Trib. Palermo, sentenza 29/03/2024, n. 1438
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Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta
della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
25/03/2024, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento
che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di
note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 6302/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
AR DE EN (Avv. SCALIA ALESSANDRO)
ricorrente
CONTRO
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO (Avv. LI VIGNI
GIORGIO)
AR MO (CONTUMACE)
resistenti
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente
pronunciando:
◊ dichiara il diritto della ricorrente alla precedenza ex art. 21, comma 2, L.
104/1992 nella procedura di mobilità infraziendale di cui all'avviso prot. n.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
249862 del 19/12/2022 e conseguentemente il suo diritto al trasferimento presso
la sede di Partinico;
◊ condanna parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate
in complessivi € 5.300,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato in data 17/5/2023 la ricorrente deduceva di avere, a
seguito dell'intervenuta stabilizzazione operata dall'Azienda convenuta quale
Operatore Tecnico Informatico ed in servizio, dal 30.12.2021, presso il
Dipartimento Interaziendale Farmaceutico in Palermo - partecipato alla
procedura di mobilità intraziendale di cui all'avviso prot. n. 249862 del
19/12/2022, riservata alle figure professionali di Coadiutore Amministrativo e
Operatore Tecnico Informatico, nell'ambito della quale, pur avendo un'invalidità
civile pari al 90% e pur essendo stata riconosciuta portatrice di handicap ai sensi
dell'art. 3, comma 1, della L. n. 104/1992, non le veniva attribuita e riconosciuta la
priorità ex art. 21 della Legge n. 104/1992.
Pertanto chiedeva, in via cautelare, al Tribunale adito di volere ordinare
all'Azienda convenuta il suo trasferimento presso la sede di Partinico per la quale
aveva presentato domanda di mobilità e nel merito - previa disapplicazione
dell'art. 4, lettera f, del Regolamento Aziendale mobilità interna, della delibera
commissariale n. 184 del 16.2.2023 e di ogni altro provvedimento ostativo al
riconoscimento del diritto azionato - di volere accertare e dichiarare, nel contesto
della stessa procedura di mobilità, il suo diritto alla precedenza ex art. 21, comma
2, della Legge n. 104/1992 e, dunque, il suo diritto ad essere collocata al posto n. 6
della graduatoria per il profilo di Operatore Tecnico Amministrativo presso il
Coordinamento Area Amministrativa I, davanti alla sig.ra Giaimo Maria, ed al
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
trasferimento presso la detta sede di Partinico o, comunque, presso altro ufficio
nel medesimo Comune, anche in soprannumero.
Si costituiva in giudizio la società
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta
della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
25/03/2024, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento
che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di
note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 6302/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
AR DE EN (Avv. SCALIA ALESSANDRO)
ricorrente
CONTRO
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO (Avv. LI VIGNI
GIORGIO)
AR MO (CONTUMACE)
resistenti
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente
pronunciando:
◊ dichiara il diritto della ricorrente alla precedenza ex art. 21, comma 2, L.
104/1992 nella procedura di mobilità infraziendale di cui all'avviso prot. n.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
249862 del 19/12/2022 e conseguentemente il suo diritto al trasferimento presso
la sede di Partinico;
◊ condanna parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate
in complessivi € 5.300,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato in data 17/5/2023 la ricorrente deduceva di avere, a
seguito dell'intervenuta stabilizzazione operata dall'Azienda convenuta quale
Operatore Tecnico Informatico ed in servizio, dal 30.12.2021, presso il
Dipartimento Interaziendale Farmaceutico in Palermo - partecipato alla
procedura di mobilità intraziendale di cui all'avviso prot. n. 249862 del
19/12/2022, riservata alle figure professionali di Coadiutore Amministrativo e
Operatore Tecnico Informatico, nell'ambito della quale, pur avendo un'invalidità
civile pari al 90% e pur essendo stata riconosciuta portatrice di handicap ai sensi
dell'art. 3, comma 1, della L. n. 104/1992, non le veniva attribuita e riconosciuta la
priorità ex art. 21 della Legge n. 104/1992.
Pertanto chiedeva, in via cautelare, al Tribunale adito di volere ordinare
all'Azienda convenuta il suo trasferimento presso la sede di Partinico per la quale
aveva presentato domanda di mobilità e nel merito - previa disapplicazione
dell'art. 4, lettera f, del Regolamento Aziendale mobilità interna, della delibera
commissariale n. 184 del 16.2.2023 e di ogni altro provvedimento ostativo al
riconoscimento del diritto azionato - di volere accertare e dichiarare, nel contesto
della stessa procedura di mobilità, il suo diritto alla precedenza ex art. 21, comma
2, della Legge n. 104/1992 e, dunque, il suo diritto ad essere collocata al posto n. 6
della graduatoria per il profilo di Operatore Tecnico Amministrativo presso il
Coordinamento Area Amministrativa I, davanti alla sig.ra Giaimo Maria, ed al
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
trasferimento presso la detta sede di Partinico o, comunque, presso altro ufficio
nel medesimo Comune, anche in soprannumero.
Si costituiva in giudizio la società
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