Trib. Napoli, sentenza 22/11/2024, n. 582
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Testo completo
n. r. g. 12133 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. R S - Presidente-
Dott.ssa V R - Giudice -
Dott.ssa V C - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12133 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
2.05.1975 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
S ARA presso la quale elettivamente domicilia in
Napoli alla via Giacinto Gigante n. 80
E
CF nata a [...] CP_2 C.F._2 il 28.8.1975 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. S ARA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Giacinto Gigante n. 80
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1
Con ricorso depositato il 06/07/2024 e Controparte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio a CP_2
(CUBA) il 30/12/1997 e che dalla loro unione erano nate CP_3
in data 10.09.1998 e in data 5.12.2002, riferendo Per_1 Per_2 che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli in data 07.12.2011, era intervenuta separazione in forza sentenza n. 8722/2013 del Tribunale di Napoli resa nel procedimento RG 19422/2011 chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, da intendersi scioglimento, trattandosi di matrimonio trascritto in Italia ma celebrato in ordinamento straniero.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art.
473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L. 1.12.1970
n.898, così come modificata dalla L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. R S - Presidente-
Dott.ssa V R - Giudice -
Dott.ssa V C - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12133 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
2.05.1975 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
S ARA presso la quale elettivamente domicilia in
Napoli alla via Giacinto Gigante n. 80
E
CF nata a [...] CP_2 C.F._2 il 28.8.1975 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. S ARA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Giacinto Gigante n. 80
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1
Con ricorso depositato il 06/07/2024 e Controparte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio a CP_2
(CUBA) il 30/12/1997 e che dalla loro unione erano nate CP_3
in data 10.09.1998 e in data 5.12.2002, riferendo Per_1 Per_2 che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli in data 07.12.2011, era intervenuta separazione in forza sentenza n. 8722/2013 del Tribunale di Napoli resa nel procedimento RG 19422/2011 chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, da intendersi scioglimento, trattandosi di matrimonio trascritto in Italia ma celebrato in ordinamento straniero.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art.
473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L. 1.12.1970
n.898, così come modificata dalla L.
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