Trib. Bologna, sentenza 02/01/2025, n. 2

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 02/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 2
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Silvia Migliori Giudice, dott.ssa Carmen Giraldi Giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7855/2024 r.g., promossa da
nato a [...] l'[...] (c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Elena Riccioni del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore e nata VI Parte_2
(Croazia) il 1° maggio 1974 (c.f. ), in alcuni atti indicata come C.F._2
nata a [...], con relativo codice fiscale C.F._3
rappresentata e difesa dagli avv. Virginia Iannuzzi e Sara Polito del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“I coniugi sottoscrivono il verbale alla presenza del sottoscritto cancelliere e contestualmente, unitamente ai loro difensori, chiedono l'omologa della separazione consensuale alle condizioni sopra riportate con sentenza;
chiedono altresì che, passata in giudicato la sentenza di separazione e decorso il termine di legge, sia pronunciato il divorzio, riportandosi al ricorso introduttivo”. 1 Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto”.
Il Tribunale, visto il ricorso congiunto e cumulativo per la separazione consensuale e il divorzio depositato il 25 giugno 2024 nell'interesse dei coniugi e Parte_1 [...]
Parte_2
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 3 dicembre 2024, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 10 settembre 2005 a Vergato (Bologna) e che dalla loro unione non sono nati figli;
osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;

ritenuto che

le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;

considerato che

fra le condizioni concordate dai ricorrenti in sede di domanda congiunta di separazione consensuale, confermata all'udienza del 3 dicembre 2024, è previsto il trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“ TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 codice civile, i signori e intendono effettuare i Pt_1 Parte_2
seguenti trasferimenti immobiliari da attuarsi direttamente in sede di omologa della separazione
2 ART.1) CONSENSO ED OGGETTO la Sig.ra cede al Sig. , che accetta ed Parte_2 Parte_1
acquista, la sua quota di comproprietà pari ad ½ (un mezzo) dell'immobile coniugale, sita in Vergato, loc. Riola, Via Casa Poggiovento 194/1;
e precisamente dell'appartamento posto al piano primo composto da locale soggiorno, tre camere ed accessori, risulta distinto al catasto fabbricati del sopra indicato Comune al foglio 64, particella 38, sub 9, piano 1, cat. A/3, classe 2, consistenza catastale vani 7, sup. 135 mq., RC. Euro 524,20, esattamente raffigurato nella planimetria catastale presentata
a corredo della denuncia di variazione per divisione e demolizione parziale, con contestuale soppressione del sub. 6, del 28 novembre 2005 protocollo n. BO 0211624, che si allega al presente verbale sotto la lettera “A”.
In confine con ulteriori ragioni parti alienante, muri perimetrali, parti comuni, il tutto salvo altri e più precisi.
E' altresì compreso nel trasferimento ogni diritto alla comproprietà sulle ragioni comuni del fabbricato come per legge, destinazione e titoli di provenienza e, in particolare, della corte distinta con il sub. 12 (b.c.n.c.).
Il mutuo gravante sull'immobile è già stato estinto anticipatamente dal Sig. Pt_1
e pertanto nessun obbligo incombe sulle parti per l'acquisto della casa coniugale.
2) PROVENIENZA
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla parte cedente per acquisto con atto del notaio in data 27/03/2006 repertorio n. 20454 raccolta n. Persona_1
3
- con la servitù passiva di passaggio “per persone, animali e veicoli di qualsiasi specie”, prevista nell'atto di modificazione di servitù di passaggio per scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio in data 28 febbraio 1982 rep. N. 2643 Persona_2
(registrato e trascritto a Bologna rispettivamente il 28 febbraio 1982 al n. 2397 e il 29 marzo 1982 all'art. 5768)
- con la servitù attiva di passaggio per persone e veicoli di qualsiasi genere e specie per consentire l'accesso del fondo dominante alla – e
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