Trib. Messina, sentenza 07/01/2025, n. 16

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 07/01/2025, n. 16
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 16
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 07 del mese di gennaio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 4572/2018 R.G.,
E' comparso, per l'opponente, l'avv. Giovanni Finocchiaro, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
E' comparso, per parte opposta, l'avv. Aldo Lombardo, per delega dell'avv. Marco Pesenti, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4572/2018 R.G., promossa da
CI NT NZ (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv.
Giovanni Finocchiaro, opponente contro
Ifis NPL Investing s.p.a. (c.f. 04494710272), e per essa, quale mandataria, Ifis Servicing s.p.a.
(c.f. 04602210272), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti, opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 2 aprile 2021, CI NT NZ ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 188/2021 del 15 febbraio 2021, con il quale il
Tribunale di Messina gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 5.263,24, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di Ifis NPL Investing s.p.a., a titolo di capitale impagato ed interessi derivanti dal contratto di apertura di credito sottoscritto in data 1 febbraio 2002.
L'opponente, a fondamento dell'opposizione svolta, ha eccepito la nullità del contratto per non essere stato firmato dall'istituto di credito, l'illegittima applicazione di interessi usurari ed anatocistici, contestando il quantum richiesto, nonché l'illegittima applicazione di “spese di tenuta conto” in violazione dell'art. 10 della Circolare ABI LG/000906 del 25 febbraio 2005, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17 giugno 2022, si è costituita in giudizio Ifis NPL Investing s.p.a., contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare
l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi