Trib. Firenze, sentenza 02/01/2025, n. 7

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 02/01/2025, n. 7
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 7
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona del giudice on. Liliana Anselmo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di 1° grado iscritta in data 25.05.2021 al N. R.G.C.A. 6157/2021, promossa da
ON RI UR, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo LANDINI
-attrice- contro


1-CONDOMINIO di VIA DON PEROSI nr. 38 in FIRENZE, in persona dell'amministratore p.t. geom. Aurelio FRACASSO,
rappresentato e difeso dall'Avv.
Alberto PANCANI
2-FRACASSO AURELIO, in proprio quale ex amministratore del
SuperCondominio “Perosi Generale” in Via Don Perosi 2-50 in Firenze, rappresentato e difeso dall'Avv. RA TORRETTA
3-SUPERCONDOMINIO “PEROSI GENERALE” in Via Don Perosi 2-50, amministrato dallo ST LI S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Renato CIAMPELLI e dall'Avv. Tiziano CRESCI
4- BARAGLI MICHELE, in proprio quale legale rappresentante p.t. dello ST
LI s.r.l., rappresentato e difeso dall'Avv. Renato CIAMPELLI e dall'Avv. Tiziano
CRESCI
-convenuti-
E
SOCIETA' REALE MUTUA Ass.ni S.p.a., in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Rita CAVEZZUTI
-terza chiamata in causa-
OGGETTO: Condominio, impugnazione di delibera assembleare, spese condominiali.
Conclusioni rassegnate all'udienza dell'11.7.2024
Per l'attrice: l'Avv. Riccardo Landini , quale procuratore costituito della signora NI MA RA, precisa le conclusioni, riportandosi alle conclusioni formulate nella prima memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c. e nell'atto di citazione, chiedendo inoltre la declaratoria di inammissibilità della costituzione del
Condominio civico 38 e del Supercondominio n 2-50 Via Perosi per le ragioni indicate nella prima memoria, e la nullità radicale e\o la annullabilità di tutte le delibere impugnate, in particolare delle delibere che revocano il precedente amministratore e nominano l'amministratore attuale del supercondominio perché affette da nullità radicale. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta: – dichiarare inammissibili e/o improponibili e comunque respingere tutte le istanze e contestazioni di controparte avanzate, in ulteriore denegata ipotesi, per i motivi e le ragioni esposte e perchè infondate in fatto ed in diritto e non provate. Si riportano le precisazioni delle conclusioni nel merito specificando i singoli punti richiamati nell'atto di citazione e nella prima memoria:
1--- Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, - in via preliminare sospendere l'esecutività della delibera del 5.01.2021 del Supercondominio “Perosi generale” via Perosi n 2-50 Firenze – in via preliminare sospendere l'esecutività della delibera del 8.3.2021 al punto n 5, del supercondominio “Perosi generale” via Perosi n 2-50 Firenze.
2---Piaccia al Tribunale di Firenze adito dichiarare la nullità radicale delle delibere assembleari, riscontrabile in ogni stato e grado di giudizio, del 30.10.2019 e del 20.11.2019, e 18.12.2029 del
Supercondominio via Perosi 2-50 Generale, con le quali è stato nominato il nuovo amministratore e revocato il precedente con il voto dei soli rappresentanti di palazzina e di solo alcuni di essi – Sulla base della istanza prodotta ex art 210 cpc si consenta a parte attrice la presa in visione della documentazione richiesta il 26\01\2021, e la estrazione di copia da allegare al presente processo ex art 183 cpc, a seguito di tale presa in visione. Si rinnovano le istanze istruttorie e quelle ex art 210 depositate nel corso del processo
3---Dichiarare le delibere del 5.1.2021 e del 8.3.2021 del Supercondominio “Perosi Generale” illegittime per le motivazioni esposte ed affette da nullità e\o da annullabilità per le ragioni tutte esposte in narrativa, impugnate ex art 1137 cc.
4---Sia considerata la mancata partecipazione dei due condomini Supercondominio e civico 38 di via
Perosi, assenti anche alla mediazione delegata dal Giudice, e degli altri chiamati in mediazione per tre procedimenti di mediazione assenti, a tutte le mediazioni sin qui svolte sotto il profilo della previsione normativa prevista dall'art 5 e 8 del d.lgsl 28\2010 e successive modifiche come contenuto e descritto nell'atto di citazione, e sia considerato ai fini della prova ex art 116 cpc. Sia considerata la mancata partecipazione dei due amministratori personalmente, assenti anche alla mediazione delegata dal Giudice,
e degli altri chiamati in mediazione per tre procedimenti di mediazione assenti, a tutte le mediazioni sin qui svolte sotto il profilo della previsione normativa prevista dall'art 5 e 8 del d.lgsl 28\2010 e successive modifiche come contenuto e descritto nell'atto di citazione, e sia considerato ai fini della prova ex art 116 cpc.
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5---Dichiarare la responsabilità prevista dall'art 96 c.p.c. delle parti che non si sono presentate in mediazione e condannarle ex art 96 co.3 al pagamento, a parte attrice, di una somma equitativamente determinata.
6---Nel merito ai punti 2 e 3 dell'atto di citazione. Accertare la responsabilità di ST LI SR e di
FR Aurelio per responsabilità professionale per mala gestio in violazione degli articoli 1218, 1710,
1703 e 1730, per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale ex art 2051 e 2043 cc e condannarli al risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale (omnicomprensivo e secondo equità), per il pregiudizio arrecato con la loro condotta negligente, imprudente e imperita, nell'esercizio della loro attività professionale;

