Trib. Napoli, sentenza 29/10/2024, n. 7128
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 29/10/2024, all'esito del deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 17420 del ruolo gen. dell'anno 2022
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli Avv.ti Massimo Farina e
Angela Esposito, presso i quali elettivamente domicilia;
ricorrente
E
Controparte_1
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti, dagli Avv.ti Giorgio Fontana e
Alberto Galassi, presso i quali elettivamente domicilia;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.10.2022 la ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto: 1) di essere stata assunta, a far data dal 01.06.1992, alle dipendenze dello studio commercialista del dott. , ed adibita a mansioni di addetta Controparte_2
alla contabilità e alle dichiarazioni dei redditi;
2) di essere stata regolarmente inquadrata e dichiarata agli enti previdenziali e assistenziali solo in data 11.01.1993;
3) che, sin dai primi anni del rapporto lavorativo, il convenuto avv. CP_1
figlio del prefato dott. , ha coadiuvato quest'ultimo
[...] Controparte_2 nell'assistenza della clientela in materia di contenzioso tributario e, successivamente, ha affiancato il genitore nella gestione dello studio: 4) che, intervenuto il decesso del dott. in data 12.01.2023, l'avv. ha rilevato lo Controparte_2 Controparte_1
studio nella sua totalità (sede, arredi, dipendenti, clientela);
5) che la ricorrente ha svolto la sua attività lavorativa, inserita nella medesima struttura organizzativa e
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senza alcun mutamento dell'oggetto della prestazione, della clientela di riferimento e del luogo di lavoro e senza soluzione di continuità, dal 01.06.1992 sino al
31.05.2021;
6) che, a decorrere dal mese di gennaio 2013 fino alla cessazione del rapporto, l'avv. ha corrisposto alla ricorrente la retribuzione con Controparte_1
discontinuità, mediante acconti corrisposti a più riprese e a distanza di tempo dal mese di competenza;
7) che in data 14.08.2019 la ricorrente si è vista recapitare a mezzo ufficiale giudiziario licenziamento per giustificato motivo oggettivo con preavviso di 90 giorni;
8) che alla scadenza del preavviso il licenziamento è stato revocato e, a fronte delle richieste formulate dalla ricorrente con nota del 19.11.2019 di ricevere pagamenti regolari nonché le spettanze fino ad allora maturate rimaste impagate, le è stato proposto un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di un mese e 15 giorni, prorogato fino al 30.10.2020, allorquando è stato convertito in tempo indeterminato;
9) che nei periodi dal 09.03.2020 al 26.04.2020 e dal
03.08.2020 al 30.08.2020, in conseguenza della sospensione dell'attività lavorativa dovuta all'emergenza epidemiologica, la ricorrente è stata posta in CIG in deroga;
10) che a decorrere da settembre 2020 fino a gennaio 2021 la ricorrente ha svolto
l'ordinaria prestazione lavorativa senza ricevere la relativa retribuzione;
11) che dal
25.01.2021 al maggio 2021 si è assentata in conseguenza di intervento chirurgico, come attestato da certificazione medica inviata all'INPS e al datore di lavoro, senza ricevere il relativo trattamento di malattia;
12) che, in conseguenza del mancato pagamento delle retribuzioni mensili da settembre 2020 a gennaio 2021 e del trattamento di malattia per il periodo dal 25.01.2021 al maggio 2021, con pec in data
25.05.2021, la ricorrente ha diffidato il datore di lavoro al pagamento delle spettanze;
13) che in data 31.05.2021, stante il persistente inadempimento datoriale, la ricorrente si è vista costretta a rassegnare le dimissioni per giusta causa.
Tanto premesso, nel richiamare la disciplina di cui agli artt. 2238 e 2112 c.c., ha concluso chiedendo: “a) accertare e dichiarare che tra la ricorrente e lo
[...]
- nella titolarità del dott. dal 01.06.1992 Controparte_3 Controparte_2 al 12.01.2013 e dell'avv. dal 13.01.2013 al 31.05.2021 - è Controparte_1
intercorso un unico rapporto di lavoro subordinato, senza soluzione di continuità dal
01.06.1992 al 31.05.2021;
b) accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto avv. , ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., per le obbligazioni Controparte_1
derivanti dal rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e il dott. CP_2
dal 01.06.1992 al 12.01.2013 e per quelle maturate dal 13.01.2013 al
[...]
2
31.05 2021 in proprio, quale titolare dello studio professionale c) CP_2
accertare e dichiarare, per i motivi e le causali di cui in atti, il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive indicate nel prospetto calcoli allegato al presente ricorso, e, per l'effetto, condannare l'avv. al pagamento per le Controparte_1 causali di cui in ricorso, in favore della ricorrente della somma complessiva di €
176.819,24, di cui € 50.309,21 a titolo di TFR, ed € 126.510,03, a titolo di differenze sulle retribuzioni mensilmente dovute come indicato nelle risultanze analitiche del prospetto contabile che è parte integrante del presente atto ovvero delle diverse somme che il sig. Giudice dovesse ritenere dovute, anche, se del caso, a mezzo
CTU;
d) accertare e dichiarare la legittimità delle dimissioni per giusta causa rassegnate dalla ricorrente e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della relativa indennità sostitutiva del preavviso per un importo pari ad €7.865,00;
e) con rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284, IV comma c.c., provvisoria esecuzione, vittoria di onorari e spese di giudizio”.
Nel resistere alla domanda ha, preliminarmente, chiesto di Controparte_1
essere autorizzato a chiamare in causa , e Controparte_4 Controparte_5
, nella qualità di coeredi di , e, come tali, CP_6 Controparte_2
responsabili pro quota dei presunti crediti vantati dalla ricorrente fino al momento del decesso di quest'ultimo.
Ha poi dedotto l'infondatezza della domanda sotto ogni profilo, in fatto ed in diritto, ed in ogni caso l'erroneità dei conteggi eseguiti dalla ricorrente, chiedendone l'integrale rigetto.
Ha eccepito la prescrizione di tutti i crediti pretesi dalla ricorrente, ivi incluso il trattamento di fine rapporto, maturati anteriormente alla notifica dell'atto introduttivo.
Ha rilevato in particolare che non è ravvisabile nella specie alcun trasferimento di azienda tra lo studio di e il proprio, con conseguente Controparte_2 inapplicabilità dell'art 2112 c.c., sia per la prevalenza dell'elemento personalistico dell'attività professionale svolta, rispetto a quello organizzativo, sia in considerazione della circostanza che il rapporto di lavoro tra la ricorrente e il professionista
si è risolto all'atto del decesso di quest'ultimo, intervenuto il Controparte_2
12.01.2013 a seguito del quale lo studio è stato chiuso. Ha inoltre dedotto che la ricorrente ebbe a dichiararsi disponibile ad offrire la sua collaborazione, a patto che venisse assunta ex novo con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato e che le venissero corrisposte tutte le spettanze di fine rapporto di lavoro intercorso
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con il defunto ;
di aver acconsentito alle richieste, affidando e a Controparte_2
decorrere dal 1.2.2013 alla ricorrente la completa gestione del Centro di Assistenza
Fiscale facente capo allo studio e autorizzandola ad incassare e trattenere per sé anche somme riscossi dai clienti;
di aver notificato in data 14.8.2019 “preavviso di licenziamento”, il cui termine veniva a scadere il successivo 12 novembre;
che scaduto il 13.11.2019, detto termine è stata comunicata la revoca del licenziamento ;
che con nota del 19.11.2019, la ricorrente ha comunicato di non accettare la revoca del licenziamento, mai impugnato, dichiarandosi disponibile a riprendere l'attività