Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/07/2024

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/07/2024
Giurisdizione : Trib. Torre Annunziata
Numero :
Data del deposito : 8 luglio 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
N. 1344/2022 V.G. rg.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione collegiale ed in persona dei magistrati
dott. Francesco Abete Presidente
dott. Valentina Vitulano Giudice relatore
dott. Amleto Pisapia Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
D E C R E T O
nel procedimento iscritto al n. 1344/2022 V.G. (Fall.), instaurato su ricorso, per l'ottenimento
dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 142 l. fall. proposto da
AN RE, nato il [...] a [...] e residente in Roma (Rm),
alla P.zza Morosini n.12 (C.F. [...]),rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
dagli Avv. ti Anna Mugnano e Mauro Matteo Muto, unitamente ai quali elettivamente domicilia in
Napoli, alla via dei Fiorentini n. 61.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 142-143 l. fall. nonché degli artt. 278, 279 e 280 C.C.I.I., AN
RE premettendo: - che in qualità di socio accomandatario della Anco S.a.s. di AN
RE , era stato dichiarato fallito con sentenza resa dal Tribunale di Torre Annunziata il 6-
7/05/1997, n. 43;
- di aver collaborato, fin dall'apertura della procedura, con la curatela depositando
la documentazione sociale e contabile della società, cooperando tanto nell'accertamento del passivo,
quanto nel recupero di attivo disponibile, senza mai ostacolare lo svolgimento della procedura,
cercando di essere utile alle finalità della curatela, nell'interesse del ceto creditorio;
- che la procedura
fallimentare rubricata al n.43/1997 aveva avuto una considerevole durata, poiché caratterizzata da un


lungo e complesso contenzioso giudiziario, finalizzato al recupero dei crediti risultanti dalla
contabilità che, per ragioni non dipendenti dal debitore, non aveva avuto gli esiti sperati;
- di non aver
riportato condanne penali derivanti da procedimenti penali connessi o collegati all'intervenuta
dichiarazione di fallimento, - avendo oggettive difficoltà nel rinvenimento della relativa
documentazione a causa del tempo trascorso dalla loro definizione-, di aver richiesto l'apposito
certificato dei carichi pendenti presso il Tribunale di Roma che, tuttavia, non era stato ancora
rilasciato, riservando di integrare la documentazione nel corso del giudizio;
- di aver ricevuto in data
08/04/2022, la comunicazione ex art. 116 L.F. dell'avvenuto deposito del rendiconto redatto dal
curatore, da cui emergeva un attivo complessivamente realizzato pari ad euro 121.365,75, di cui euro
28.967,95 disponibili sul libretto intestato alla procedura;
- detto rendiconto, in assenza di
osservazioni, era stato approvato in data 19/04/2022 (All.7) e la procedura fallimentare non era ancora
stata chiusa;
-il passivo complessivamente accertato (sia in via tempestiva che in via tardiva ex art.
101 L.F.
) era pari ad euro 536.814,92, a fronte dell'attivo realizzato di euro 121.365,75 (pari al
22,60%);
- con l'attivo recuperato, avevano trovato integrale soddisfazione le spese di procedura e
tutti i crediti prededucibili sorti in costanza della procedura medesima, con pagamento benché
parziale in favore del ceto creditorio;
ha quindi chiesto accordargli il beneficio della l'esdebitazione
affermandone la ricorrenza dei presupposti di legge.
Alla udienza del 23.5.2023 compariva il curatore che nulla osservava in ordine alla domanda
proposta del ricorrente, precisando che l'incidenza tra attivo e passivo era pari al 22.40% e non al
22.60% come indicato in ricorso, il giudizio veniva quindi rinviato non risultano perfezionata la
notifica per uno dei creditori.
Con decreto del 29.3.2023, il Collegio sulla premessa che il “presupposto sia pur implicito
della esdebitazione, ricavabile dal coordinamento dell'art. 142 L.F. con l'art. 143 L.F. la chiusura
del fallimento per compiuta ripartizione finale dell'attivo ai sensi dell'art. 118 comma 1 n. 3 L.F. o
per concordato fallimentare. Prima di tale momento e del riparto finale (che nel caso in esame non
risulta depositato) non può esservi, per definizione, alcuna soddisfazione dei creditori, con
conseguente divieto della esdebitazione ai sensi dell'art. 142 L.F” disponeva l'acquisizione, dalla
procedura fallimentare, del piano di riparto finale, onerando, il curatore a predisporre una relazione
ad hoc indicante quanti e quali creditori sono stati soddisfatti, con relativo grado e la percentuale di
soddisfazione nonché la sussistenza o meno dei presupposti di cui ai n. da 1 a 5 dell'art. 142 L.F.
Alla udienza del 26.10.23 il ricorrente depositava documentazione integrativa e non essendo
visibile la relazione del curatore, il giudizio veniva rinviato.
All'esito della acquisizione documentale con ordinanza del 18.1.2024 il giudice relatore
rilevava che dalla relazione e dai documenti emergeva che gli unici creditori soddisfatti erano quelli
in prededuzione, non risultando alcuna soddisfazione neppure in percentuale di creditori concorsuali
giusto il disposto dal comma 2 dell'art. 142 L.F., su tale aspetto il ricorrente chiedeva termine per il
deposito di note.
Alla udienza cartolare del 23.4.2024 il cui verbale è stato redatto ai sensi del comma 3 dell'art.
127 ter c.p.c.
entro i successivi 30 gg, il giudizio è stato rimesso alla decisione del Collegio.
Giova premettere che attraverso l'istituto della esdebitazione, il legislatore ha inteso dettare
una disciplina applicabile, successivamente alla chiusura del fallimento, alle eventuali parti di debito
che all'esito della procedura concorsuale, a causa dell'incompleto adempimento delle obbligazioni
del fallito, continuino a gravare su di lui.
In particolare,
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