Trib. Milano, sentenza 03/01/2025, n. 48
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Testo completo
N. R.G. 1408/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marta Bianca de' Costanzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1408/2023 promossa da:
LU SO OL (C.F. [...]), personalmente nonché quale legale rappresentante pro tempore della "LA VINATA S.n.c. di UC SO OL e AB Testa"
(C.F. & P.IVA 09788160969), rappresentato e difeso dall'avv. Marino Caserta (C.F.
[...]), elettivamente domiciliato presso e nello studio dello stesso in Milano, Via
Brera n. 6. ATTORE/I contro
COMUNE DI NO (C.F. 01199250158), in persona del Sindaco pro tempore PP Sala, rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Antonello Mandarano (C.F. [...]) e Anna
Tavano (C.F. [...]), presso i quali è elettivamente domiciliato in Milano, via della Guastalla n. 6, negli Uffici dell'Avvocatura Comunale.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di p.c. depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la società La TA S.n.c. ed il legale rappresentante della stessa UC SO OL hanno impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n.
20220430567892463731626, del 24.11.2022, notificato in data 30.11.2022, per il pagamento del complessivo importo di € 11.596,24, azionato dal Comune di Milano per il recupero del canone di
pagina 1 di 8
occupazione abusiva di suolo pubblico di cui all'invito di pagamento n. 50/2018, mai saldato.
Parte attrice ha dedotto quanto segue.
L'avviso di accertamento esecutivo opposto fa riferimento al mancato pagamento di una “lettera di invito” (doc. 2), con la quale il Comune di Milano, chiedeva di corrispondere il “canone di occupazione dovuto” pari ad un anno (dal gg 1/1/2018 al gg 31/12/2018) sulla base di un verbale di contestazione del 12/02/2018, ex art. 20 Regolamento Cosap.
Il citato verbale veniva redatto da alcuni Agenti della P.L., che accertavano un'occupazione difforme rispetto alla concessione per l'apposizione di “pendoni in materiale plastico … non a completa chiusura”. Successivamente il Comune di Milano, Settore Riscossioni, provvedeva ad inviare una lettera di invito prendendo a riferimento una tipologia di occupazione diversa rispetto ai pendoni, ovvero quella che prende il nome di “controventature permanenti”. La società attrice contesta di avere mai realizzato una struttura permanente, adducendo la conformità di quanto realizzato alla concessione rilasciata dal Comune di Milano per il medesimo spazio, oltre al regolare pagamento del canone effettuato da parte della stessa società attrice per l'anno 2018, pari ad euro 4.312,51.
La difesa di parti attrici ha concluso chiedendo di dichiarare la nullità/annullabilità dell'avviso di accertamento esecutivo per carenza di motivazione e per la non certezza e liquidità del credito azionato, oltre che per l'insussistenza della violazione, perché i fatti contestati non corrispondono ad alcuna violazione di norme. In via subordinata ha chiesto di rideterminare il canone richiesto sulla base della temporaneità dell'abuso e di scorporare quanto pagato a titolo di Cosap per l'annualità cui si riferisce l'accertamento (anno 2018).
Si è costituito, con comparsa depositata telematicamente in data 1.06.2023, il Comune di Milano, che ha dedotto ed eccepito quanto segue.
La società La TA S.n.c. era titolare di concessione per l'occupazione di suolo pubblico in prossimità di Via Casale 3, mediante tavoli, sedie, tenda ombra-sole e ombrelloni, contenente l'indicazione di particolari condizioni, rilasciata dal Comune di Milano in data 27.04.2017.
In data 12.02.2018 Agenti della Polizia Locale effettuavano un sopralluogo in Via Casale 3, accertando e contestando, attraverso l'elevazione del verbale n. 76826433, accompagnato dal verbale di sopralluogo n. 3327 e dalla relativa documentazione fotografica, “l'occupazione suolo e spazio pubblico DIFFORME rispetto OSP 11200/2017 mediante tavoli, sedie, ombrelloni delimitati su 4 lati da pendoni in materiale plastico. Si precisa che l'occupazione in questione è posizionata a mt. 1,00 dal muro dello stabile”. Il verbale regolarmente redatto veniva notificato alla TA e al OL e conteneva l'irrogazione della sanzione ex art. 20, comma 3, lett. c) del Regolamento COSAP, con espresso avviso che sarebbero seguite le notificazioni per il recupero dell'indennità e per la sanzione, di cui, rispettivamente, alla lett. a) e b) dell'art. 20, comma 3, del Regolamento COSAP. Le parti attrici hanno presentato osservazioni scritte, hanno provveduto al pagamento della sanzione di cui alla lett. c del citato art. 20 e il Settore Finanze ed Oneri Tributari ha emesso e notificato l'avviso n. 50/2018, per l'importo di € 11.212,53 dovuto a titolo d'indennità ex art. 20, comma 3, lett a), del Regolamento COSAP;
non risultando pervenuto alcun pagamento da parte dell'intimato, il Comune di Milano ha provveduto ad emettere, ex art. 1, comma 792, L. 160/2019, l'atto di riscossione n. 2022 0430567892463731626 per euro 11.596,24.
