Trib. Brescia, sentenza 27/11/2024, n. 4851

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 27/11/2024, n. 4851
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 4851
Data del deposito : 27 novembre 2024

Testo completo


N.R.G. 5904/2023

R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. C C Presidente dott. A G M Giudice dott. A G Giudice relatore ed estensore all'esito della camera di consiglio del 29.10.2024, nel procedimento iscritto al n.r.g. 5904/2023, promosso da: nato in [...] il [...], c.f. , CUI Parte_1 C.F._1
053FUXS;
con il patrocinio dell'avv. A P;

RICORRENTE contro
;
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ;
CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)

Rilevato in fatto

1. In data 13.4.2022, cittadino bengalese nato il [...], ha presentato in via Parte_1 amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di con provvedimento in data 3.11.2022 (notificato all'istante in data 1.5.2023). CP_1
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso il 19.8.2022 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di – si CP_1 fonda sul fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il ricorrente sarebbe privo di legami familiari o affettivi nel Paese di accoglienza, avrebbe lavorato in Italia in modo estremamente saltuario e percependo redditi al di sotto della soglia di povertà (con l'unica eccezione dell'anno 2021) e proverrebbe da una zona non soggetta a indicazioni di non rimpatrio a livello
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internazionale. L'autorità amministrativa ha, inoltre, segnalato la pendenza a carico del ricorrente di una segnalazione di polizia risalente al 21.5.2020 per i delitti di percosse, estorsione e danneggiamento.
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 7.5.2023 tempestivo ricorso. La difesa ha dato atto della situazione personale e lavorativa del ricorrente sul territorio nazionale, sottolineando il percorso di integrazione lavorativa del ricorrente nel Paese di accoglienza, attestato, tra l'altro, dai seguenti documenti: richiesta di iscrizione anagrafica;
patente di guida italiana;
contratti di lavoro e/o comunicazioni UNILAV relativi a rapporti intercorsi tra il gennaio 2017 e il dicembre 2020;
buste paga CP dal novembre 2016 al febbraio 2021;
visura camerale relativa all'impresa individuale “ Lavorazioni di
avviata dall'istante il 6.4.2021;
bilancio di tale impresa relativo all'esercizio 2022;
modelli Parte_1
PF 2021 e 2022;
certificazioni uniche 2018-2019-2021;
elenco dei versamenti negli anni 2022-2023 risultanti dal Cassetto previdenziale Artigiani & Commercianti;
modelli F24 relativi al pagamento dei tributi negli anni 2021-2022;
fatture commerciali emesse negli anni 2021-2022-2023.
3. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di , in data 24.8.2023, ribadendo la correttezza delle valutazioni effettuate e chiedendo, CP_1 pertanto, il rigetto della domanda avversaria. Unitamente alla comparsa di risposta, ha prodotto in atti relazione stilata dall'Ufficio Immigrazione della Questura di sulla posizione personale del CP_1 ricorrente.
4. In data 22.8.2024, il procuratore di parte ricorrente ha depositato ulteriore documentazione relativa alla situazione lavorativa del suo assistito, tra cui la certificazione unica 2024 e le fatture commerciali emesse dall'istante negli anni 2023 e 2024.
5. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti svoltasi il 13.9.2024, il Giudice designato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza davanti al Collegio – ai sensi degli artt. 281-terdecies e 275-bis c.p.c. – il 15.10.2024, disponendo la sua sostituzione con note scritte in surroga delle difese orali e assegnando termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di note conclusionali.
In data 19.9.2024 parte ricorrente ha precisato le sue conclusioni e in data 26.9.2024 ha articolato le proprie difese finali, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Lette le note scritte sostitutive della discussione orale depositate da parte ricorrente l'11.10.2024, la causa è stata, infine, decisa nella camera di consiglio del 29.10.2024.

Ritenuto in diritto

1. In diritto, conviene riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel
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rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8 CEDU).
Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
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