Trib. Vallo della Lucania, sentenza 28/01/2025, n. 74

TRIB Vallo della Lucania
Sentenza
28 gennaio 2025
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TRIB Vallo della Lucania
Sentenza
28 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vallo della Lucania, sentenza 28/01/2025, n. 74
Giurisdizione : Trib. Vallo della Lucania
Numero : 74
Data del deposito : 28 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 28/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 619/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
NA AR TT ([...]), rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesca D'Alessandro giusto mandato in atti;
ricorrente
E
I.N.P.S. (80078750587), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenza Marina Marinelli in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Paolo Castellini, Notaio in
Roma, Rep./Racc. 80974/21569;
resistente
FATTO E DIRITTO

1.1 Con ricorso depositato il 10/05/2021 NA AR TT, dopo aver contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
1884/2019 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “accertare e dichiarare che la ricorrente possiede i requisiti per conseguire l'assegno di invalidità“;
2)
Condannare l'INPS alla corresponsione del relativo trattamento economico decorrente dalla data della domanda ovvero da quella successiva che dovesse emergere, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali condannandolo, altresì, al pagamento dei ratei maturati, corredati da interessi e rivalutazione monetaria”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l'INPS, il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposti chiarimenti alla CTU (dott. ANIELLO MAIESE), all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.

2.1 In primo luogo si rileva che nel corpo dell'atto introduttivo il ricorrente chiede “indennità d'accompagnamento” e sulla stessa provvidenza
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