Trib. Cosenza, sentenza 22/11/2024, n. 2194
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Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 4535 /2022 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Magistrati: dott. A P Presidente dott.ssa G I giudice rel. dott.ssa M G D M giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4535 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(cf. ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Cosenza alla Via Dalmazia n. 18, presso lo studio dell'avv. V
G da cui è rappresentato e difeso in forza di mandato a margine del ricorso introduttivo
- ATTORE -
E
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_2 domiciliata in Rende alla via Ciro Menotti n. 36, presso lo studio dell'avv. L
S, da cui è rappresentata e difesa in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione
- CONVENUTA –
NONCHE'
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO –
2
OGGETTO: separazione giudiziale fra coniugi.
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 11.11.2024 dinanzi al giudice istruttore, in cui la causa era trattenuta in decisione senza termini attesa la rinuncia delle parti costituite.
FATTO E DIRITTO
1. Nel presente procedimento è stata pronunciata, con sentenza parziale n.
1694/2023, pubblicata il 17.10.2023, la separazione personale dei coniugi
e La presente pronuncia è volta, Parte_1 Controparte_1
pertanto, a regolare le statuizioni accessorie alla già dichiarata separazione, con riferimento, in particolare, all'affido, al collocamento e al mantenimento del figlio minore delle parti ( , nato il [...]), non avendo le parti Persona_1
avanzato domande reciproche di addebito della separazione né richiesta di assegno di mantenimento per sé.
2. Con riferimento alla posizione del minore, deve osservarsi che il Presidente del
Tribunale all'udienza del 25.5.2023 ne disponeva l'affido esclusivo in favore della convenuta, stabilendo che gli incontri con il padre avvenissero per il tramite dei
Servizi Sociali territorialmente competenti. Sull'andamento di tali incontri i servizi sociali relazionavano al Tribunale in maniera sostanzialmente positiva, dando atto che gli incontri avevano avuto luogo in un clima sereno e che il padre con delicatezza e rispetto era riuscito a mettersi in relazione con il minore (cfr. in particolare la relazione prot. N. 803 del 2.2.2024). Aveva, quindi, luogo l'audizione di dinanzi al giudice istruttore e il minore, sia pure con Persona_1
difficoltà di linguaggio, esprimeva favore per gli incontri con il genitore presso i servizi sociali, mostrando, di contro, timore a passare del tempo da solo con il padre fuori da un contesto protetto, pur senza riuscire a spiegare compiutamente le ragioni di tale atteggiamento (motivato prima con delle non meglio precisate minacce fatte dal padre e dai familiari alla madre, poi con la paura che il padre potesse portarlo via dalla mamma). Al fine di approfondire le ragioni dell'atteggiamento di nei confronti del padre e verificare l'idoneità genitoriale dell' Per_1 Parte_1
(alla luce delle sue condizioni di salute e dei timori sia pure genericamente espressi da , nonché la
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