Trib. Novara, sentenza 03/12/2024, n. 721
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Testo completo
N. R.G. 1353/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott.ssa Gabriella Citro GIUDICE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 1353/2023 promossa da: (c.f. ) nato in [...] il [...], assistito Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marco Cimma ed elettivamente domiciliato presso il difensore;
RICORRENTE CONTRO (c.f. ), nata in [...] il [...], assistita Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Michela Berra del Foro di Novara ed elettivamente domiciliata presso il difensore;
RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
“che la S.V. Ill.ma, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi ai sensi dell'art. 706 c.p.c., con termine alla ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto, e previa adozione dei provvedimenti interinali di legge, voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi. Con il favore delle spese e competenze di giudizio in caso di opposizione”.
Per il resistente:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara:
- pronunciare la separazione dei coniugi autorizzandoli definitivamente a vivere separati;
- ordinare al signor di versare alla moglie, quale assegno di mantenimento, Parte_1
Pag. 1 la somma che l'Ill.mo Tribunale riterrà equa ed opportuna. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Per il P.M.
“Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
**** MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 22.6.2023, diva il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere la separazione personale da con la quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio a Novara, in data 30.7.2014. Dall'unione non nascevano figli. Rappresentava il ricorrente che i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati “per la profonda diversità dei rispettivi caratteri ed il differente modo di concepire la vita matrimoniale, fino al punto da rendere intollerabile il protrarsi della convivenza”. Rassegnava, quindi, le conclusioni in epigrafe riportate.
* Si costituiva tempestivamente parte resistente che, pur aderendo alla domanda di separazione, evidenziava che la era affetta da sclerosi multipla recidivante, motivo Controparte_1 per cui aveva difficoltà a reperire attività lavorativa, seppur non avesse diritto ad alcuna pensione. Nel corso del matrimonio, del mantenimento della donna si occupava il marito, che svolgeva attività di commercio ambulante. Rappresentava che dopo l'allentamento del marito dalla casa coniugale, avvenuto nel febbraio 2023, la resistente aveva continuato ad abitare presso il predetto alloggio, supportando il canone di locazione pari ad € 450,00 mensili grazie all'aiuto di conoscenti. Evidenziava, poi, come la donna svolgesse attività di pulizie per alcune ore la settimana. Chiedeva, quindi, che fosse disposto un assegno di mantenimento in favore della stessa.
*
All'udienza del 28.11.2023, il Giudice ha proceduto all'interrogatorio libero delle
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott.ssa Gabriella Citro GIUDICE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 1353/2023 promossa da: (c.f. ) nato in [...] il [...], assistito Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marco Cimma ed elettivamente domiciliato presso il difensore;
RICORRENTE CONTRO (c.f. ), nata in [...] il [...], assistita Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Michela Berra del Foro di Novara ed elettivamente domiciliata presso il difensore;
RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
“che la S.V. Ill.ma, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi ai sensi dell'art. 706 c.p.c., con termine alla ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto, e previa adozione dei provvedimenti interinali di legge, voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi. Con il favore delle spese e competenze di giudizio in caso di opposizione”.
Per il resistente:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara:
- pronunciare la separazione dei coniugi autorizzandoli definitivamente a vivere separati;
- ordinare al signor di versare alla moglie, quale assegno di mantenimento, Parte_1
Pag. 1 la somma che l'Ill.mo Tribunale riterrà equa ed opportuna. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Per il P.M.
“Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
**** MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 22.6.2023, diva il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere la separazione personale da con la quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio a Novara, in data 30.7.2014. Dall'unione non nascevano figli. Rappresentava il ricorrente che i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati “per la profonda diversità dei rispettivi caratteri ed il differente modo di concepire la vita matrimoniale, fino al punto da rendere intollerabile il protrarsi della convivenza”. Rassegnava, quindi, le conclusioni in epigrafe riportate.
* Si costituiva tempestivamente parte resistente che, pur aderendo alla domanda di separazione, evidenziava che la era affetta da sclerosi multipla recidivante, motivo Controparte_1 per cui aveva difficoltà a reperire attività lavorativa, seppur non avesse diritto ad alcuna pensione. Nel corso del matrimonio, del mantenimento della donna si occupava il marito, che svolgeva attività di commercio ambulante. Rappresentava che dopo l'allentamento del marito dalla casa coniugale, avvenuto nel febbraio 2023, la resistente aveva continuato ad abitare presso il predetto alloggio, supportando il canone di locazione pari ad € 450,00 mensili grazie all'aiuto di conoscenti. Evidenziava, poi, come la donna svolgesse attività di pulizie per alcune ore la settimana. Chiedeva, quindi, che fosse disposto un assegno di mantenimento in favore della stessa.
*
All'udienza del 28.11.2023, il Giudice ha proceduto all'interrogatorio libero delle
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