Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 334

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 334
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 334
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo

RGAC 51367 ANNO 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 51367 del ruolo generale per gli affari
contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle
conclusioni del 26 settembre 2024 e vertente.
TRA
SI NA (cf [...]), CO NA (cf
CZZNNA56B56a323L), SI SS (cf [...]) e SI UI
TO (cf [...]), elettivamente domiciliata in Formia, via Remigio
Paone n. 10, presso lo studio dell'avv. Elettra Bruno che li rappresenta e difende giusta
procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente.
ATTORI
E
Groupama Assicurazioni s.p.a. (p. IVA 004111140585) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Farnese n. 105 presso lo studio degli avv. Maurizio Hazan e Martco Rodolfi del Foro di Milano che la rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti conferita per atto di Carlo
Federico Tuccari, notaio in Roma, in data , rep. 90561 racc. 26619
CONVENUTA
E
VO RC
CONVENUTO CONTUMACE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Oggetto: surrogazione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori hanno convenuto innanzi al Tribunale
di Roma la società Groupama Assicurazioni s.p.a. e RA VO al fine di accertare il
credito vantato dallo stesso nei confronti della assicurazione per effetto dell'incidente il 19
novembre 2011 nel quale avevano subito danni gli attori e, per l'effetto sentire condannare
la società Groupama Assicurazione alla differenza tra l'ammontare dei danni subiti ed il
massimale garantito dalla polizza stipulata da RA VO.
A sostegno della domanda di risarcimento dell'importo differenziale tra l'ammontare deio
danni subiti ed il massimale della assicurazione hanno dedotto di volersi surrogare nel
diritto alla manleva spettante allo VO in relazione alla manleva garantita
dall'Assicuratore per effetto della polizza stipulata per la responsabilità civile auto in
relazione al veicolo Smart targato BH248HM di proprietà dello VO.
In particolare hanno evidenziato che NA SI si trovava in qualità di trasportata
all'interno del veicolo Smart dello VO, condotto nell'occasione da FA ZI
che mentre percorreva la strada provinciale alta nel territorio del comune di Latina aveva
perso il controllo del veicolo stesso per distrazione e per la elevata velocità ed aveva urtato
contro un palo dell'Enel causando alla trasportato lesioni che avevano comportato postumi
permanenti valutati in misura dell'85%.
Nel corso della fase stragiudiziale la Assicurazione convenuta aveva corrisposto l'importo di
euro 50.000 in data 31 dicembre 2012 ed in seguito l'ulteriore importo di euro 870.000 in
favore della sola trasportata.
Gli attori avevano introdotto il giudizio per ottenere il risarcimento del danno ritenuto dovuto
ancora dovuto nel 2016 nel quale oltre all'accertamento del danno ed al risarcimento dello
RGAC 51367 ANNO 2021 Pag. 2 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
stesso era stata introdotta anche la domanda di risarcimento danni oltre il massimale nei
confronti della Assicurazione ritenendo sussistere la mala gestio impropria per aver non
provveduto al pagamento del danno nel limite del massimale non essendo dubbia la
responsabilità del convenuto e la entità dei danni riportati. Aveva introdotto anche la
domanda di condanna ai sensi dell'articolo 96 cpc.
Poiché nel corso di detto giudizio la esistenza e la consistenza del danno biologico era
stata confermata dal CTU incaricato e che il risarcimento complessivamente spettante era
superiore al massimale di polizza ha introdotto il presente giudizio per surrogarsi nella
azione di malagestio proprio spettante alo VO che lo stesso non aveva esercitato nei
confronti del proprio assicuratore. Essendosi in presenza di un rifiuto colposo della
proposta transattiva avanzata all'atto della introduzione del giudizio risarcitorio nel 2016
con il quale era stato richiesto il pagamento del massimale di polizza maggiorato del
risarcimento del maggior danno maturato dal dicembre del 2012 e agli onorari del
patrocinatore, ritenendo che la Assicurazione avesse colposamente ritenuto di continuare il
giudizio non avendo preso atto della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo e
dell'ammontare dei danni ragionevolmente prevedibili sulla base degli elementi disponibili
tra i quali anche l'età della danneggiata al momento del fatto, non considerando una
soluzione transattiva favorevole all'assicurato.
Ritenendo che lo AV avesse omesso di azionare la propria azione per mala gestio
propria ha introdotto la presente domanda in surrogazione.
Si è costituita la società Groupama Assicurazioni s.p.a. contestando la domanda proposta
dagli attori evidenziando che con la proposta transattiva si chiedeva alla società di mettere
a disposizione non solo il massimale, ma anche l'importo di euro 89.000 richiesto per la
attività stragiudiziale dalla Giesse Hestini, oltre all'onorario dell'avvocato e l'importo del
maggior danno per il ritardo nel pagamento
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