Trib. Brindisi, sentenza 25/09/2024, n. 1170
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Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 1131/2022
Il Giudice Gabriella Puzzovio, all'udienza del 25/9/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv. IGNONI EGLE TATIANA Parte_1
Ricorrente contro rappresentato e difeso dagli Avv.ti CIAMPOLINI GIANLUCA e CP_1
CHERUBINO LIVIA
Resistente
Oggetto: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc, depositato in data 29.03.2022 e regolarmente notificato, il ricorrente ha convenuto la società davanti al Giudice del Lavoro di Brindisi, per ivi sentire CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: “piaccia all'On. Le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso, dichiarata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, ed accertato il mancato pagamento delle voci di cui in premessa per responsabilità della resistente, per i diritti affermati così come ai punti “1-2-3-4” del presente ricorso, condannare parte avversa /datrice di lavoro a pagare, in favore di parte ricorrente: A. la somma complessiva pari ad Euro 10.152,44 (oltre Euro 900,00 valore buoni pasti non corrisposti) e/o a quella maggiore, o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione, ed interessi fino al soddisfacimento, a titolo di risarcimento danni e/o indebita trattenuta e/o mora credendi ex artt.
1206 e segg., e /o a qualsiasi titolo di diritto che l'ill. mo Giudice riterrà inquadrabile giuridicamente;
B. nonché al versamento in favore del , di una somma ulteriore che sarà Pt_1 ritenuta giusta secondo equità, dall'Organo Giudicante, relativamente ad un risarcimento danni conseguente alla violazione della normativa in tema di privacy;
C. In via subordinata, in forza ed in virtù degli artt. 82-91-92 DPR n. 3/1957, in applicazione analogica, e ex artt.
3-36 Cost, il riconoscimento di un assegno alimentare mensile dal novembre, al marzo, per un totale pari ad
Euro 6.000,00 e/o altro importo inferiore, e/o superiore ritenuto di Giustizia, per la causale in atti;
D. Con vittoria di spese, competenze, ed onorari del giudizio. Con sentenza munita di provvisoria esecuzione ex lege.”
In particolare, parte deducente allegava: di essere dipendente della far data dal Parte_2
23.07.1996, con qualifica di Impiegato ed inquadramento nella categoria C2 del c.c.n.l. chimici privati applicato;
che dal novembre 2021, la non gli avrebbe permesso di rendere la CP_1
prestazione lavorativa in forza della illegittima applicazione, da parte della Società, delle prescrizioni di cui al Decreto-legge n. 127/21, conv. con Legge n. 165/21(e succ. mod. ed integrazioni) dettate in materia di possesso ed esibizione del c.d. Green Pass per l'accesso ai luoghi di lavoro;
di essere stato ritenuto, in applicazione del suddetto decreto, “assente ingiustificato” per i periodi lavorativi da novembre 2021 a febbraio 2022, il tutto in mancanza di previo procedimento disciplinare e dunque in violazione dell'art. 7 L. 300/1970;
che tale assenza ingiustificata ha comportato la mancata corresponsione della retribuzione per un ammontare complessivo di Euro
10.152,44 nonché la mancata attribuzione dei buoni pasto per un valore complessivo di Euro
900,00;
che dall'applicazione del Decreto Legge n. 127/21 conv. con L. n. 165/2021(e succ. mod. ed integrazioni) in violazione della privacy, sarebbe derivato un danno allo stesso ricorrente.
Si costituiva in giudizio la società resistente, con memoria difensiva del 29.09.2022, contestando in fatto ed in diritto gli avversi assunti;
rilevava, in particolare, di aver fatto corretta applicazione della disciplina emergenziale in materia di prevenzione della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, avendo: dato puntuale applicazione alle prescrizioni in materia di accesso ai luoghi di lavoro, aventi ad oggetto il possesso e l'esibizione del Green Pass, per le quali <qualora i lavoratori risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro
[…] sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione […] senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato>> (cfr. art. 3 d.l. n. 127/2021, conv. con L. n. 165/2021);
informato tempestivamente tutti i propri dipendenti, compreso il Sig. , delle modalità di svolgimento dei Pt_1
controlli e dei soggetti delegati ad effettuarli;
rispettato, nell'ambito di detti controlli, la normativa in materia di privacy, la cui violazione, in ogni caso, non sarebbe idonea a determinare
l'illegittimità dell'assenza ingiustificata del Sig. e delle relative trattenute stipendiali, Pt_1
conseguenze espressamente previste dalla normativa emergenziale. Alla stregua di tanto chiedeva,
la società convenuta, rigettarsi in toto il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Istruito il procedimento con l'acquisizione dei documenti offerti dalle parti, all'odierna udienza il
Tribunale decideva come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato e non è meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
L'art. 9, comma 1, D.L. 52/2021 così dispone: “1. Ai fini della normativa emergenziale connessa al rischio sanitario della diffusione degli
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