Trib. Brescia, sentenza 09/12/2024, n. 775
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Segnala un errore nella sintesiIl provvedimento n. 12342/2024 è stato emesso dal Tribunale Civile e Penale di Brescia, in composizione collegiale, presieduto dal giudice Michele Posio. Le parti hanno richiesto congiuntamente la pronuncia di divorzio, presentando un accordo che stabilisce le condizioni relative alla casa coniugale, all'affidamento del figlio minore e al contributo per il suo mantenimento. In particolare, hanno previsto l'assegnazione della casa alla madre, l'affidamento congiunto del figlio con collocazione presso di lei, e un contributo mensile di 300 euro da parte del padre, oltre alla suddivisione delle spese straordinarie.
Il giudice ha accolto la domanda di divorzio, ritenendo che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non fosse più mantenibile e che le condizioni proposte fossero conformi alla legge e nell'interesse del minore. Ha sottolineato che sussistevano i presupposti per l'estinzione del vincolo coniugale, come previsto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970. Inoltre, ha disposto che le spese legali fossero a carico del padre e ha preso atto della rinuncia delle parti all'impugnazione della sentenza.
Il giudice ha accolto la domanda di divorzio, ritenendo che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non fosse più mantenibile e che le condizioni proposte fossero conformi alla legge e nell'interesse del minore. Ha sottolineato che sussistevano i presupposti per l'estinzione del vincolo coniugale, come previsto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970. Inoltre, ha disposto che le spese legali fossero a carico del padre e ha preso atto della rinuncia delle parti all'impugnazione della sentenza.
Sul provvedimento
Testo completo
V.G. n. 12342/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 12342/2024
V.G. instaurato da
(c.f ) con l'avv. Sanfilippo Luigi Parte_1 C.F._1
e
c.f ) con l'avv. Sanfilippo Luigi CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. La casa coniugale sita in Marone (BS), via Borgo Nuovo n. 22/Q, condotta in locazione con contratto intestato a , rimane assegnata a quest'ultima, la quale se ne assume tutti i CP_1
relativi oneri, con la proprietà di tutti i mobili e gli arredi che la compongono perché la abiti insieme al figlio . Per_1
2. Il figlio minore rimane affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_2
collocazione e residenza presso la madre.
3. Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 CP_1 del figlio , la somma mensile di € 300,00 (euro trecento/00) sino a quando lo stesso non Per_1
1
avrà raggiunto l'indipendenza economica. Tale somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 15
(quindici) di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT.
4. I genitori concordano nel considerare non comprese nell'assegno di mantenimento, in conformità al protocollo in uso all'intestato Tribunale, le seguenti spese straordinarie le quali dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta: Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 12342/2024
V.G. instaurato da
(c.f ) con l'avv. Sanfilippo Luigi Parte_1 C.F._1
e
c.f ) con l'avv. Sanfilippo Luigi CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. La casa coniugale sita in Marone (BS), via Borgo Nuovo n. 22/Q, condotta in locazione con contratto intestato a , rimane assegnata a quest'ultima, la quale se ne assume tutti i CP_1
relativi oneri, con la proprietà di tutti i mobili e gli arredi che la compongono perché la abiti insieme al figlio . Per_1
2. Il figlio minore rimane affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_2
collocazione e residenza presso la madre.
3. Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 CP_1 del figlio , la somma mensile di € 300,00 (euro trecento/00) sino a quando lo stesso non Per_1
1
avrà raggiunto l'indipendenza economica. Tale somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 15
(quindici) di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT.
4. I genitori concordano nel considerare non comprese nell'assegno di mantenimento, in conformità al protocollo in uso all'intestato Tribunale, le seguenti spese straordinarie le quali dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta: Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III)
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