Trib. Bari, sentenza 13/11/2024, n. 4641
Sentenza
13 novembre 2024
Sentenza
13 novembre 2024
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Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg.
Magistrati:
1)- DE SIMONE dott. Saverio U. - PRESIDENTE rel.
2)- GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - GIUDICE
3)- MAZZOTTA dott.ssa Sara - GIUDICE riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 725/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Parte_1
Castellaneta giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Filomena Loredana Carrassi in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione
- RESISTENTE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo il 17/1/2024 chiedeva Parte_1 al Tribunale di Bari di dichiarare lo scioglimento del matrimonio da lui contratto con il Controparte_1
19/03/2010 in Cellamare e, a fondamento della sua domanda, deduceva che:
• dal loro matrimonio erano nati due figli, Persona_1
(5/7/2010) e (9/6/2014);
Per_2
• il Tribunale di Bari, con decreto del 14/10/2019, aveva omologato la loro separazione personale alle condizioni concordate, che prevedevano l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre, il suo obbligo di corrispondere € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 60% delle spese straordinarie;
• lui era magazziniere e percepiva uno stipendio mensile di €
1.600;
• la casa coniugale era in comproprietà tra i coniugi;
• era decorso il termine di legge e non vi erano i presupposti per la ripresa della convivenza.
Conclusivamente, chiedeva che il Tribunale adito disponesse l'assegnazione della casa coniugale a sua moglie, l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre,
l'obbligo a suo carico di versare € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole, nulla per la moglie e la ripartizione al 50% della rata