Trib. Busto arsizio, sentenza 18/04/2024, n. 272
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Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa F M, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 821/2023 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. BELLÒ ANDREA Parte_1
RICORRENTE
contro:
RICAMIFICIO in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e contro:
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti
Il ricorrente, con ricorso iscritto a ruolo generale telematico il 14.6.2023, ha convenuto in giudizio
l'ex datore di lavoro, e in qualità di gestore del fondo Controparte_3 Controparte_2
pensione aperto “ , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Previo Org_1
accertamento dell'omesso pagamento in favore del fondo pensione aperto “ da Org_1
parte della società della somma di € 4.360,80 a titolo di quote di Controparte_3
Trattamento di Fine Rapporto maturato dal signor in corrispondenza del rapporto Parte_1
di lavoro intercorso nel periodo compreso dal 1.10.1987 al 10.04.2022, condannarsi la società in persona del legale rappresentante pro tempore con sede a Somma Controparte_3
Lombardo (VA) via Ai Monti n. 3 a pagare in favore di in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con sede a Milano (MI) Corso Garibaldi n. 99 quale gestore del predetto fondo “ cui ha aderito il ricorrente signor , la somma di € 4.360,80 Org_1 Parte_1
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che fosse ritenuta equa e di giustizia. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa da distrarre in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
All'udienza del 4.12.2023, accertata la regolarità delle notifiche effettuate dal ricorrente a mezzo
PEC a e ad ne è stata dichiarata la contumacia. Il lavoratore Controparte_3 Controparte_2
è stato autorizzato a depositare nota conclusiva entro il termine del 29.3.2024, con l'avvertenza che entro i 30 giorni successivi sarebbe stato emesso il provvedimento di definizione del giudizio.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il ricorrente ha riferito di aver lavorato per come operaio di 5° livello ( Controparte_3 [...]
dall'1.10.1987 al 10.4.2022 (cfr. busta paga di cui al doc. n. 2). Organizzazione_2
Ha precisato, poi, con riferimento al T.F.R., di aver aderito il 7.6.2019 al fondo pensione aperto denominato “ , istituito e gestito da e alimentato dai conferimenti Org_1 Controparte_2
effettuati dal datore di lavoro, sotto forma di versamento di quote del trattamento di fine rapporto
(doc. n. 3).
Alla cessazione del rapporto lavorativo, avvenuta il 10.4.2022, il sig. aveva maturato il Parte_1
diritto all'accontamento presso il suddetto fondo dell'importo complessivo di euro 6.664,52
(somma documentata nella C.U. 2023 di cui al doc. n. 4, riquadro 868). Ha lamentato di aver scoperto, tuttavia, che il datore si era limitato a effettuare parziali versamenti, per l'ammontare di euro 2.303,72. Tale circostanza è documentalmente provata dalle comunicazioni annuali rese da
da cui si evince che sono stati corrisposti solamente i seguenti importi: euro 994,07 Controparte_2
per il 2019, euro 1.143,57 per il 2020, euro 166,08 per il 2021, nulla per il 2022 (doc. nn. 5-8).
Il datore, pertanto, ha omesso il versamento del residuo importo di € 4.360,80 a titolo di quote di
T.F.R.
Il ricorrente ha provato, peraltro, di avere richiesto alla società, a mezzo PEC del 20.12.2022, formale invito a provvedere alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, senza ottenere riscontro
(doc. n. 9).
Il sistema della previdenza complementare, originariamente disciplinato dall'art. 2117 c.c. e successivamente oggetto di normativa speciale (D.Lgs. 124/1993, di attuazione della legge delega n.
421/1992, cd. “Riforma Amato”;da ultimo, D.Lgs., 252/2005), prevede l'esistenza, accanto al settore della previdenza obbligatoria, di forme di previdenza privata ad adesione libera e volontaria, non soggette al principio di automaticità della prestazione ed introdotte in funzione integrativa ed incrementativa del trattamento ordinario. ..." (TRIBUNALE DI FIRENZE, Sentenza n. 18/2022 del 13-
01-2022).
L'obbligo del datore di lavoro di effettuare i versamenti nasce da un rapporto contrattuale distinto dal rapporto di lavoro subordinato, finalizzato a garantire al lavoratore, in presenza delle condizioni prescritte, il conseguimento di una pensione integrativa rispetto a quella obbligatoria (Cass. SS.UU.
n. 4684/2015).
La contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto;ed infatti il lavoratore non riceve tale contribuzione alla cessazione del rapporto, essendo solo il destinatario di un'aspettativa al trattamento pensionistico integrativo, aspettativa che si concreterà esclusivamente ove maturino determinati requisiti e condizioni previsti dallo statuto del fondo
(TRIBUNALE DI FIRENZE, Sentenza n. 18/2022 del 13-01-2022). In altre parole, l'obbligo del versamento del contributo a carico del datore di lavoro non si pone nei confronti del lavoratore bensì nei confronti del fondo che è poi onerato della erogazione della relativa prestazione.
Sussiste in capo al lavoratore la legittimazione ad agire per la tutela del proprio diritto soggettivo all'integrità della posizione assicurativa previdenziale ed alla regolarità dell'accantonamento previdenziale integrativo, ma solo in funzione di una condanna al pagamento in favore del terzo
(fondo complementare), che quindi deve essere parte del giudizio. Nel caso in esame il ricorrente ha chiamato in giudizio anche il suddetto fondo.
