle questioni rimaste controverse, chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
- nei week end, permanenza di con il padre due fine settimana al mese, e non Per_1 invece tre fine settimana come richiesto da controparte;

- durante le vacanze estive, il padre avrebbe potuto tenere con sé la figlia due settimane anche non consecutive a luglio, e due settimane anche non consecutive ad agosto;

- versamento della somma di € 350,00 mensili (annualmente rivalutabili) a titolo di contributo al mantenimento a favore di da versarsi entro il giorno 15 di ogni Per_1 mese;

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- spese straordinarie suddivise al 50%, da concordarsi preventivamente, con la seguente specificazione riguardante la scuola, l'eventuale dopo scuola, l'eventuale baby-sitter ed i campi estivi:
- Scuola: il signor , anche per il corrente anno scolastico 2023/2024, aveva Pt_1 autorizzato l'iscrizione della figlia alla scuola privata e Per_1 Organizzazione_3 sarebbe stato conseguentemente tenuto al versamento della propria quota di retta e al rimborso per i mesi non pagati dal gennaio 2023;

- Dopo scuola: nell'ipotesi in cui fosse stata costretta a cambiare scuola e a Per_1 frequentarne una che prevedesse il dopo scuola, dirsi tenuto il signor al Pt_1 pagamento, nella misura del 50%, di detto servizio;

- Baby-sitter: nell'ipotesi in cui fosse stata costretta a cambiare scuola e a Per_1 frequentarne una che non prevedesse il dopo scuola, dirsi tenuto il signor al Pt_1 pagamento, nella misura del 50%, del servizio di una baby-sitter;

- Campi estivi: dirsi tenuto il signor al versamento del 50% della retta settimanale Pt_1 prevista per la frequentazione dei campi estivi. Il ricorrente, di contro, sugli aspetti rimasti controversi, così precisava le conclusioni, chiedendo una modifica del decreto del 28/7/2018 secondo le seguenti condizioni:
- nei week end, permanenza di con il padre almeno tre fine settimana al mese Per_1
(anziché i due week end alternati al mese);

- durante il periodo estivo, anziché le tre settimane previste nel decreto del 28/7/2018, il padre avrebbe potuto tenere la figlia: nel mese di giugno dalla fine delle scuole a settimane alterne con la madre;
nel mese di luglio due settimane;
nel mese di agosto due settimane;
nel mese di settembre sino al giorno di ripresa della scuola a settimane alterne con la madre;

- limitazione del ricorso al campus estivo per l'accudimento di in favore dei Per_1 genitori o dei familiari paterni ed eventualmente materni;

- esonero totale delle spese per campus estivi e/o baby sitter qualora vi fosse stata la disponibilità del padre, dei familiari e/o di persona di fiducia per accudire Per_1
- frequenza di dal prossimo anno scolastico
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