Trib. Ascoli Piceno, sentenza 31/01/2025, n. 57
TRIB Ascoli Piceno
Sentenza
31 gennaio 2025
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31 gennaio 2025
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TRIB Ascoli Piceno
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Sul provvedimento
Testo completo
N.R.G. 36/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 36/2022 promossa da:
COGINVEST S.R.L. (C.F. 01327930895), quale mandataria della ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A., con il patrocinio dell'Avv. D'URSO ALFIO;
ATTORE
Contro
CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.P.A. (C.F. 00101350445), con il patrocinio dell'Avv. BRIGNOCCHI CLAUDIO;
CONVENUTO oggetto: ripetizione di indebito oggettivo.
CONCLUSIONI
Per l'attore, così come da nota depositata in data 28.11.2024;
Dichiarare la illegittimità della risoluzione del contratto di appalto, intercorrente tra la CIIP e la Sikelia Costruzioni s.p.a., a garanzia del quale era stata rilasciata dalla attrice Elba
Assicurazioni la polizza n.1354652 del 27/11/2018;
In subordine dichiarare che la risoluzione contrattuale non ha comunque provocato alla CIIP
s.p.a alcun danno risarcibile;
In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui il giudice adito interpretasse la clausola di cui all'art. 1 del contratto di garanzia de quo quale penale, dichiararne la manifesta eccessività e, per l'effetto, disporne la riduzione nei limiti del danno effettivamente subìto e provato;
In ulteriore subordine limitare i danni da ritardo risarcibili all'importo di € 12.000 come liquidati in C.T.U. o al massimo nella penale contrattuale di € 64.800;
In ogni caso dichiarare illegittima la escussione della polizza fidejussoria rilasciata dalla Elba Assicurazioni a garanzia e non dovuto l'ammontare della somma garantita;
Conseguentemente condannare la CIIP s.p.a alla restituzione della somma di € 358.786,44, indebitamente percepita, a favore della COGINVEST s.r.l. quale procuratore speciale di Elba Assicurazioni S.p.a che l'ha senza titolo pagata, con gli interessi, nell'ammontare di legge, dall'indebita percezione all'effettiva restituzione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Per il convenuto, così come da comparsa di costituzione e risposta:
pagina 1 di 7 Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni altra contraria o diversa istanza, ragione ed eccezione disattesa e reietta, respingere integralmente la domanda dell'attrice. In subordine, piaccia accertare il danno effettivamente subito dalla convenuta nella misura che sarà dimostrata di ragione e per legge, compensando, totalmente o parzialmente, con la somma accertata l'importo chiesto in restituzione dall'attrice. In ogni caso con completa vittoria di spese e competenze dell'intero giudizio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 5.1.2022, COGINVEST S.R.L. nella qualità di mandataria della
ELBA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. conveniva in giudizio CIIP CICLI
INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.P.A. (d'ora in avanti “CIIP”) al fine di ottenerne la condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite a seguito della risoluzione del contratto di appalto stipulato tra CIIP e Sikelia Costruzioni s.p.a., a garanzia del quale era stata rilasciata da ELBA
Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. la polizza n.1354652 del 27/11/2018.
In data 21.3.2022 si costituiva in giudizio il convenuto, chiedendo in via principale il rigetto della domanda attorea ed eccependo, in subordine, la compensazione tra la somma eventualmente dovuta in restituzione e l'importo del danno subito dalla stazione appaltante a causa della condotta dell'appaltatrice. In data 21.2.2023 la causa veniva assegnata all'odierno Giudice, il quale, decidendo sulle istanze istruttorie con ordinanza del 13.4.2023 – da intendersi qui trascritta – disponeva c.t.u. volta a verificare l'ammontare dell'eventuale danno risentito dalla stazione appaltante. Svolta la c.t.u. e fatte precisare le conclusioni, all'udienza del 28.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. abbreviati (40 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica).
Le parti hanno provveduto al deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
Nel merito, la domanda attorea appare infondata nei termini di seguito esposti.
In fatto, emerge dai documenti in atti quanto segue. A seguito della pubblicazione, da parte di CIIP, del bando di gara per “Realizzazione condotta premente dall'impianto di depurazione di Lido di Fermo all'impianto di depurazione Basso Tenna, relativi impianti di sollevamento e dismissione del depuratore lido”, Sikelia Costruzioni s.p.a. risultava aggiudicataria dei lavori (All.2, atto di citazione)
e, al fine di procedere alla stipula del contratto di appalto, provvedeva alla costituzione, in favore della stazione appaltante, della garanzia definitiva sotto forma di fideiussione, come stabilito dall'art. 103 del
D. Lgs. n. 50/2016, mediante polizza n. 1354652 rilasciata in data 27/11/2018 (All. 3, atto di citazione) dall'Agenzia Fenice S.R.L., subagente di ELBA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a.
