Trib. Bologna, sentenza 09/12/2024, n. 3202

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 09/12/2024, n. 3202
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 3202
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 1875/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o

I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore dott. Francesca Neri Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 1875/2024 del Ruolo Generale promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa TE C.F._1 dall'Avvocato RIZZO GIUSEPPE ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Controparte_1 C.F._2
NICOLETTI ELENA resistente nonché contro
e Controparte_2 Controparte_3
resistenti contumaci
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna

OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
C O N C L U S I O N I D E L L E P A R T I
Come da udienza del 14 novembre 2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11/02/2024 - premesso che con TE
sentenza n. 3250/2018 pubblicata il 20.12.2018 il Tribunale, per quanto rileva in questa sede, aveva posto in capo alla ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli (nato il [...]) e (nata il [...]), CP_3 CP_2 pagina 1 di 4
collocati presso il padre, versando la somma mensile complessiva pari ad € 400 (che rivalutata ad oggi ammonta a circa €
470), oltre al 50% delle spese straordinarie - chiedeva, a parziale modifica della predetta sentenza, che fosse revocato tale obbligo. In via subordinata domandava una riduzione dell'entità dell'assegno da corrispondere.
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
e , regolarmente citati, non si costituivano ma comparivano CP_2 Controparte_3
personalmente.
All'udienza del 21.5.2024, tenutasi ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c, il Giudice delegato, sentite tutte le parti, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti (ovvero confermava le condizioni divorzili) e assegnava termine per il deposito di documentazione mancante.
Mentre parte resistente ottemperava, parte ricorrente non provvedeva,
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