Deve pertanto condannarsi a pagare al fondo di previdenza costituito presso Controparte_3
la somma di € 4.360,80 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., e vanno poste a carico del in quanto soggetto inadempiente all'obbligo di versamento al fondo Controparte_3
previdenziale delle quote del T.F.R. maturato dal ricorrente, come liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa F M, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 821/2023 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. BELLÒ ANDREA Parte_1
RICORRENTE
contro:
RICAMIFICIO in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e contro:
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti
Il ricorrente, con ricorso iscritto a ruolo generale telematico il 14.6.2023, ha convenuto in giudizio
l'ex datore di lavoro, e in qualità di gestore del fondo Controparte_3 Controparte_2
pensione aperto “ , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Previo Org_1
accertamento dell'omesso pagamento in favore del fondo pensione aperto “ da Org_1
parte della società della somma di € 4.360,80 a titolo di quote di Controparte_3
Trattamento di Fine Rapporto maturato dal signor in corrispondenza del rapporto Parte_1
di lavoro intercorso nel periodo compreso dal 1.10.1987 al 10.04.2022, condannarsi la società in persona del legale rappresentante pro tempore con sede a Somma Controparte_3
Lombardo (VA) via Ai Monti n. 3 a pagare in favore di in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con sede a Milano (MI) Corso Garibaldi n. 99 quale gestore del predetto fondo “ cui ha aderito il ricorrente signor , la somma di € 4.360,80 Org_1 Parte_1
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che fosse ritenuta equa e di giustizia. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa da distrarre in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
All'udienza del 4.12.2023, accertata la regolarità delle notifiche effettuate dal ricorrente a mezzo
PEC a e ad ne è stata dichiarata la contumacia. Il lavoratore Controparte_3 Controparte_2
è stato autorizzato a depositare nota conclusiva entro il termine del 29.3.2024, con l'avvertenza che entro i 30 giorni successivi sarebbe stato emesso il provvedimento di definizione del giudizio.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il ricorrente ha riferito di aver lavorato per come operaio di 5° livello ( Controparte_3 [...]
dall'1.10.1987 al 10.4.2022 (cfr. busta paga di cui al doc. n. 2). Organizzazione_2
Ha precisato, poi, con riferimento al T.F.R., di aver aderito il 7.6.2019 al fondo pensione aperto denominato “ , istituito e gestito da e alimentato dai conferimenti Org_1 Controparte_2
effettuati dal datore di lavoro, sotto forma di versamento di quote del trattamento di fine rapporto
(doc. n. 3).
Alla cessazione del rapporto lavorativo, avvenuta il 10.4.2022, il sig. aveva maturato il Parte_1
diritto all'accontamento presso il suddetto fondo dell'importo complessivo di euro 6.664,52
(somma documentata nella C.U. 2023 di cui al doc. n. 4, riquadro 868). Ha lamentato di aver scoperto, tuttavia, che il datore si era limitato a effettuare parziali versamenti, per l'ammontare di euro 2.303,72. Tale circostanza è documentalmente provata dalle comunicazioni annuali rese da
da cui si evince che sono stati corrisposti solamente i seguenti importi: euro 994,07 Controparte_2
per il 2019, euro 1.143,57 per il 2020, euro 166,08 per il 2021, nulla per il 2022 (doc. nn. 5-8).
Il datore, pertanto, ha omesso il versamento del residuo importo di € 4.360,80 a titolo di quote di
T.F.R.
Il ricorrente ha provato, peraltro, di avere richiesto alla società, a mezzo PEC del 20.12.2022, formale invito a provvedere alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, senza ottenere riscontro
(doc. n. 9).
Il sistema della previdenza complementare, originariamente disciplinato dall'art. 2117 c.c. e successivamente oggetto di normativa speciale (D.Lgs. 124/1993, di attuazione della legge delega n.
421/1992, cd. “Riforma Amato”;da ultimo, D.Lgs., 252/2005), prevede l'esistenza, accanto al settore della previdenza obbligatoria, di forme di previdenza privata ad adesione libera e volontaria, non soggette al principio di automaticità della prestazione ed introdotte in funzione integrativa ed incrementativa del trattamento ordinario. ..." (TRIBUNALE DI FIRENZE, Sentenza n. 18/2022 del 13-
01-2022).
L'obbligo del datore di lavoro di effettuare i versamenti nasce da un rapporto contrattuale distinto dal rapporto di lavoro subordinato, finalizzato a garantire al lavoratore, in presenza delle condizioni prescritte, il conseguimento di una pensione integrativa rispetto a quella obbligatoria (Cass. SS.UU.
n. 4684/2015).
La contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto;ed infatti il lavoratore non riceve tale contribuzione alla cessazione del rapporto, essendo solo il destinatario di un'aspettativa al trattamento pensionistico integrativo, aspettativa che si concreterà esclusivamente ove maturino determinati requisiti e condizioni previsti dallo statuto del fondo
(TRIBUNALE DI FIRENZE, Sentenza n. 18/2022 del 13-01-2022). In altre parole, l'obbligo del versamento del contributo a carico del datore di lavoro non si pone nei confronti del lavoratore bensì nei confronti del fondo che è poi onerato della erogazione della relativa prestazione.
Sussiste in capo al lavoratore la legittimazione ad agire per la tutela del proprio diritto soggettivo all'integrità della posizione assicurativa previdenziale ed alla regolarità dell'accantonamento previdenziale integrativo, ma solo in funzione di una condanna al pagamento in favore del terzo
(fondo complementare), che quindi deve essere parte del giudizio. Nel caso in esame il ricorrente ha chiamato in giudizio anche il suddetto fondo.
Deve pertanto condannarsi a pagare al fondo di previdenza costituito presso Controparte_3
la somma di € 4.360,80 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., e vanno poste a carico del in quanto soggetto inadempiente all'obbligo di versamento al fondo Controparte_3
previdenziale delle quote del T.F.R. maturato dal ricorrente, come liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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