pagina 2 di 8
Il Comune convenuto ha concluso deducendo la legittimità della procedura di riscossione e del procedimento amministrativo in tutte le loro fasi, la certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, oltre alla correttezza della cifra dovuta, calcolata secondo parametri legislativamente previsti
e comunicati e, quindi, conosciuti dal debitore ingiunto.
Nel corso della prima udienza del 21.06.2023, questo giudice concedeva i termini ex art. 183, 6° comma, 1-2-3 c.p.c.;
ammessi alcuni capitoli di prova formulati dalla difesa di parte attrice, si procedeva all'assunzione di un teste nel corso dell'udienza del 27.02.2024, all'esito della quale, ritenuta la causa sufficientemente istruita, veniva fissata udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, con termine perentorio per il deposito delle note sostitutive d'udienza al 4.07.2024;
con ordinanza del 8.07.2024, questo Giudice verificato il deposito delle note contenenti la precisazione delle conclusioni, assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
La fattispecie dedotta in giudizio richiede un sia pur breve, preliminare inquadramento normativo.
Quanto alla natura e alle caratteristiche dell'atto impugnato, si osserva che il Comune di Milano ha agito mediante un avviso di accertamento esecutivo, previsto e disciplinato dall'art. 1, comma 792, L. n. 160/2019.
Si tratta di un atto impositivo-esattivo, che supera il binomio ruolo/cartella esattoriale e fa discendere dal decorso del termine di 60 giorni entro cui effettuare il pagamento la portata costitutiva della natura di titolo esecutivo dell'avviso di accertamento. In sostanza l'atto ha valore di titolo esecutivo e di precetto. Contro lo stesso l'intimato può proporre opposizione dinanzi all'Autorità Giudiziaria
Ordinaria competente, secondo il disposto dall'art. 3 del R.D. 14.4.1910 n. 639, così come modificato dal D.Lgs. 150/2011 art. 32, nel termine di 30 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento esecutivo.
Dal punto di vista della pretesa sostanziale, non pare inutile richiamare quanto affermato dalla Suprema
Corte in merito alla natura del canone per cui è causa. In particolare, la Corte di Cassazione (si veda Cass.
6.08.2009 n. 18037) ha stabilito che: “Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63 D.L.vo n. 466/97, come modificato dall'art. 31 della L. n. 448 del 1998, è stato concepito dal legislatore come un quid ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dalla tassa per l'occupazione di aree pubbliche;
esso è, infatti, configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo….”. L'art. 63 del citato D.lg. 446/1997, prevede la facoltà per i Comuni di “prevedere per l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile …sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.” Il primo comma dell'art. 63 prevede che l'ente preposto possa discrezionalmente scegliere, mediante regolamento, approvato secondo quanto stabilito dall'art. 52 del D.lg. 446/1997, se applicare una tassa
o un canone;
l'amministrazione del Comune di Milano ha scelto di applicare un canone a tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, mediante regolamento, in vigore dal 1.01.2000. L'art. 20 del regolamento, rubricato “Occupazioni abusive” stabilisce che: “
1. Le occupazioni effettuate senza concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni: a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o di autorizzazione;
b)
pagina 3 di 8 che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione o dell'autorizzazione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione o dell'autorizzazione medesima.
2. Ai fini dell'applicazione del canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile;
altrimenti si considerano temporanee ed in quest'ultimo caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.
3. L'accertamento dell'occupazione abusiva, effettuata mediante verbale redatto da competente pubblico ufficiale, comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere: a) un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata aumentata del 30% (trenta per cento);
b) una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689;
c) le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs. 30/04/92 n. 285. 4. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, il Comune ordina al trasgressore la rimozione dei mezzi di occupazione assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito delle relative spese. In tal caso il Comune non risponde dei danni causati ai mezzi di occupazione durante la rimozione.”
