Trib. Pisa, sentenza 09/12/2024, n. 765
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 641/2022 e 643/2022
Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 24/09/2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite recanti N.R.G. 641/2022 e 643/2022, vertenti fra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Brini, presso il cui studio sito in Pontedera, Piazza Curtatone n. 7, elettivamente domicilia
E
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Mariani con indirizzo pec:
Email_1
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni
Per “previa conferma della diffida accertativa e del conseguente atto di precetto, Parte_1 accertare il diritto del sig. ad ottenere le somme portate nell'atto di precetto, redatto Parte_1
sulla diffida accertativa, e notificato in data 25/10/2021 e, conseguentemente, il diritto del comparente ad agire in via esecutiva, respingendo l'opposizione all'esecuzione proposta da
[...]
perché infondata in fatto e diritto. Con vittoria delle spese di lite e competenze del presente CP_1
giudizio e di quello portante il N. R.G. 643/2022 riunito al presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario come da notule che si depositano”.
Per “Si insiste, quindi, per il rigetto del ricorso n. R.g. 641/2023 e per Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni che abbiamo spiegato nel ricorso n. R.g. 643/2022, e, cioè, affinché il giudice accerti e dichiari che nulla è dovuto al sig. in forza del titolo fatto valere, e, per Pt_1
l'effetto, dichiari privo di efficacia il pignoramento introdotto. Vinte le spese”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Nella causa RG. n. 641/2022, con ricorso depositato in data 5.07.2022, ha Parte_1
chiesto la conferma del diritto di agire in via esecutiva nei confronti per la Controparte_1 somma di € 37.868,23, pari alla differenza tra quanto corrisposto dal datore di lavoro e quanto ancora
dovuto a titolo di TFR e residue spettanze retributive. Più in particolare, per quanto di interesse, ha dedotto che:
a) il ricorrente aveva lavorato alle dipendenze di dal 17.6.1991 al 24.1.2012, fino Controparte_1
al maggio 2002 con la qualifica di Imp. Dir. 7 e, successivamente, come Dirigente;
b) la resistente non aveva corrisposto il totale delle competenze dovute, pertanto si era rivolto alla
DTL di Pisa, che emetteva il 20.03.2014 la diffida accertativa n. PI00000/2014-334, ex articolo 12
D.lgs. 124/2004, non opposta dal datore, la quale riconosceva in favore del la somma di € Pt_1
137.890,77;
c) gli aveva corrisposto in data 8/09/2016 la somma di € 104.417,63;
Controparte_1
d) aveva notificato alla società resistente, in data 25.10.2021, un atto di precetto intimante il pagamento della restante somma di € 37.868,23 e successivamente aveva notificato, in data
29.11.2021, il pignoramento presso terzi, come da giudizio recante RG n. 1345/21 innanzi a questo
Tribunale;
e) in data 17.12.2021, aveva depositato opposizione all'esecuzione ex art. 615 Controparte_1 comma 2 c.p.c., chiedendo, in via preliminare, che venisse sospesa l'esecuzione e, nel merito, di accertare e dichiarare che nulla sarebbe dovuto al con conseguente declaratoria Pt_1
d'inefficacia del pignoramento esperito ex articolo 12 D.lgs. 124/2004;
f) il G.E., ritenendo sussistere gravi motivi, sospendeva l'esecuzione, compensava le spese di lite ed assegnava il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito;
g) aveva introdotto il presente giudizio al fine di far dichiarare l'infondatezza dell'opposizione all'esecuzione proposta dalla società resistente, per accertare il diritto dello stesso ad agire in via esecutiva sulle
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 641/2022 e 643/2022
Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 24/09/2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite recanti N.R.G. 641/2022 e 643/2022, vertenti fra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Brini, presso il cui studio sito in Pontedera, Piazza Curtatone n. 7, elettivamente domicilia
E
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Mariani con indirizzo pec:
Email_1
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni
Per “previa conferma della diffida accertativa e del conseguente atto di precetto, Parte_1 accertare il diritto del sig. ad ottenere le somme portate nell'atto di precetto, redatto Parte_1
sulla diffida accertativa, e notificato in data 25/10/2021 e, conseguentemente, il diritto del comparente ad agire in via esecutiva, respingendo l'opposizione all'esecuzione proposta da
[...]
perché infondata in fatto e diritto. Con vittoria delle spese di lite e competenze del presente CP_1
giudizio e di quello portante il N. R.G. 643/2022 riunito al presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario come da notule che si depositano”.
Per “Si insiste, quindi, per il rigetto del ricorso n. R.g. 641/2023 e per Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni che abbiamo spiegato nel ricorso n. R.g. 643/2022, e, cioè, affinché il giudice accerti e dichiari che nulla è dovuto al sig. in forza del titolo fatto valere, e, per Pt_1
l'effetto, dichiari privo di efficacia il pignoramento introdotto. Vinte le spese”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Nella causa RG. n. 641/2022, con ricorso depositato in data 5.07.2022, ha Parte_1
chiesto la conferma del diritto di agire in via esecutiva nei confronti per la Controparte_1 somma di € 37.868,23, pari alla differenza tra quanto corrisposto dal datore di lavoro e quanto ancora
dovuto a titolo di TFR e residue spettanze retributive. Più in particolare, per quanto di interesse, ha dedotto che:
a) il ricorrente aveva lavorato alle dipendenze di dal 17.6.1991 al 24.1.2012, fino Controparte_1
al maggio 2002 con la qualifica di Imp. Dir. 7 e, successivamente, come Dirigente;
b) la resistente non aveva corrisposto il totale delle competenze dovute, pertanto si era rivolto alla
DTL di Pisa, che emetteva il 20.03.2014 la diffida accertativa n. PI00000/2014-334, ex articolo 12
D.lgs. 124/2004, non opposta dal datore, la quale riconosceva in favore del la somma di € Pt_1
137.890,77;
c) gli aveva corrisposto in data 8/09/2016 la somma di € 104.417,63;
Controparte_1
d) aveva notificato alla società resistente, in data 25.10.2021, un atto di precetto intimante il pagamento della restante somma di € 37.868,23 e successivamente aveva notificato, in data
29.11.2021, il pignoramento presso terzi, come da giudizio recante RG n. 1345/21 innanzi a questo
Tribunale;
e) in data 17.12.2021, aveva depositato opposizione all'esecuzione ex art. 615 Controparte_1 comma 2 c.p.c., chiedendo, in via preliminare, che venisse sospesa l'esecuzione e, nel merito, di accertare e dichiarare che nulla sarebbe dovuto al con conseguente declaratoria Pt_1
d'inefficacia del pignoramento esperito ex articolo 12 D.lgs. 124/2004;
f) il G.E., ritenendo sussistere gravi motivi, sospendeva l'esecuzione, compensava le spese di lite ed assegnava il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito;
g) aveva introdotto il presente giudizio al fine di far dichiarare l'infondatezza dell'opposizione all'esecuzione proposta dalla società resistente, per accertare il diritto dello stesso ad agire in via esecutiva sulle
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