Trib. Venezia, sentenza 04/06/2024, n. 1746

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Venezia, sentenza 04/06/2024, n. 1746
Giurisdizione : Trib. Venezia
Numero : 1746
Data del deposito : 4 giugno 2024

Testo completo

N. 6631/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati: dott. Roberto Simone Presidente rel. dott.ssa Silvia Barison Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso depositato il 7.9.2021 da
rappresentata e difesa dall'avv. Laura Trenti, presso la stessa Parte_1 elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente – contro

CP_1
- resistente contumace - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in persona del
Procuratore della Repubblica;
in punto: separazione giudiziale.
Causa decisa dal Tribunale di Venezia sulle seguenti conclusioni.
Per la ricorrente:
“1) dichiarare la separazione personale di nata il [...] Parte_1
(C.F.: ) a Campolongo Maggiore (VE) (C.F.: ) e C.F._1 C.F._1
nato il [...] a [...] (C.F.: , con addebito CP_1 C.F._2 della stessa in capo al Sig. . CP_1
2) assegnare l'abitazione familiare ubicata in PA UP (VE) Via Po n. 5 alla moglie affinché ne usi per sé e per i figli non economicamente autosufficienti;

4) stabilire a carico di l'obbligo di corrispondere un assegno a titolo di contributo CP_1 nel mantenimento a favore dei due figli e di € 1500,00 mensili (€ Per_1 Per_2
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750,00 ciascuno) e ciò faccia entro i primi 5 giorni del mese, importo che andrà aggiornato Org_ annualmente in base agli indici per le famiglie di impiegati ed operai;

5) stabilire che i genitori sostengano le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Venezia nella misura del 75% in capo al marito e nella misura del 25% in capo alla moglie, confermando sul punto i provvedimenti provvisori;

6) stabilire a carico di di corrispondere un assegno a titolo di contributo nel CP_1 mantenimento ex art. 156 c.c. a favore del coniuge pari a € 1.000,00 Parte_1 mensili aggiornabili ISTAT annualmente da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese;

