Trib. Asti, sentenza 02/01/2025, n. 6

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Asti, sentenza 02/01/2025, n. 6
Giurisdizione : Trib. Asti
Numero : 6
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

V.G. 3943/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3943/2024 v.g. promossa da:
, (C.F. ), nata ad [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1 Costigliole d'Asti
e
, (C.F. ), nato ad [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._2 Costigliole d'Asti entrambi rappresentati e difesi dall' LOPEZ CESARINO ALESSANDRO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero

CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Costigliole d'Asti, il 24/06/2007.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Costigliole d'Asti (atto n. 6 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nata ad [...] l'[...], ed nato ad [...] il R_ R_
3.8.2010.
1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 11.05.2017 dal Tribunale di Asti (R.G. 990/2017).
Con ricorso depositato il 18/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898,
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