Trib. Ivrea, sentenza 14/01/2025, n. 83

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ivrea, sentenza 14/01/2025, n. 83
Giurisdizione : Trib. Ivrea
Numero : 83
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 548/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 548/2024 R.G. Cont.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa con ricorso da:
CF. residente in [...] C.F._1
TA Amati 116/6 elettivamente domiciliato in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n.
158, presso lo studio e la persona dell'Avvocato Afrikah De Mattia, che lo rappresenta e
difende in forza di procura speciale in atti;

ricorrente
contro
nata a [...] il [...], c.f. , residente in Controparte_1 C.F._2
Venaria, Via Amati n. 90/4, rappresentata e difesa, dall'avv. Elena Casolasco, ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, via Donati n. 27 per delega in atti
resistente
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Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
di Ivrea-
Conclusioni congiunte delle parti
“- dichiarare: ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del
matrimonio concordatario celebrato tra il Signor e la Signora Parte_1 Controparte_1
in Venaria Reale, in data 09/10/2005,
assegnare la casa coniugale e le relative pertinenze sita in Venaria Reale (TO), Via TA Amati
numero 90 lettera 4, con tutti gli arredi che la compongono alla Signora ;
Controparte_1

-disporre l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori con mantenimento della residenza Per_1
anagrafica e dimora prevalente presso la madre,
-disporre che il padre tenga con sé il figlio secondo accordi diretti con la madre e con lo Per_1
stesso, avendo egli quasi diciassette anni e, in difetto, secondo accordi, secondo le seguenti modalità:
due pomeriggi, uno dei quali seguito da pernottamento, nella settimana in cui il minore trascorrerà
il weekend con l'altro genitore, dall'uscita di scuola;
un pomeriggio nell'altra settimana, dall'uscita

da scuola alle ore 21.00;
per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 dicembre al 30 dicembre e

un anno dal 31 dicembre al sei gennaio e così di seguito);
per metà delle vacanze pasquali, ad anni

alterni il giorno di Pasqua e di Pasquetta;
in occasione delle altre festività infrasettimanali

(comprensive di eventuali ponti) ed il giorno del compleanno del figlio, alternandosi con l'altro
genitore;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà inoltre due settimane con ciascun genitore,

anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore
(in assenza di accordo, con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due
settimane di agosto negli anni dispari) da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;

- disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli
quando li avrà con sé e che il Signor corrisponda alla Signora per il Pt_1 CP_1
mantenimento dei figli:
- per la somma di € 250,00 direttamente alla stessa e la somma di € 100,00 alla madre;
Per_2

- per la somma di € 350,00 alla madre;
Per_1

pagina 2 di 7 da aggiornarsi a decorrere dal mese di novembre 2025 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da
rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, fino al raggiungimento dell'indipendenza
economica da parte di entrambi i figli;

- Le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche,
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