7) ordinare, ai sensi degli art. 156 VI co. c.c., ai datori di lavoro del sig. CP_1 [...] corrente in Scorzè e corrente in Arre (PD) e, di versare Org_2 Org_3 direttamente l'assegno di mantenimento di € 2.500,00 alla ricorrente.
In via istruttoria: si inssite per l'escussione degli ulteriori testi indicati (sig.ra , il legale Tes_1 rappresentante della , il legale rappresentante dell' Org_3 Controparte_2 Org_ ed il Direttore UOC di Mestre, indicati nelle memorie ex art. 183 VI
[...] co n. 2 e n. 3 c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Per il Pubblico Ministero: dichiarare la separazione dei coniugi.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con ricorso depositato il 7.9.2021 esponeva che in data Parte_1
30.10.1983 aveva contratto matrimonio con dall'unione con il quale nascevano i CP_1 figli (il 18.2.1992), (il 12.10.1995), (il 31.3.1997) e (il Tes_1 Per_3 Per_1 Per_2
14.4.1999). Tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti, fatta eccezione di Per_1 iscritto al II anno di corso di laurea magistrale in scienze motorie, e iscritto al I Per_2 anno del corso di laurea in ingegneria informatica.
Riferiva la ricorrente che, dopo molti anni di convivenza normale, da un paio di anni aveva cominciato a sospettare che il marito avesse relazioni extraconiugali con altre donne. Il sospetto iniziale aveva cominciato a concretizzarsi quando aveva scoperto che effettivamente il marito manteneva contatti con donne conosciute on line su siti dedicati agli incontri. Il sospetto iniziale, in seguito, si era poi trasformato in certezza quando il 9.1.2021 coglieva in fallo il marito presso una B&B in compagnia dell'amante.
Aggiungeva la ricorrente di aver scoperto altresì che il marito faceva uso massiccio di sostanze alcoliche ed aveva maturato una dipendenza dal gioco al punto da accumulare
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ingenti debiti, che lo avevano portato a non pagare le rate dei mutui contratti per la ristrutturazione della casa coniugale e per la gestione della Organizzazione_5 finendo per essere segnalato alla Centrale Rischi. Il quadro appena indicato era stato aggravato nell'aprile del 2020 dall'insorgere di un carcinoma mammario con sottoposizione ad un intervento chirurgico e radioterapia. In questo periodo, proseguiva la era Parte_1 stata sostenuta moralmente soltanto dai figli.
Nonostante le promesse fatte dal marito di astenersi da quelle che lui definiva delle piccole scappatelle, dal bere e dal gioco, tanto da dichiararsi disponibile a frequentare Org_ insieme alla moglie un corso presso il , il LO aveva proseguito imperterrito nella sua condotta sfrenata e priva di regole: il marito entrava ed usciva di casa a piacimento;
rientrava
a tarda notte e spesso per non essere controllato pernottava presso la casetta degli attrezzi collocata in giardino. Sennonché, a partire dal 22.8.2021, dopo una discussione con la CP_ moglie, il era andato via di casa senza più far ritorno e senza far sapere dove fosse dimorante. Di questa situazione i figli, che non approvavano la condotta sregolata del padre in quanto lesiva della dignità dell'intero nucleo familiare, ne avevano risentito nel loro complesso e, segnatamente, quello più piccolo , per il quale si era necessario il Per_2 ricorso ad un supporto psicologico.
In merito ai profili di carattere patrimoniale la priva di occupazione, Parte_1 deduceva che il marito attualmente svolgeva l'attività di macellaio quale collaboratore della di Arre (PD) dietro un compenso mensile di euro 6.000. Sino al 2006, Organizzazione_3 invece, il marito insieme ad un fratello aveva gestito una attività di macelleria sita in un immobile di proprietà del padre. Una volta andato in pensione il fratello, la sua quota del
50% della società era stata acquistata dalla ricorrente, ma la gestione della compagine era stata fatta unicamente dal marito: negli ultimi sette anni la società Gg. Organizzazione_6 era stata data in affitto d'azienda, ricavando euro 250 dalla locazione
[...] dell'immobile ed euro 900 quale canone di affitto dell'azienda.
Nella conduzione dell'azienda, tuttavia, era emerso, per aver il marito sottoscritto un atto di riconoscimento di debito, che il LO si era appropriato dei ridetti proventi per far fronte a debiti personali e familiari, lasciando impagato il mutuo (nella specie, per euro
67.070,11) con ipoteca iscritta sull'immobile in origine di proprietà del padre. Tale situazione debitoria era stata rinegoziata con l'istituto di credito, che aveva acconsentito alla liberazione della compagine e all'accollo del mutuo da parte del figlio Analogamente anche il Per_3 mutuo contratto con riferimento alla casa coniugale in comproprietà era andato in sofferenza, sì che il debito residuo di euro 245.000 in data 11.9.2020 era stato accollato alla moglie mediante il versamento di rate mensili di euro 1.200 e maxi-rata finale di euro
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78.566,05. Contemporaneamente, tuttavia, il marito si era impegnato al versamento in favore della moglie di euro 1.200, ma a tanto aveva provveduto solo fino al mese di giugno 2021, senza peraltro mai preoccuparsi di versarle alcunché per il mantenimento suo (la ricorrente era priva di occupazione) e dei figli.
Tanto premesso, la chiedeva che fosse pronunciata la separazione con Parte_1 addebito al marito, gravandolo del versamento di euro 1.500 per il mantenimento dei due figli non indipendenti economicamente, oltre il 50% delle spese straordinarie, e di euro 1.000
a titolo di assegno di mantenimento per sé. La ricorrente, inoltre, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale.
All'udienza presidenziale, sentita la sola ricorrente, il procedimento proseguiva per la fase di trattazione previa adozione dei provvedimenti provvisori. All'udienza del 30.6.2022, disposto l'ordine di versamento diretto dell'importo di euro 2.500 da parte della
[...]
la causa era rimessa al collegio per la pronuncia di sentenza parziale sullo status. Org_3
Con sentenza parziale del 4.11.2022 era pronunciata la separazione, disponendo la rimessione della causa sul ruolo per la trattazione delle domande residue. A seguito di istruttoria orale e documentale, disposte indagini di polizia tributaria e C.T.U. contabile, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni epigrafate, previa assegnazione del termine per il deposito della comparsa conclusionale. Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso come in epigrafe.
2) Dopo la pronuncia della sentenza parziale sullo status la causa torna al collegio per la decisione delle domande residue in punto addebito della separazione, determinazione del concorso al mantenimento della prole da parte dei genitori, assegnazione della casa coniugale
e assegno di mantenimento chiesto dalla ricorrente.
La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito sulla base di una lunga sequela di condotte apertamente contrarie ai doveri derivanti dal matrimonio: fedeltà, coabitazione, assistenza morale e materiale, cooperazione nell'interesse della famiglia. In breve, la ricorrente a partire dal 2019 ha progressivamente appreso che il marito aveva intrapreso un percorso di vita del tutto in contrasto con il progetto di vita in comune, non soltanto intraprendendo relazioni con altre donne, ma anche maturando una forte dipendenza dall'alcol e dal gioco. Questo stile di vita dissoluto lo aveva portato anche ad una gestione dissennata delle risorse economiche familiari tanto da disinteressarsi del pagamento dei mutui contratti per la casa coniugale e l'immobile dove era gestita l'attività dell'impresa di famiglia, rendendo così necessario un duplice intervento di rinegoziazione dei mutui in essere con accollo in capo al figlio di quello relativo all'immobile dove era gestita Per_3
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l'impresa e della ricorrente di quello relativo alla casa coniugale. In questo modo era stato evitato il peggio, ossia la messa a sofferenza dei mutui ed il successivo pignoramento dei beni.
3) La svolta istruttoria orale ha permesso di corroborare il complesso e problematico quadro familiare tratteggiato dalla ricorrente.
In merito all'abuso di alcol e sulla dipendenza dal gioco del resistente il teste
[...]
figlio delle parti, ha riferito “… lo vedevo anche tornare a casa il papà, quindi.. Tes_2 quando era ancora a casa nostra si vedeva che abusava di sostanze alcoliche. Io non l'ho mai visto giocare ai giochi, le macchinette le chiamo, però il conto corrente era sempre vuoto e sappiamo da altre persone che lo vedevano, insomma, giocare”. Il teste ha aggiunto, per averlo appreso dalla madre, che per risolvere il problema della ludopatia si era rivolta al Org_
di Mestre, perché essendo lontano dal luogo di residenza il padre
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