Quanto alla natura dell'azione svolta da La TA e dal OL, deve essere qualificata come azione di accertamento negativo in ordine alla sussistenza del credito richiesto dal Comune;
infatti, indipendentemente dalle conclusioni finali volte alla mera dichiarazione di illegittimità/nullità dell'atto impugnato, alla luce delle considerazioni espresse nel corpo della citazione, può considerarsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marta Bianca de' Costanzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1408/2023 promossa da:
LU SO OL (C.F. [...]), personalmente nonché quale legale rappresentante pro tempore della "LA VINATA S.n.c. di UC SO OL e AB Testa"
(C.F. & P.IVA 09788160969), rappresentato e difeso dall'avv. Marino Caserta (C.F.
[...]), elettivamente domiciliato presso e nello studio dello stesso in Milano, Via
Brera n. 6. ATTORE/I contro
COMUNE DI NO (C.F. 01199250158), in persona del Sindaco pro tempore PP Sala, rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Antonello Mandarano (C.F. [...]) e Anna
Tavano (C.F. [...]), presso i quali è elettivamente domiciliato in Milano, via della Guastalla n. 6, negli Uffici dell'Avvocatura Comunale.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di p.c. depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la società La TA S.n.c. ed il legale rappresentante della stessa UC SO OL hanno impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n.
20220430567892463731626, del 24.11.2022, notificato in data 30.11.2022, per il pagamento del complessivo importo di € 11.596,24, azionato dal Comune di Milano per il recupero del canone di
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occupazione abusiva di suolo pubblico di cui all'invito di pagamento n. 50/2018, mai saldato.
Parte attrice ha dedotto quanto segue.
L'avviso di accertamento esecutivo opposto fa riferimento al mancato pagamento di una “lettera di invito” (doc. 2), con la quale il Comune di Milano, chiedeva di corrispondere il “canone di occupazione dovuto” pari ad un anno (dal gg 1/1/2018 al gg 31/12/2018) sulla base di un verbale di contestazione del 12/02/2018, ex art. 20 Regolamento Cosap.
Il citato verbale veniva redatto da alcuni Agenti della P.L., che accertavano un'occupazione difforme rispetto alla concessione per l'apposizione di “pendoni in materiale plastico … non a completa chiusura”. Successivamente il Comune di Milano, Settore Riscossioni, provvedeva ad inviare una lettera di invito prendendo a riferimento una tipologia di occupazione diversa rispetto ai pendoni, ovvero quella che prende il nome di “controventature permanenti”. La società attrice contesta di avere mai realizzato una struttura permanente, adducendo la conformità di quanto realizzato alla concessione rilasciata dal Comune di Milano per il medesimo spazio, oltre al regolare pagamento del canone effettuato da parte della stessa società attrice per l'anno 2018, pari ad euro 4.312,51.
La difesa di parti attrici ha concluso chiedendo di dichiarare la nullità/annullabilità dell'avviso di accertamento esecutivo per carenza di motivazione e per la non certezza e liquidità del credito azionato, oltre che per l'insussistenza della violazione, perché i fatti contestati non corrispondono ad alcuna violazione di norme. In via subordinata ha chiesto di rideterminare il canone richiesto sulla base della temporaneità dell'abuso e di scorporare quanto pagato a titolo di Cosap per l'annualità cui si riferisce l'accertamento (anno 2018).
Si è costituito, con comparsa depositata telematicamente in data 1.06.2023, il Comune di Milano, che ha dedotto ed eccepito quanto segue.
La società La TA S.n.c. era titolare di concessione per l'occupazione di suolo pubblico in prossimità di Via Casale 3, mediante tavoli, sedie, tenda ombra-sole e ombrelloni, contenente l'indicazione di particolari condizioni, rilasciata dal Comune di Milano in data 27.04.2017.
In data 12.02.2018 Agenti della Polizia Locale effettuavano un sopralluogo in Via Casale 3, accertando e contestando, attraverso l'elevazione del verbale n. 76826433, accompagnato dal verbale di sopralluogo n. 3327 e dalla relativa documentazione fotografica, “l'occupazione suolo e spazio pubblico DIFFORME rispetto OSP 11200/2017 mediante tavoli, sedie, ombrelloni delimitati su 4 lati da pendoni in materiale plastico. Si precisa che l'occupazione in questione è posizionata a mt. 1,00 dal muro dello stabile”. Il verbale regolarmente redatto veniva notificato alla TA e al OL e conteneva l'irrogazione della sanzione ex art. 20, comma 3, lett. c) del Regolamento COSAP, con espresso avviso che sarebbero seguite le notificazioni per il recupero dell'indennità e per la sanzione, di cui, rispettivamente, alla lett. a) e b) dell'art. 20, comma 3, del Regolamento COSAP. Le parti attrici hanno presentato osservazioni scritte, hanno provveduto al pagamento della sanzione di cui alla lett. c del citato art. 20 e il Settore Finanze ed Oneri Tributari ha emesso e notificato l'avviso n. 50/2018, per l'importo di € 11.212,53 dovuto a titolo d'indennità ex art. 20, comma 3, lett a), del Regolamento COSAP;
non risultando pervenuto alcun pagamento da parte dell'intimato, il Comune di Milano ha provveduto ad emettere, ex art. 1, comma 792, L. 160/2019, l'atto di riscossione n. 2022 0430567892463731626 per euro 11.596,24.
