Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 487

TRIB Roma
Sentenza
15 gennaio 2025
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TRIB Roma
Sentenza
15 gennaio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Roma, Sezione IV Lavoro, dal Giudice dott.ssa Paola Crisanti, in data 15 gennaio 2025. La ricorrente, un docente supplente, ha richiesto il riconoscimento del diritto alla "carta docenti", un bonus di €500 annui per la formazione e l'aggiornamento professionale, sostenendo che l'esclusione dei docenti a tempo determinato dalla fruizione di tale beneficio violasse il principio di non discriminazione sancito dall'art. 3 della Costituzione e dalla normativa europea. Il Ministero dell'Istruzione ha eccepito l'infondatezza del ricorso, sostenendo che la carta fosse riservata ai soli docenti di ruolo.

Il Giudice ha accolto le argomentazioni della ricorrente, richiamando precedenti giurisprudenziali e la normativa europea, evidenziando che la formazione continua è un diritto-dovere per tutti i docenti, indipendentemente dal tipo di contratto. Tuttavia, ha respinto il ricorso per mancanza di prova del requisito temporale di 180 giorni di servizio e per non aver dimostrato l'attuale inserimento nel sistema scolastico. La sentenza ha quindi confermato la legittimità della normativa, ma ha sottolineato la necessità di un trattamento equo per i docenti precari, evidenziando la disparità di trattamento in violazione del diritto europeo. Le spese legali sono state poste a carico della ricorrente.

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 487
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 487
Data del deposito : 15 gennaio 2025

Testo completo

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Paola Crisanti, all'udienza del 15.1.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n° 29773/2023 vertente
TRA
NO OB, rappresentata e difesa rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Agostino Imperatore e Vincenzo Santoro presso cui elegge domicilio alla Piazza G.
Bovio n. 22, Napoli, giusta procura alle liti allegata al ricorso;

-RICORRENTE-
CONTRO
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei
Portoghesi n.12, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. tramite propri funzionari;

RESISTENTE-
Oggetto: diritto ad usufruire della “carta docenti”;


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.9.2023 ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere docente e di aver prestato servizio in favore dell'amministrazione resistente, in qualità di docente supplente, negli anni scolastici da 2018-2019 a 2022-2023, dedotto di non aver percepito durante i relativi periodi di precariato il bonus economico definito “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad €500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio 2015 n. 107 quale aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente;
richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la cd. carta docente;
lamentata l'illegittimità della condotta del Ministero concretatasi nell'aver riservato al solo personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, in violazione del principio costituzionale di cui all'art.3 della
Carta Fondamentale, nonché del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla clausola n.4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo, della clausola 6 del medesimo accordo quadro che impone ai datori di lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguate, degli artt. 29, 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola che sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza operare alcuna esclusione dei docenti a tempo determinato, ha quindi concluso chiedendo di: “Accertare e dichiarare sussistente il diritto della ricorrente alla corresponsione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, istituita dall'art. 1 comma 121 della L. 107/2015;

e per l'effetto, condannare la resistente al pagamento di Euro 500,00 così come
previsto dalla carta docenti, per ogni annualità in cui la ricorrente ha svolto la prestazione lavorativa;

b. Condannare parte resistenti alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da liquidare al difensore che si dichiara antistatario tenendo conto dell'ormai granitica giurisprudenza che si allega contestualmente al quadro normativo ormai divenuto cristallino.”.
Instaurato il contraddittorio, il Ministero si è costituito in giudizio eccependo l'infondatezza del ricorso e concludendo per il suo rigetto.
La difesa istante, ritenuta la causa matura per la decisione, chiedeva rinvio per discussione e, in data odierna, il procedimento è stato definito con la presente sentenza di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si ritengono pienamente condivisibili le ragioni poste a base della decisione di questo tribunale che ha definito analoga questione con sentenza n. 10217/2023 e, pertanto, la motivazione espressa in quella sede viene qui richiamata ai sensi dell'art. 118 c.p.c.
Deve rilevarsi come la parte ricorrente, impegnata nella docenza alla data di deposito del ricorso, possa vantare danno attuale alla propria professionalità derivante dalla mancata fruizione della carta, danno che in ipotesi del venir meno del rapporto di insegnamento non avrebbe potuto configurarsi, con conseguente difetto attuale di interesse ad agire. Il requisito della permanenza del rapporto di lavoro è richiesto dall'art. 3 DPCM 28 novembre 2016. Sul punto è intervenuta anche la Suprema
Corte con recente sentenza n. 29961/2023 chiarendo che “nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente”.
Il ricorso è fondato.
L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Con disposizione del tutto coerente, il DPCM n.32313 del 25.09.2015, adottato ai sensi del comma 122, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta, ha indicato come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali. Inoltre, la nota del Ministero dell'Istruzione n.15219 del 15.10.15, nel fornire alcune indicazioni operative in ordine alla Carta, ha ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo esclusi, invece, i docenti a tempo determinato.
Le norme in esame, quindi, prevedono coerentemente tra loro l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo dai possibili aventi diritto i docenti assunti
dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato, in violazione della legge nazionale e di settore propria.
La richiamata disciplina, come correttamente rilevato in ricorso, determina una violazione del principio di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (CES – UNICE – CEEP) che al 1° comma dispone “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo
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