Trib. Pescara, sentenza 21/11/2024, n. 573
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Testo completo
Fascicolo n. 1043/2023
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 21.11.2024
PROMOSSO DA
TT NO avv.ti PACIONE Giuliana e DI CARLO Ilia, Via Marche 4 - Cepagatti (Pe)
CONTRO
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI
PROFESSIONISTI avv. LUCIANO Carla, C.so G. Mazzini 65 - Campobasso
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 8.8.2023 TT NO proponeva opposizione avverso un decreto ex art. 633 c.p.c. (n.122/2023) emesso da questo Ufficio in funzione di magistratura del lavoro, recante l'ingiunzione del pagamento in favore di CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI della complessiva somma di €74.462,86 per omesso versamento dei contributi soggettivo, integrativo e di maternità, in relazione alle annualità contributive 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 (oltre oneri accessori).
L'opponente eccepiva:
• di essere stato iscritto all'Albo dei Geometri di Isernia dal 1999 fino al febbraio 2020, tuttavia senza mai aver esercitato la professione e non aver mai percepito compensi ad hoc;
ed infatti alla data del 31.12.2004 risultava cessata la partita IVA n.00411540941, attribuita per l'esercizio della professione, né risultava denunciato alcun reddito imponibile derivante dall'attività libera professionale dal 2003 al 2008 (10 mesi) e dal 2013 (anno di reiscrizione d'ufficio alla Cassa, dopo la cancellazione nell'ottobre 2008) al 2020 (2 mesi);
(cfr. doc. 3);
per i primi anni aveva versato il solo contributo di solidarietà in ragione della temporanea facoltà di scelta tra Cassa e Gestione INPS;
• nelle funzioni di Amministratore unico della TT S.r.l., dal 14.2.2002 (cfr. doc. 4), come anche di VUESSE COSTRUZIONI S.r.l., dal 15.1.2020, non aveva mai sfruttato conoscenze proprie delle competenze di un geometra, in quanto l'attività prevalente di entrambe le società è relativa all'edilizia e lavori generali di costruzione e di costruzione di edili residenziali e non residenziali, ma le attività in concreto svolte si allontanavano dall'attività prevalente investendo il ricorrente di competenze ulteriori e diverse da quelle di geometra ovvero talmente elementari e didattiche da esulare da quelle di cui dovrebbe essere in possesso un libero professionista;
• ad ogni modo nell'esercizio dell'attività di impresa per la realizzazione di opere peculiari all'edilizia (tra cui fornitura e posa in opera di infissi), si era sempre avvalso di altre figure professionali, sia dipendenti sia liberi professionisti, limitandosi a svolgere attività di amministratore di società;
produceva all'uopo varia documentazione (cedolino per comprovare il rapporto di lavoro con il dipendente ER AN;
fatture e contratti di appalto con terzi professionisti);
• il contrasto delle vigenti previsioni dell'art.5 dello Statuto della Cassa con l'art.22, commi 1 e 2, della L.773/1982.
La CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI si costituiva in giudizio insistendo per la conferma del d.i.
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opposto e contestando le eccezioni avversarie.
Istruita documentalmente, la controversia, trattenuta in decisione ex art.127-ter c.p.c. all'esito della discussione tenuta mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
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L'iscrizione del ricorrente alla Cassa convenuta consegue alla iscrizione del ricorrente all'Albo dei Geometri, in applicazione dell'art.5 (Iscritti) dello Statuto della Cassa che prevede che “5.1 Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs. 30/6/1994 n. 509. Possono essere iscritti alla Cassa i geometri praticanti iscritti negli appositi registri istituiti a norma dell'art. 2 della legge n. 75/85 Il geometra praticante ha facoltà di essere iscritto alla Cassa per il periodo effettivo del tirocinio, per una durata massima di 24 mesi. I rapporti tra la Cassa e gli iscritti agli albi dei geometri sono regolamentati dalla normativa vigente e dagli appositi Regolamenti”.
La Corte di Cassazione ha ritenuto la legittimità di tali previsioni regolamentari, affermando i seguenti consolidati principi:
• “In tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta Cassa che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731 - 01,
che in motivazione ha spiegato che “(…) Invero, premesso che dopo la c.d. legge Dini di riforma complessiva del sistema pensionistico
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