pagina 2 di 8
Il Comune convenuto ha concluso deducendo la legittimità della procedura di riscossione e del procedimento amministrativo in tutte le loro fasi, la certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, oltre alla correttezza della cifra dovuta, calcolata secondo parametri legislativamente previsti
e comunicati e, quindi, conosciuti dal debitore ingiunto.
Nel corso della prima udienza del 21.06.2023, questo giudice concedeva i termini ex art. 183, 6° comma, 1-2-3 c.p.c.;
ammessi alcuni capitoli di prova formulati dalla difesa di parte attrice, si procedeva all'assunzione di un teste nel corso dell'udienza del 27.02.2024, all'esito della quale, ritenuta la causa sufficientemente istruita, veniva fissata udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, con termine perentorio per il deposito delle note sostitutive d'udienza al 4.07.2024;
con ordinanza del 8.07.2024, questo Giudice verificato il deposito delle note contenenti la precisazione delle conclusioni, assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
La fattispecie dedotta in giudizio richiede un sia pur breve, preliminare inquadramento normativo.
Quanto alla natura e alle caratteristiche dell'atto impugnato, si osserva che il Comune di Milano ha agito mediante un avviso di accertamento esecutivo, previsto e disciplinato dall'art. 1, comma 792, L. n. 160/2019.
Si tratta di un atto impositivo-esattivo, che supera il binomio ruolo/cartella esattoriale e fa discendere dal decorso del termine di 60 giorni entro cui effettuare il pagamento la portata costitutiva della natura di titolo esecutivo dell'avviso di accertamento. In sostanza l'atto ha valore di titolo esecutivo e di precetto. Contro lo stesso l'intimato può proporre opposizione dinanzi all'Autorità Giudiziaria
Ordinaria competente, secondo il disposto dall'art. 3 del R.D. 14.4.1910 n. 639, così come modificato dal D.Lgs. 150/2011 art. 32, nel termine di 30 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento esecutivo.
Dal punto di vista della pretesa sostanziale, non pare inutile richiamare quanto affermato dalla Suprema
Corte in merito alla natura del canone per cui è causa. In particolare, la Corte di Cassazione (si veda Cass.
6.08.2009 n. 18037) ha stabilito che: “Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63 D.L.vo n. 466/97, come modificato dall'art. 31 della L. n. 448 del 1998, è stato concepito dal legislatore come un quid ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dalla tassa per l'occupazione di aree pubbliche;
esso è, infatti, configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo….”. L'art. 63 del citato D.lg. 446/1997, prevede la facoltà per i Comuni di “prevedere per l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile …sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.” Il primo comma dell'art. 63 prevede che l'ente preposto possa discrezionalmente scegliere, mediante regolamento, approvato secondo quanto stabilito dall'art. 52 del D.lg. 446/1997, se applicare una tassa
o un canone;
l'amministrazione del Comune di Milano ha scelto di applicare un canone a tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, mediante regolamento, in vigore dal 1.01.2000. L'art. 20 del regolamento, rubricato “Occupazioni abusive” stabilisce che: “
1. Le occupazioni effettuate senza concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni: a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o di autorizzazione;
b)
pagina 3 di 8 che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione o dell'autorizzazione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione o dell'autorizzazione medesima.
2. Ai fini dell'applicazione del canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile;
altrimenti si considerano temporanee ed in quest'ultimo caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.
3. L'accertamento dell'occupazione abusiva, effettuata mediante verbale redatto da competente pubblico ufficiale, comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere: a) un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata aumentata del 30% (trenta per cento);
b) una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689;
c) le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs. 30/04/92 n. 285. 4. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, il Comune ordina al trasgressore la rimozione dei mezzi di occupazione assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito delle relative spese. In tal caso il Comune non risponde dei danni causati ai mezzi di occupazione durante la rimozione.”
Quanto alla natura dell'azione svolta da La TA e dal OL, deve essere qualificata come azione di accertamento negativo in ordine alla sussistenza del credito richiesto dal Comune;
infatti, indipendentemente dalle conclusioni finali volte alla mera dichiarazione di illegittimità/nullità dell'atto impugnato, alla luce delle considerazioni espresse nel corpo della citazione, può considerarsi
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