7---Sentire condannare l'amministratore Aurelio FR e IC LI per responsabilità professionale per i fatti descritti nell'atto di citazione al punto 1. al punto 1.1 dell'amministratore IC
LI ed Aurelio FR per omessa convocazione della assemblea per la approvazione del rendiconto condominiale entro i termini di legge. Aurelio FR si rinvia al punto 2.1 per violazione degli obblighi di diligenza dell'amministratore perché non rispetta per tempo le consegne ed omette la presa in visione a parte attrice della documentazione richiesta, perchè non fornisce la prova dei giustificativi nella rendicontazione del supercondominio delle somme incassate e dell'entità causale degli esborsi. Entrambi gli amministratori per la responsabilità emergente dalla CT del dr. Bettarini. Entrambi gli amministratori per i punti contenuti nell'atto di citazione anche ai punti 2,3 e ai relativi paragrafi e nella prima memoria.
8---Condannare la Reale Mutua Assicurazioni come terzo chiamato dall'amministratore M. LI.
9---Sentire condannare il Condominio Perosi n 38, anche in merito al punto 3.3 dell'atto di citazione e del punto n. 4 della prima memoria, risarcendo i danni subiti e documentati secondo le normative indicate negli atti, che qui si richiamano ed il preventivo allegato alla terza memoria di riparazione per i danni alla guardiola del portiere alla toilette.
10---Sentire condannare il Supercondominio, previo controllo sulle Tabelle millesimali in quanto prive di corretto calcolo e per la mancata corretta rendicontazione nel bilancio.
11---Sentire condannare il Supercondominio Perosi Generale, ed il Condominio Perosi n 38, al rimborso delle somme di cui quest'ultimo ha beneficiato secondo una non corretta contabilizzazione millesimale delle quote condominiali, e\o sulla base di errori contabili, o di richieste di quanto non dovuto, tramite i mav di parte attrice, e le quote di solidarietà elargite per Toscana AL s.r.l., e per ogni altra spesa illegittimamente richiesta e percepita;

12--- Condannare il Supercondominio “Perosi Generale” n 2-50 alla restituzione di quanto ingiustamente percepito, da parte attrice, sulla base sentenza del Tribunale di Firenze rg. n.12820\2015 ex art 2377 c.c.
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13---Condannare il Supercondominio via Perosi Generale al risarcimento dei danni subiti da parte attrice secondo somma da stabilirsi per equità. Sulla base della perizia del dr. Bettarini condannare alla restituzione delle somme illegittimamente percepite dal supercondominio in conseguenza della morosità ingenerata dal mancato versamento per trimestre delle somme illegalmente trattenute, sul conto corrente.
14---Condannare amministratori uscente e entrante Aurelio FR e ST LI SR, sulla base di quanto in narrativa descritto negli atti, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore in conseguenza del danno subito, secondo quanto ritenuto di giustizia o che, in misura maggiore o minore, sarà ritenuta di giustizia, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal giorno della domanda sino al soddisfo.
15---Sia condannato il condominio civico 38 di via Perosi al risarcimento per avere agito in assenza di mandato a rappresentare parte attrice.
Sia acquisita la perizia ai fini probatori ed ogni altro documento presentato da parte attrice. Si rinnova la richiesta di citazione dei testi contenuta negli atti e nelle memorie, tutti nessuno escluso, e di acquisizione ai fini della prova, della loro sottoposizione ad esame come contenuto nella seconda memoria la CTU. In via istruttoria e con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, qualora il Giudice non voglia accogliere ogni punto di domanda ma solo parzialmente alcune di esse, sia valutata la mancata partecipazione alle mediazioni, delle parti chiamate, e siano compensate le spese processuali. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali, cap ed IVA di legge;

Per il Supercondominio “Perosi Generale” via Don Perosi 2-50, Firenze; IN VIA
PRINCIPALE come da memoria ex art. 183 co. VI n. 1 e quindi affinché l'Ecc.mo Tribunale voglia respingere le domande formulate dall'attrice nei confronti del Supercondominio Generale Perosi in quanto infondate in fatto e diritto;
- in subordine, in via istruttoria, per l'accoglimento delle istanze proposte con la memoria ex art. 183 co. Vi n. 2 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi.

Per ST LI s.r.l.: conclude come da memoria ex art. 183 co. VI n. 1 e quindi
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