Trib. Cosenza, sentenza 22/11/2024, n. 2193
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Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 1793 /2022 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, composto dai Sigg. Magistrati:
1. dott. Andrea Palma Presidente
2. dott.ssa Giusi Ianni giudice rel.
3. dott.ssa Maria Giovanna De Marco giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1793 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Rende, p.le Kennedy 5, presso lo studio dell'avv. Gianmarco Falanga, da cui è rappresentata e difesa in forza di mandato in calce all'atto introduttivo
- ATTRICE-
E
(c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Acri, C.da Serricella, presso lo studio dell'avv. Franco
CA, da cui è rappresentato e difeso in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione
- CONVENUTO –
NONCHE'
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO–
2
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. conclusioni
Come da verbale di udienza dell'8.7.2024 dinanzi all'istruttore.
FATTO E DIRITTO
1. Nel presente giudizio è stata già dichiarata, con sentenza parziale n. 1555/2023 la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
. Il contenzioso residuo, oggetto della presente sentenza, Controparte_1
concerne, quindi, le sole statuizioni accessorie alla già intervenuta pronuncia di divorzio, afferenti, in particolare, l'affido, il collocamento e il mantenimento del figlio minore delle parti ( , nato il [...]). Deve, inoltre, delibarsi la Persona_1 domanda dell'attrice volta ad ottenere l'ammonimento del convenuto rispetto ai comportamenti asseritamente inadempienti tenuti con riferimento ai provvedimenti vigenti all'epoca della separazione. Deve, di contro, prendersi atto della rinuncia dell'attrice alla domanda diretta ad ottenere la restituzione degli arredi presenti nella casa coniugale, alla luce del rilievo del collegio (e dell'eccezione della controparte) circa la sua inammissibilità in rito, con riserva di riproposizione in separato giudizio.
1.1 Quanto all'affido del minore , deve osservarsi che l'assetto stabilito Persona_1
dalle parti in sede di separazione (frutto di accordo tra i coniugi recepito dal
Tribunale) prevedeva l'affido condiviso dei due figli all'epoca entrambi minorenni
( nato nel 2009 e nato nel 2005) con collocamento il primo Persona_1 Per_2
presso la madre e il secondo presso il padre e mantenimento diretto di ciascun minore da parte del singolo genitore collocatario. Tale assetto non dava buon esito, per come appare evidente dalle dichiarazioni rese in sede di audizione dal minore
, il quale ammetteva di non essersi trovato bene nel nuovo nucleo Persona_1
familiare costruito dalla mamma (trasferitasi in Francia con un nuovo compagno e madre di altri due figli nati da questa nuova relazione) e di aver scelto di tornare a vivere in Italia assieme al padre e al fratello maggiore, di fatto interrompendo ogni rapporto con la madre in quanto traumatizzato dalla situazione vissuta. Il ragazzo dichiarava, quindi, di ”non avere dubbi” circa il fatto di voler rimanere insieme al padre (cfr. verbale del 1.3.2023). Deve, tuttavia, prendersi atto di una ripresa dei rapporti tra la madre e il minore, grazie all'intervento dei Servizi Sociali territorialmente competenti, quantomeno tramite videochiamata. Gli stessi Servizi
3
Sociali valutavano positivamente la possibilità di un contatto diretto madre/figlio durante le festività o il periodo estivo, definendo la Giorno come “madre serena e proiettata in uno stile di vita molto evoluto”, desiderosa di prendersi cura dei figli
e coinvolgerli nel suo nuovo progetto di
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