Il contratto di appalto è stato stipulato il 3.12.2018 (All. 4, atto di citazione) e successivamente, in data
20.12.2018, si è avuta la prima consegna parziale dei lavori, con data di fine lavori parziale prevista per il 31.3.2019 (All. 5, atto di citazione): tali lavori non risultano essere stati completati. In data
12.4.2019, dunque a distanza di pochi mesi dalla stipula del contratto e di pochi giorni dalla prevista data di fine lavori parziali, Sikelia Costruzioni s.p.a. presentava ricorso dinanzi al Tribunale di Catania per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161 l.fall., con continuità aziendale. Il Tribunale di Catania assegnava al ricorrente termine di 120 giorni per il deposito del piano, della proposta e della necessaria documentazione (All. 6, atto di citazione).
pagina 2 di 7
A fronte della presentazione di specifica domanda di sospensione dei contratti in corso da parte di
Sikelia Costruzioni s.p.a., il Tribunale di Catania rigettava l'istanza dando atto che dal combinato disposto degli artt. 186 bis, comma III, l. fall. e 110 codice degli appalti, ratione temporis applicabile, i contratti in corso alla data di presentazione del concordato in bianco rimangono sospesi ex lege sino all'eventuale autorizzazione del Tribunale per il relativo proseguimento (All.7, atto di citazione).
In data 9.9.2019 il Tribunale di Catania concedeva alla ricorrente una proroga di ulteriori sessanta giorni, a decorrere dalla scadenza del precedente termine, per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, comma II e III, l. fall.
A fronte dalla sospensione di tutti i contratti di appalto in corso, tra cui anche quello stipulato con l'odierno convenuto, Sikelia Costruzioni s.p.a. in data 4.7.2019 comunicava a CIIP di non poter procedere alla consegna dei (restanti) lavori fissata per il giorno successivo (All.7, atto di citazione).
Del pari, in data 18.9.2019, Sikelia Costruzioni ribadiva alla controparte la sospensione del contratto fino al 15.11.2019, così come da proroga concessa dal Tribunale di Catania (All. 8).
CIIP procedeva, così, successivamente alla convocazione della controparte per la consegna dei lavori il giorno 5.12.2019 (All.12, atto di citazione), convocazione alla quale Sikelia Costruzioni s.p.a. rispondeva genericamente di non poter presenziare per indisponibilità del proprio legale rappresentante
(All.13, atto di citazione): CIIP provvedeva, dunque, a formalizzare la risoluzione del contratto (All.14, atto di citazione) e ad escutere la garanzia prestata dalla ELBA Compagnia di Assicurazioni e
Riassicurazioni S.p.a., la
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 36/2022 promossa da:
COGINVEST S.R.L. (C.F. 01327930895), quale mandataria della ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A., con il patrocinio dell'Avv. D'URSO ALFIO;
ATTORE
Contro
CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.P.A. (C.F. 00101350445), con il patrocinio dell'Avv. BRIGNOCCHI CLAUDIO;
CONVENUTO oggetto: ripetizione di indebito oggettivo.
CONCLUSIONI
Per l'attore, così come da nota depositata in data 28.11.2024;
Dichiarare la illegittimità della risoluzione del contratto di appalto, intercorrente tra la CIIP e la Sikelia Costruzioni s.p.a., a garanzia del quale era stata rilasciata dalla attrice Elba
Assicurazioni la polizza n.1354652 del 27/11/2018;
In subordine dichiarare che la risoluzione contrattuale non ha comunque provocato alla CIIP
s.p.a alcun danno risarcibile;
In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui il giudice adito interpretasse la clausola di cui all'art. 1 del contratto di garanzia de quo quale penale, dichiararne la manifesta eccessività e, per l'effetto, disporne la riduzione nei limiti del danno effettivamente subìto e provato;
In ulteriore subordine limitare i danni da ritardo risarcibili all'importo di € 12.000 come liquidati in C.T.U. o al massimo nella penale contrattuale di € 64.800;
In ogni caso dichiarare illegittima la escussione della polizza fidejussoria rilasciata dalla Elba Assicurazioni a garanzia e non dovuto l'ammontare della somma garantita;
Conseguentemente condannare la CIIP s.p.a alla restituzione della somma di € 358.786,44, indebitamente percepita, a favore della COGINVEST s.r.l. quale procuratore speciale di Elba Assicurazioni S.p.a che l'ha senza titolo pagata, con gli interessi, nell'ammontare di legge, dall'indebita percezione all'effettiva restituzione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Per il convenuto, così come da comparsa di costituzione e risposta:
pagina 1 di 7 Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni altra contraria o diversa istanza, ragione ed eccezione disattesa e reietta, respingere integralmente la domanda dell'attrice. In subordine, piaccia accertare il danno effettivamente subito dalla convenuta nella misura che sarà dimostrata di ragione e per legge, compensando, totalmente o parzialmente, con la somma accertata l'importo chiesto in restituzione dall'attrice. In ogni caso con completa vittoria di spese e competenze dell'intero giudizio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 5.1.2022, COGINVEST S.R.L. nella qualità di mandataria della
ELBA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. conveniva in giudizio CIIP CICLI
INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.P.A. (d'ora in avanti “CIIP”) al fine di ottenerne la condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite a seguito della risoluzione del contratto di appalto stipulato tra CIIP e Sikelia Costruzioni s.p.a., a garanzia del quale era stata rilasciata da ELBA
Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. la polizza n.1354652 del 27/11/2018.
