Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 1975
Sentenza
13 marzo 2025
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13 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 13/03/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 20048/2024 R.G. promossa da: AN ND rapp.to e difeso dall'Avv. CASCONE ANTONIO come da procura in atti
RICORRENTE
contro
: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO in persona del Ministro in carica pro tempore;
RESISTENTE OGGETTO: Altre ipotesi
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20/09/2024 la ricorrente in epigrafe esponeva di essere docente inserito nelle Graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenza per la provincia di Napoli, attualmente in servizio con contratto a tempo determinato per il periodo dal 13/9/2024 al 30/6/2025 presso l'IC TITO LIVIO - FIORELLI di Napoli;
di aver prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del merito in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche come da prospetto riassuntivo che segue: a.s. 2019/2020 dal 23.09.2019 e al 30.06.2020; a.s. 2020/2021 dal 2.10.2020 e cessazione al 31.08.2021; a.s. 2021/2022 dal 7.09.2021 al 30.06.2022;
a.s. 2022/2023 dal 12.09.2022 al 30.06.2023 e dal 12.12.2022 e cessazione al 30.06.2023; a.s. 2023/2024 dal 11.09.2023 e cessazione al 30.06.2024. Lamentava che in tali anni scolastici non aveva fruito della “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione … dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico” (c.d. «Carta Elettronica del docente»); che i docenti assunti a tempo indeterminato, dunque,
percepiscono il bonus di € 500,00 destinato alla formazione e sviluppo professionale anche se, nel momento in cui beneficiano della Carta docenti, lavorano solo a tempo parziale o non insegnano negli Istituti Scolastici del MIM (perché in comando/distacco o fuori ruolo o comunque utilizzati in mansioni diverse dall'attività didattica) e ancorché non continuino il rapporto di impiego (perché non superano il periodo di prova) o non riprendano l'attività didattica, alla scadenza del comando o del distacco fuori ruolo;
che invece egli non usufruiva dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, per il solo fatto di avere insegnato con rapporti a tempo determinato, nonostante, durante il periodo di precariato, abbia svolto mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo e sia stata sottoposta agli stessi obblighi formativi, gravanti indistintamente su tutti i docenti;
che tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari è dunque privo di qualsiasi ragione oggettiva in quanto gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e l'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
né potrebbe essere altrimenti posto che una diversa disposizione si porrebbe in contrasto con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, che, nelle clausole 4 e 6, vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, ivi compreso nell'ambito formativo. Tanto premesso in punto di fatto, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:” 1) anche previa ed eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 ( e/o di tutta la normativa nazionale in contrasto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 4, co. 2, L. 124/1999), accerti e dichiari il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato;
2) condanni, per l'effetto, il Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro L.R.p.t. al riconoscimento ed al relativo accredito nella Carta del Docente ( o su supporto equipollente), in favore della parte ricorrente, del beneficio economico di € 500,00 annui, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025 e, dunque, per un totale complessivo di € 3.000,00 ( euro tremila/00) a titolo di “ Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” o, per i diversi anni di precariato che risulteranno dovuti e sempre nella misura di € 500,00 per ogni anno scolastico riconosciuto”; Nel merito – in via subordinata 3) in via subordinata, sempre previo accertamento del diritto della parte ricorrente alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della L. 107/2015 per gli scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 nell'ipotesi in cui al momento della pronuncia della sentenza chiesta con il presente ricorso il docente non dovesse essere in servizio e/o inserito nell'elenco/graduatoria degli aspiranti alle supplenze, condanni il Ministero dell' Istruzione e del Merito in persona del Ministro p.t. al pagamento della somma di € 3.000,00 ( euro tremila/00) o alla diversa somma che dovesse risultare dovuta e di giustizia o che verrà liquidata in via equitativa ai sensi dell'art.- 1126 del cc., e sempre entro il limite di € 3000,00 ( euro tremila/00), a titolo di risarcimento danni per aver dovuto ella ricorrente, a proprie spese, provvedere all'aggiornamento ed alla formazione professionale, anche in forma specifica;
4) il tutto entro il limite di € 5.200; 5) il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. Rilevata la ritualità della notifica, parte resistente non si costituiva nel presente giudizio, rimanendo contumace. Quindi, all'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa. Il ricorso è fondato e va accolto. Va qui evidenziato come l'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di
formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”. Il DPCM del 23 settembre 2015, sub art. 2 ha sancito che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano