Trib. Tivoli, sentenza 03/01/2024, n. 5
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Testo completo
N.RG. 1346/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1346 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2019 Sezione Lavoro promossa da:
MAURIZIO ANGELICI, n.q. di amministratore di sostegno di MASSIMO
ANGELICI, rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANNI SAVONA
ricorrente
contro
CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. GIOVANNI BELLOMO
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. CARLA SICILIANI
resistenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.03.2019, il ricorrente indicato in epigrafe, in
qualità di amministratore di sostegno dell'Avv. Massimo Angelici, ha chiesto
l'annullamento della cartella n. 097.2017.0272897931000, notificatagli dall'Agenzia
delle Entrate Riscossione in data 19.02.2019, avente ad oggetto la richiesta di
pagamento dell'importo complessivo di euro 27.399,48 a titolo di contributi
previdenziali dovuti alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense (d'ora in poi, anche solo “Cassa”) per gli anni 2006, 2007, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, oltre
sanzioni ed interessi di mora.
A sostegno della domanda, parte opponente ha dedotto come gli importi relativi agli
anni 2006, 2007, 2009 e 2012 non siano dovuti, ai sensi e per gli effetti del decreto
Legge n.119 del 23 ottobre 2018, convertito nella Legge n.136 del 17 dicembre
2018, in quanto inferiori ad euro 1.000,00;
in ogni caso, anche con riferimento alle somme relative alle altre annualità, ha eccepito l'intervenuta prescrizione
quinquennale del credito della Cassa.
Nel costituirsi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e la Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense Cassa hanno contestato le eccezioni
ex adverso sollevate, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In via gradata, la Cassa ha altresì domandato, in via riconvenzionale, la condanna
dell'Avv. Angelici al pagamento diretto in proprio favore dei contributi, delle sanzioni e degli interessi iscritti nel ruolo 2017, oltre interessi ex art. 18 L.576/80.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, all'udienza del 29.06.2021, il ricorrente,
in qualità di amministratore di sostegno dell'Avv. Massimo Angelici, ha dedotto di aver richiesto la rateizzazione delle somme dovute alla Cassa con riferimento alle
annualità 2014 e 2015, provvedendo ad effettuare i primi pagamenti.
Previa concessione di termine per la verifica dell'integrale pagamento dell'importo
rateizzato e per il deposito di note difensive finali, la causa è stata rinviata per discussione all'udienza del 5.12.2023.
Disposta, con decreto in data 20.11.2023, la sostituzione dell'udienza predetta, ai
sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con note di trattazione scritta, e verificato il tempestivo deposito delle stesse da parte di tutti i procuratori costituiti, la causa viene decisa
mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre rilevare l'irritualità del ricorso depositato nell'ambito del presente procedimento in data 18.9.2023, con cui parte ricorrente ha inteso
impugnare l'intimazione di pagamento n. 0972023904879925 notificatale da AdER
nelle more del giudizio e relativa, tra le altre, alla cartella esattoriale opposta in
questa sede.
Al riguardo, è sufficiente osservare come la predetta intimazione avrebbe dovuto
essere oggetto di un autonomo giudizio, nel cui ambito richiedere, eventualmente, la riunione dei due procedimenti.
Ne consegue l'inammissibilità del “ricorso” avverso l'intimazione di pagamento depositato in data 18.09.2023, di cui deve disporsi lo stralcio.
Nel merito, l'opposizione è infondata.
Dalla documentazione versata in atti, risulta che la cartella di pagamento
n.097.2017.0272897931000 notificata all'Avv.