Trib. Crotone, sentenza 11/06/2024, n. 480
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 214/2024 RG promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
GIRIMONTE SALVATORE DONATO
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e Controparte_1 difeso, con mandato in atti, dai funzionari delegati dott.ssa Angela , dal dott. CP_2
Vincenzo Precone e dal dott. Fausto Scervino;
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 11.06.2024.
Con ricorso depositato in data la ricorrente indicata in epigrafe, in qualità di docente ha convenuto in giudizio il per il riconoscimento del Controparte_3 diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00/annui ex art. 1, co. 121, l.
107/2015 finalizzato allo svolgimento di attività di formazione da parte del personale docente, prestazione denominata “Carta Elettronica del Docente”.
In particolare, ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del CP_1 convenuto in forza di plurimi contratti a tempo determinato per gli anni scolastici e nei periodi analiticamente indicati nella documentazione versata in atti (cfr. all. contratti fascicolo ricorrente).
1
Sulla base del servizio prestato sostiene di essere stata illegittimamente esclusa dal beneficio economico della cd. “Carta Elettronica del Docente”, in quanto l'erogazione della somma de qua, finalizzata alla formazione del personale docente, è stata riconosciuta solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, ponendosi tale previsione in contrasto con
l'obbligo di formazione del personale a tempo determinato, ai sensi degli artt. 63, 64
CCNL “Contratto Scuola” e della clausola 4 dell'Accordo Quadro del 18.03.1999, con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. e con il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, ex art. 3
Cost.
Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €. 500,00 annui quale docente in servizio Parte_1
a tempo determinato, per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015;
2. condannare, pertanto, il ad Controparte_3 adottare ogni consequenziale adempimento per garantire alla ricorrente l'effettiva fruizione del suddetto beneficio economico mediante accredito su “CARTA DOCENTE” per ciascuno degli anni scolastici
2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
3. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93
c.p.c. al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Il , nel costituirsi in giudizio, preso atto della pronuncia resa dalla Suprema CP_1
Corte, sez. lavoro, n. 10070/2023, verificata la posizione della ricorrente, si dichiarava disponibile a riconoscere la prestazione rivendicata, con espressa richiesta di compensazione delle spese di lite.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter
c.p.c. è così decisa.
***
Il ricorso deve essere accolto.
E' pacifico che l'odierna parte ricorrente abbia prestato servizio in favore dell'Amministrazione convenuta, per gli anni scolastici analiticamente indicati in ricorso senza ricevere la c.d. “Carta Elettronica del Docente” (cfr. contratti di lavoro allegati).
La “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, istituita dalla l.
107/2015, consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di € 500,00
2
annui, finalizzati esemplificativamente all' acquisto di libri e riviste;
biglietti per l'ingresso in musei, eventi culturali, teatri e cinema;
iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento svolti da enti qualificati o accreditati presso il
[...]
. Controparte_4
Siffatto beneficio, tuttavia, è stato riconosciuto unicamente in favore degli assunti a tempo indeterminato, escludendo i docenti che prestano servizio in forza di contratti a tempo determinato.
L'art. 1, co. 121., l. 107/2015, difatti, dispone che:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al Controparte_4 profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile” 1 .
Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma
122, il quale prevede che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_5 adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 214/2024 RG promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
GIRIMONTE SALVATORE DONATO
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e Controparte_1 difeso, con mandato in atti, dai funzionari delegati dott.ssa Angela , dal dott. CP_2
Vincenzo Precone e dal dott. Fausto Scervino;
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 11.06.2024.
Con ricorso depositato in data la ricorrente indicata in epigrafe, in qualità di docente ha convenuto in giudizio il per il riconoscimento del Controparte_3 diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00/annui ex art. 1, co. 121, l.
107/2015 finalizzato allo svolgimento di attività di formazione da parte del personale docente, prestazione denominata “Carta Elettronica del Docente”.
In particolare, ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del CP_1 convenuto in forza di plurimi contratti a tempo determinato per gli anni scolastici e nei periodi analiticamente indicati nella documentazione versata in atti (cfr. all. contratti fascicolo ricorrente).
1
Sulla base del servizio prestato sostiene di essere stata illegittimamente esclusa dal beneficio economico della cd. “Carta Elettronica del Docente”, in quanto l'erogazione della somma de qua, finalizzata alla formazione del personale docente, è stata riconosciuta solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, ponendosi tale previsione in contrasto con
l'obbligo di formazione del personale a tempo determinato, ai sensi degli artt. 63, 64
CCNL “Contratto Scuola” e della clausola 4 dell'Accordo Quadro del 18.03.1999, con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. e con il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, ex art. 3
Cost.
Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €. 500,00 annui quale docente in servizio Parte_1
a tempo determinato, per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015;
2. condannare, pertanto, il ad Controparte_3 adottare ogni consequenziale adempimento per garantire alla ricorrente l'effettiva fruizione del suddetto beneficio economico mediante accredito su “CARTA DOCENTE” per ciascuno degli anni scolastici
2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
3. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93
c.p.c. al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Il , nel costituirsi in giudizio, preso atto della pronuncia resa dalla Suprema CP_1
Corte, sez. lavoro, n. 10070/2023, verificata la posizione della ricorrente, si dichiarava disponibile a riconoscere la prestazione rivendicata, con espressa richiesta di compensazione delle spese di lite.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter
c.p.c. è così decisa.
***
Il ricorso deve essere accolto.
E' pacifico che l'odierna parte ricorrente abbia prestato servizio in favore dell'Amministrazione convenuta, per gli anni scolastici analiticamente indicati in ricorso senza ricevere la c.d. “Carta Elettronica del Docente” (cfr. contratti di lavoro allegati).
La “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, istituita dalla l.
107/2015, consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di € 500,00
2
annui, finalizzati esemplificativamente all' acquisto di libri e riviste;
biglietti per l'ingresso in musei, eventi culturali, teatri e cinema;
iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento svolti da enti qualificati o accreditati presso il
[...]
. Controparte_4
Siffatto beneficio, tuttavia, è stato riconosciuto unicamente in favore degli assunti a tempo indeterminato, escludendo i docenti che prestano servizio in forza di contratti a tempo determinato.
L'art. 1, co. 121., l. 107/2015, difatti, dispone che:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al Controparte_4 profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile” 1 .
Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma
122, il quale prevede che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_5 adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la
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