In data 21.3.2022 si costituiva in giudizio il convenuto, chiedendo in via principale il rigetto della domanda attorea ed eccependo, in subordine, la compensazione tra la somma eventualmente dovuta in restituzione e l'importo del danno subito dalla stazione appaltante a causa della condotta dell'appaltatrice. In data 21.2.2023 la causa veniva assegnata all'odierno Giudice, il quale, decidendo sulle istanze istruttorie con ordinanza del 13.4.2023 – da intendersi qui trascritta – disponeva c.t.u. volta a verificare l'ammontare dell'eventuale danno risentito dalla stazione appaltante. Svolta la c.t.u. e fatte precisare le conclusioni, all'udienza del 28.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. abbreviati (40 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica).
Le parti hanno provveduto al deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
Nel merito, la domanda attorea appare infondata nei termini di seguito esposti.
In fatto, emerge dai documenti in atti quanto segue. A seguito della pubblicazione, da parte di CIIP, del bando di gara per “Realizzazione condotta premente dall'impianto di depurazione di Lido di Fermo all'impianto di depurazione Basso Tenna, relativi impianti di sollevamento e dismissione del depuratore lido”, Sikelia Costruzioni s.p.a. risultava aggiudicataria dei lavori (All.2, atto di citazione)
e, al fine di procedere alla stipula del contratto di appalto, provvedeva alla costituzione, in favore della stazione appaltante, della garanzia definitiva sotto forma di fideiussione, come stabilito dall'art. 103 del
D. Lgs. n. 50/2016, mediante polizza n. 1354652 rilasciata in data 27/11/2018 (All. 3, atto di citazione) dall'Agenzia Fenice S.R.L., subagente di ELBA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a.
Il contratto di appalto è stato stipulato il 3.12.2018 (All. 4, atto di citazione) e successivamente, in data
20.12.2018, si è avuta la prima consegna parziale dei lavori, con data di fine lavori parziale prevista per il 31.3.2019 (All. 5, atto di citazione): tali lavori non risultano essere stati completati. In data
12.4.2019, dunque a distanza di pochi mesi dalla stipula del contratto e di pochi giorni dalla prevista data di fine lavori parziali, Sikelia Costruzioni s.p.a. presentava ricorso dinanzi al Tribunale di Catania per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161 l.fall., con continuità aziendale. Il Tribunale di Catania assegnava al ricorrente termine di 120 giorni per il deposito del piano, della proposta e della necessaria documentazione (All. 6, atto di citazione).
pagina 2 di 7
A fronte della presentazione di specifica domanda di sospensione dei contratti in corso da parte di
Sikelia Costruzioni s.p.a., il Tribunale di Catania rigettava l'istanza dando atto che dal combinato disposto degli artt. 186 bis, comma III, l. fall. e 110 codice degli appalti, ratione temporis applicabile, i contratti in corso alla data di presentazione del concordato in bianco rimangono sospesi ex lege sino all'eventuale autorizzazione del Tribunale per il relativo proseguimento (All.7, atto di citazione).
In data 9.9.2019 il Tribunale di Catania concedeva alla ricorrente una proroga di ulteriori sessanta giorni, a decorrere dalla scadenza del precedente termine, per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, comma II e III, l. fall.
A fronte dalla sospensione di tutti i contratti di appalto in corso, tra cui anche quello stipulato con l'odierno convenuto, Sikelia Costruzioni s.p.a. in data 4.7.2019 comunicava a CIIP di non poter procedere alla consegna dei (restanti) lavori fissata per il giorno successivo (All.7, atto di citazione).
Del pari, in data 18.9.2019, Sikelia Costruzioni ribadiva alla controparte la sospensione del contratto fino al 15.11.2019, così come da proroga concessa dal Tribunale di Catania (All. 8).
CIIP procedeva, così, successivamente alla convocazione della controparte per la consegna dei lavori il giorno 5.12.2019 (All.12, atto di citazione), convocazione alla quale Sikelia Costruzioni s.p.a. rispondeva genericamente di non poter presenziare per indisponibilità del proprio legale rappresentante
(All.13, atto di citazione): CIIP provvedeva, dunque, a formalizzare la risoluzione del contratto (All.14, atto di citazione) e ad escutere la garanzia prestata dalla ELBA Compagnia di Assicurazioni e
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