Trib. Brescia, sentenza 02/12/2024, n. 4933

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 02/12/2024, n. 4933
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 4933
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

R.G. n. 11760/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 11760/2023, avente come oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. SAVOLDI CRISTINA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso lo CP_1 C.F._2 studio dell'Avv. SANTINI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero


CONCLUSIONI
(come da udienza del 30.10.2024)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1) Vita separata con obbligo del mutuo rispetto;

2) Affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale Per_1
presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la stessa relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
3) Assegnarsi la casa coniugale, con tutti gli arredi e suppellettili ivi presenti, alla ricorrente, che vi abiterà con il figlio minore.
4) Disporsi che il Sig. contribuisca al mantenimento del figlio, sino alla maggiore età CP_1 ed indipendenza economica dello stesso, con il versamento di una somma mensile pari ad € 400,00= mensili, indicizzabili annualmente secondo indici ISTAT, da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese.
5) Disporsi che ciascun genitore contribuisca – rimborsando al genitore che ha anticipato la spesa - al pagamento del 50% delle somme extra assegno di mantenimento, secondo l'elenco e le modalità sancite dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, che di seguito si riporta:
Spese per la salute:
a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;

II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;

III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;

IV) tickets sanitari.
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;

II) cure termali e fisioterapiche;

III) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione:
a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;

II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;

III) gite scolastiche senza pernottamento;

IV) trasporto pubblico.
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti
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