Trib. Pisa, sentenza 21/11/2024, n. 705

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pisa, sentenza 21/11/2024, n. 705
Giurisdizione : Trib. Pisa
Numero : 705
Data del deposito : 21 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro

N.R.G. 1292/2023
Il Giudice del Lavoro, S F, all'udienza del 21.11.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
D V ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;

ricorrente
CONTRO
(P.IVA.: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del pro tempore, e CP_2 [...]
Controparte_3
(C.F.: , in persona del Dirigente pro tempore, rappresentati ex
[...] P.IVA_2
art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa quale funzionaria delegata CP_4 dall'Amministrazione resistente, domiciliati presso l' Controparte_5
resistente
OGGETTO: Accertamento del diritto a percepire il compenso individuale accessorio
Conclusioni
Per la parte ricorrente “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per le Parte_1
causali di cui in premessa, contrariis reiectis, accogliere il presente ricorso e, accertata la violazione del principio di non discriminazione per opera dell'Amministrazione resistente, dichiarare il diritto della parte ricorrente a percepire il compenso individuale accessorio in relazione al servizio non di ruolo prestato a favore del
in qualità di assistente amministrativo in forza dei Controparte_1
contratti a tempo determinato sottoscritti negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
e, per l'effetto, condannare il a corrispondere alla Controparte_6 ricorrente a tale titolo l'importo di € 1.081,00 al lordo, salvo quell'importo maggiore o minore meglio visto, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.

Per la parte resistente : “Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_1 adito, preliminarmente, dichiarare l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatorio ai sensi dell'art. 3 del DL 132/2014;
in subordine, preliminarmente, dichiarare la prescrizione e respingere integralmente il ricorso ex adverso proposto, con conseguente rigetto di tutte le domande ivi formulate, poiché inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite
”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE

1. Con ricorso depositato in data 11.10.2023, chiedeva di accertare la Parte_1 violazione del principio di non discriminazione da parte del Controparte_1
e dichiarare il diritto a percepire il compenso individuale accessorio in
[...]
relazione al servizio non di ruolo prestato dalla ricorrente in favore della convenuta in qualità di assistente amministrativo in forza dei contratti a tempo determinato sottoscritti negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e, conseguentemente, condannare il convenuto a corrispondere alla ricorrente la somma di 1.081,00 euro, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali.
Pag. 2 di 8 2. In particolare, la ricorrente spiegava di avere lavorato alle dipendenze del CP_1 resistente in forza di plurimi contratti a tempo determinato reiterati, dall'08.10.2020 al
30.06.2021, con orario settimanale completo e dal 04.10.2021 al 30.ò06.2022 con orario settimanale a 30 ore, inquadrata nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, area A, profilo assistente amministrativo. La ricorrente, in riferimento al biennio sopra indicato, lamentava di non aver percepito dal datore di lavoro il compenso individuale accessorio (CIA), pari, per ogni mese di servizio, a lordi € 66,90 per l'area A/AS (€ 2,23 al giorno) con orario settimanale completo e pari a lordi € 55,75 per l'area A/AS (€ 1,85 al giorno) con orario settimanale a 30 ore. Ai sensi dell'art. 25 del CCNL Scuola del 31.08.1999, che istituiva il CIA, detto compenso non può essere corrisposto ai dipendenti assunti a tempo determinato per lo svolgimento di supplenze temporanee, ma viene riconosciuto ai dipendenti assunti a tempo determinato per supplenze su posto vacante e disponibile nonché ai docenti che svolgono supplenze sino al termine delle attività didattiche. Secondo parte ricorrente, il mancato riconoscimento di tale voce stipendiale, per il solo fatto di essere assunta per supplenza breve e saltuaria, si pone in contrasto con il principio di non discriminazione previsto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla
Direttiva n. 1999/70/CE, così
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